Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34076 del 19/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 19/12/2019, (ud. 10/09/2019, dep. 19/12/2019), n.34076

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO Maria Giulia – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4538/2016 R.G. proposto da:

Agenzia delle dogane e dei monopoli, rappresentata e difesa

dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata

in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

GEKO Sas di S.M. e C., rappresentata e difesa dall’Avv.

Ivan Pastorelli, elettivamente domiciliata presso l’Avv. Maria

Beatrice Zammit in Roma via Alessandria n. 130, giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

Lottomatica Videolot Rete Spa, rappresentata e difesa dagli Avv.ti

Roberto Gerosa e Carmine Grisolia, elettivamente domiciliata presso

lo studio dei medesimi in Roma via Virgilio n. 18, giusta procura in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia n. 3143/42/2015, depositata il 9 luglio 2015;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 settembre

2019 dal Consigliere Fuochi Tinarelli Giuseppe.

Fatto

RILEVATO

CHE:

L’Agenzia delle dogane, in esito a verifica della Guardia di Finanza nei locali della GEKO Sas di S.M. e C., da cui era emersa la presenza di sei apparecchi da intrattenimento Tulps ex art. 110, comma 6, di proprietà della Planet Games Group Srl, non conformi alle prescrizioni di legge in quanto trasmettevano all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in via telematica dati di gioco difformi da quelli effettivamente realizzati, emetteva avviso di accertamento con cui richiedeva il pagamento del tributo evaso, oltre alle sanzioni e agli interessi, all’esercente i locali, GEKO Sas, e al concessionaria di rete, Lottomatica Videolot Rete Spa, quale soggetti solidalmente responsabile.

Le società impugnavano l’avviso assumendo la legittimità del proprio operato e l’insussistenza della responsabilità solidale per il maggior prelievo erariale, dovendo trovare applicazione l’art. 39 quater come riformato dal D.L. n. 78 del 2009.

La Commissione tributaria provinciale di Milano accoglieva il ricorso, decisione poi confermata dal giudice d’appello.

L’Agenzia delle dogane ricorre per cassazione con un motivo, cui resistono le contribuenti con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. E’ infondata, preliminarmente, l’eccezione di giudicato esterno avuto riguardo alla sentenza n. 23986/28/14 della CTP di Roma, ritualmente prodotta e contenente l’attestazione della cancelleria di passaggio in giudicato.

La richiamata decisione, come emerge dall’esame della stessa, ha trattato la medesima questione giuridica, ossia l’interpretazione del D.L. n. 269 del 2003, art. 39 quater, ma nulla porta a ritenere che abbiano avuto ad oggetto il “medesimo rapporto giuridico”, in alcun modo illustrato dalla decisione in questione, non oggetto di esplicita statuizione, nè, in ogni caso, puntualmente allegato (al di là di un generico riferimento) dallo stesso ricorrente.

Occorre considerare, del resto, che la presente vicenda trae origine da uno specifico accertamento su sei apparecchi illecitamente modificati e, dunque, il rapporto giuridico in considerazione non ha neppure il carattere “di esecuzione prolungata”, nè si riferisce a fatti ad “efficacia permanente o pluriannuale”, ma si traduce in un evento unitario e definito, ancorato a specifici ed autonomi fatti, irrilevante la loro sussunzione nella medesima disciplina normativa.

2. Parimenti infondate sono le eccezioni di inammissibilità sollevate dai controricorrenti per difetto di autosufficienza e genericità del motivo: il ricorso stigmatizza la decisione della CTR in relazione all’applicazione dell’art. 39 quater cit., ne evidenzia i passaggi salienti e contesta le tesi ivi affermate, sia con riguardo al contenuto che alla natura (asseritamente sanzionatoria) della disposizione applicata, sottolineando altresì le incongruenze del ragionamento giuridico.

La censura proposta, del resto, non pone in discussione l’accertamento o la motivazione in fatto, il cui perimetro non è oggetto di contestazione, ma, esclusivamente, l’esatta applicazione ed esegesi delle norme rilevanti in giudizio.

Nè integra un profilo di novità della censura il mero richiamo, in sè solo argomentativo, al decreto direttoriale del 10 agosto 2009, che rispecchia, del resto, la tesi propugnata, ab origine, dalla stessa Amministrazione.

3. L’unico motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione del D.L. n. 269 del 2003, art. 39, comma 13, e art. 39 quater, conv. dalla L. n. 326 del 2003, del D.L. n. 78 del 2009, art. 15, comma 8 quaterdecies, conv. dalla L. n. 102 del 2009, nonchè dell’art. 11 preleggi.

L’Agenzia delle dogane si duole, in sostanza, che la CTR abbia obliterato la valenza impositiva dell’art. 39 quater, comma 2, ritenendola, invece, di carattere sanzionatorio con conseguente applicazione retroattiva della nuova formulazione introdotta con il D.L. n. 78 del 2009, invece inapplicabile ratione temporis.

3.1. Il motivo è fondato.

3.2. Le questioni oggetto del giudizio – il rapporto tra il prelievo erariale unico (PREU) e il “maggior” prelievo erariale unico; la valenza non sanzionatoria del D.L. n. 269 del 2003, art. 39 quater, comma 2, ratione temporis applicabile – sono state, invero, oggetto di ripetuti arresti di questa Corte, che si condividono e ai quali si intende dare continuità.

3.3. Sotto il primo profilo, infatti, si è affermato che “In tema di prelievo erariale unico (cd. PREU) sulle somme giocate mediante apparecchi da intrattenimento, T.U.L.P.S. ex art. 110, comma 6, nell’ipotesi di trasmissione in via telematica di dati di gioco difformi da quelli effettivamente realizzati, ai sensi del D.L. n. 269 del 2003, art. 39 quater, comma 2, conv. in L. n. 326 del 2003, nel testo introdotto dalla L. n. 296 del 2006, art. 1 (applicabile “ratione temporis” ed anteriore alla modifica di cui al D.L. n. 78 del 2009, art. 15, conv. in L. n. 102 del 2009), il concessionario di rete è responsabile in via principale per l’imposta evasa (cd. maggior PREU) ed i relativi accessori e sanzioni in caso di omessa identificazione dell’autore dell’illecito, mentre, qualora quest’ultimo sia identificato, ne risponde con lo stesso a titolo solidale” (Cass. n. 13116 del 25/05/2018; Cass. n. 14955 del 31/05/2019), nonchè, con riguardo agli altri soggetti (in ispecie, il possessore dei locali) “In tema di prelievo erariale unico (cd. PREU) sulle somme giocate mediante apparecchi da intrattenimento, T.U.L.P.S. ex art. 110, comma 6, nell’ipotesi di trasmissione in via telematica di dati di gioco difformi da quelli effettivamente realizzati, ai sensi del D.L. n. 269 del 2003, art. 39 quater, comma 2, conv. in L. n. 326 del 2003, nel testo introdotto dalla L. n. 296 del 2006, art. 1 (applicabile “ratione temporis” ed anteriore alla modifica di cui al D.L. n. 78 del 2009, art. 15, conv. in L. n. 102 del 2009), sono coobbligati solidali il soggetto che ha provveduto alla installazione degli apparecchi, il possessore dei locali nel quale sono installati ed il concessionario di rete titolare del relativo nulla osta, purchè non siano già debitori a titolo principale” (Cass. n. 14563 del 06/06/2018).

3.4. Dall’altro canto, è stata esclusa la possibilità di applicare “retroattivamente la disciplina introdotta dal D.L. n. 78 del 2009, art. 15, conv. in L. n. 102 del 2009, in assenza di una specifica previsione in tal senso e non operando, peraltro, il principio del “favor rei”, stante la natura non sanzionatoria del cd. maggior PREU” (Cass. n. 14543 del 28/05/2019).

3.5. Con riguardo a quest’ultimo profilo, in particolare, si è sottolineato che “la norma, in entrambe le successive formulazioni, non ha precipua funzione di norma sanzionatoria amministrativa, limitandosi ad individuare l’area dei potenziali responsabili dell’adempimento dell’obbligazione tributaria e del pagamento delle eventuali sanzioni correlate, sia in via diretta che sussidiaria e/o indiretta solidale, in relazione ad una serie di condotte di esercizio di apparecchi o congegni da gioco, non meglio definite, costituenti illecito civile, amministrativo o penale; tanto ciò è vero che la previsione e quantificazione delle diverse sanzioni amministrative in relazione alle singole condotte illecite è poi contenuta nel successivo art. 39 quinquies (intitolato “Sanzioni in materia di prelievo erariale unico”), costituente la norma sanzionatoria in senso proprio, che individua fattispecie e tipologia delle condotte illecite e quantifica le sanzioni edittali, rimaste immodificate anche con la novella del 2009″.

La stessa previsione della solidarietà non ha “una funzione sanzionatoria, bensì semplicemente di rafforzamento della garanzia di raggiungimento dell’obiettivo di preservare l’integrità dei flussi tributari scaturenti dall’esercizio delle macchine da gioco e dell’introito anche delle sanzioni, onerandone quei soggetti che, in virtù della speciale relazione con le macchine da gioco, ne traggono vantaggio economico” sicchè la responsabilità solidale “per le sanzioni amministrative da illecito” è “addossata in precipua funzione di garanzia dell’adempimento, e non già a titolo di concorso nell’illecito, che altrimenti darebbe luogo ad una sua responsabilità diretta”.

Neppure si può sostenere, quindi, “che la norma come modificata dal D.L. n. 78 del 2009, art. 15, comma 8, sia più favorevole della precedente: identico rimanendo l’illecito amministrativo e/o civilistico sotto il profilo della condotta sanzionata (omessa trasmissione telematica dei dati di gioco), pur esclusa la possibilità di una responsabilità diretta sussidiaria del concessionario, identica resta l’ipotesi di responsabilità solidale di quest’ultimo per il pagamento di tributi, interessi e sanzioni, con le medesime condizioni; sicchè non appaiono realizzati i presupposti dell’ipotesi prevista nel D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 3, comma 2, e cioè che il fatto precedentemente sanzionato più non lo sia con la normativa sopravvenuta, per essere in entrambi i casi la responsabilità del concessionario solidale per fatto illecito altrui”.

3.6. Tali considerazioni sono pienamente estendibili e riferibili anche agli altri soggetti obbligati in via solidale (ossia, nella specie, il possessore dei locali), attesa l’unicità dei presupposti posti dalla normativa in questione.

E’ dunque irrilevante il mutamento legislativo in relazione all’avvenuta individuazione dell’autore dell’illecito poichè da quell’illecito scaturisce, per il concessionario e per gli altri soggetti contemplati dalla norma, sia nella precedente che nella successiva disciplina, una mera responsabilità solidale e mai una responsabilità diretta per la sanzione.

4. In accoglimento del ricorso, pertanto, la sentenza va cassata con rinvio, anche per le spese, alla CTR competente in diversa composizione per l’esame dell’ulteriore questione dedotta dal controricorrente GEKO Sas (e, in specie, dell’asserita decadenza o prescrizione del PREU), rimasta assorbita dalla decisione d’appello.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR della Lombardia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 10 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2019

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