Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3408 del 08/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 08/02/2017, (ud. 11/01/2017, dep.08/02/2017),  n. 3408

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 760/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

D.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 954/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE SEZIONE DISTACCATA di LIVORNO del 18/05/2015, depositata

il 28/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata dell’11/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA

CRUCITTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Nella controversia concernente l’impugnazione da parte di D.G. dell’avviso di accertamento, emesso a seguito, anche di indagini sulle movimentazioni bancarie D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 32 e portante maggiore IRPEF per l’anno di imposta 2007, la Commissione Tributaria Regionale della Toscana, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettando l’appello proposto dall’Ufficio avverso la decisione di primo grado favorevole al contribuente, ribadiva la nullità dell’atto impositivo per non essere stato rispettato nell’emissione dell’atto il termine dilatorio di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 7, u.c.. In particolare, il Giudice di appello, riteneva che il pericolo che il contribuente sottraesse i suoi beni non integrasse le particolari ragioni d’urgenza previste dalla norma.

2. Avverso la sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso affidandosi a tre motivi.

3. Il contribuente non resiste.

4. A seguito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituali comunicazioni.

Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, si deduce la falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, laddove la C.T.R. aveva ritenuto applicabile la norma citata ad ipotesi nella quale si verteva in materia di imposte dirette e non vi era stato accesso ai locali mentre l’accertamento era scaturito a seguito di indagini bancarie.

1.1. La censura è manifestamente fondata. Sulla questione controversa, costituita dall’applicabilità della L. n. 212 del 2000, art. 12, u.c. (c.d. Statuto del contribuente) anche alle verifiche fiscali (quale quella in esame) conseguenti ad accertamenti bancari ovvero ” a tavolino”, questa Corte è intervenuta ripetutamente affermando che la suddetta disposizione trova applicazione, come da espressa previsione legislativa, solo nel caso in cui l’Amministrazione finanziaria proceda ad accessi, ispezioni, verifiche fiscali “nei locali destinati all’esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali” (v. tra le altre Cass. n. 3142/2014; id. n. 13588/2014 la quale, peraltro, richiama sul punto il tenore testuale della sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 18184/2013). A suffragare tale orientamento sono, peraltro e di recente, intervenute le Sezioni Unite di questa Corte (Sentenza n. 24823/15) le quali hanno statuito il seguente principio: “Differentemente dal diritto dell’Unione europea, il diritto nazionale, allo stato della legislazione, non pone in capo all’Amministrazione fiscale che si accinga ad adottare un provvedimento lesivo dei diritti del contribuente, in assenza di specifica previsione, un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, comportante, in caso di violazione, l’invalidità dell’atto. Ne consegue che, in tema di tributi “non armonizzati”, l’obbligo dell’Amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, pena l’invalidità dell’atto, sussiste esclusivamente in relazione alle ipotesi, per le quali siffatto obbligo risulti specificamente sancito; mentre in tema di tributi “armonizzati”, avendo luogo la diretta applicazione del diritto dell’Unione, la violazione dell’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale da parte dell’Amministrazione comporta in ogni caso, anche in campo tributario, l’invalidità dell’atto, purchè, in giudizio, il contribuente assolva l’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbero potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, e che l’opposizione di dette ragioni (valutate con riferimento al momento del mancato contraddittorio), si rilevi non puramente pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fede ed al principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell’interesse sostanziale, per le quali è stato predisposto.

1.2. La sentenza impugnata, nel ritenere applicabile la normativa ad un caso di accertamento conseguente ad indagini bancarie senza che vi fosse stato accesso presso i locali di attività del contribuente, si è discostata dai superiori principi.

2. Ne consegue, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri formulati in subordine, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana affinchè, adeguandosi al superiore principio, provveda, oltre a regolare le spese, anche all’esame delle questioni ritenute assorbite.

PQM

La Corte, in accoglimento del ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria regionale della Toscana in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2017

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