Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3408 del 11/02/2011

Cassazione civile sez. VI, 11/02/2011, (ud. 10/12/2010, dep. 11/02/2011), n.3408

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

avv. C.R., difeso da sè medesimo, per legge

domiciliato nella cancelleria civile della Corte di cassazione,

piazza Cavour, Roma;

– ricorrente –

per la cassazione dell’ordinanza del Tribunale penale di Asti

depositata in data 7 gennaio 2010.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10 dicembre 2010 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 10 novembre 2010, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “L’Avv. C.R., difensore di ufficio di alcuni imputati, con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale di Asti in data 28 gennaio 2010, ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Asti in data 7 gennaio 2010, che ha respinto l’opposizione dal medesimo presentata ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 170 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia).

Anteriormente alla proposizione della presente impugnazione, le Sezioni unite civili di questa Corte (sentenza 3 settembre 2009, n. 19161), chiamate a risolvere un contrasto di giurisprudenza in ordine alla qualificazione del vizio derivante dal mancato rispetto della sede civile della decisione dell’opposizione, hanno stabilito che qualora l’ordinanza che decide l’opposizione sia stata adottata da un giudice addetto al servizio penale, si configura una violazione delle regole di composizione dei collegi e di assegnazione degli affari, che non determina nè una questione di competenza nè una nullità, ma può giustificare esclusivamente conseguenze di natura amministrativa o disciplinare; ed hanno inoltre affermato, innovando il precedente orientamento, che (a) spetta sempre al giudice civile la competenza a decidere sulle opposizioni nei confronti dei provvedimenti di liquidazione dell’onorario del difensore del soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato (o di persone ammesse al programma di protezione), dei compensi agli ausiliari dei giudici e delle indennità ai custodi, anche quando emessi nel corso di un procedimento penale, e che (b) l’eventuale ricorso per cassazione avverso il provvedimento che decide sull’opposizione va proposto, nel rispetto dei termini e delle forme del codice di rito civile, dinanzi alle sezioni civili della Corte. L’applicazione del nuovo indirizzo giurisprudenziale impone di effettuare il controllo di ammissibilità e di procedibilità dell’impugnazione secondo le regole del ricorso per cassazione in sede civile, laddove il presente ricorso è stato proposto in base alle regole procedurali proprie del rito penale.

Il ricorso appare inammissibile, non essendo stato notificato dalla parte ricorrente ad alcuno.

In conclusione, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380-bis e 375 cod. proc. civ., per esservi dichiarato inammissibile”.

Considerato che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra, alla quale non sono stati mossi rilievi critici;

che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, in difetto di instaurazione del contraddittorio.

P.Q.M.

La Corte dichiara, inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione 6 Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 10 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2011

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