Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34075 del 19/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 19/12/2019, (ud. 11/07/2019, dep. 19/12/2019), n.34075

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. CORRADINI Grazia – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20768-2018 proposto da:

CAR SEGNALETICA STRADALE SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

CREMERA 11, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO FORMICONI,

rappresentato e difeso dall’avvocato ROBERTO PROZZO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLEDOGANE E DEI MONOPOLI in persona del Direttore

protempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEIPORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 240/2018 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI,

depositata il 12/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/07/2019 dal Consigliere Dott.ssa CORRADINI GRAZIA.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 240/27/2018, depositata in data 12.1.2018, la Commissione Tributaria Regionale della Campania confermava la sentenza n. 397/1/2016 della Commissione Tributaria Provinciale di Benevento che aveva rigettato il ricorso proposto dalla Car Segnaletica Stradale Srl contro l’avviso di accertamento n. 13294 RU ed i provvedimenti di irrogazione delle sanzioni n. (OMISSIS) e (OMISSIS), relativi, per l’anno 2012, al recupero di dazi antidumping emessi dalla Agenzia delle Dogane di Napoli a seguito del controllo a posteriori dei certificati di origine e delle indagini condotte dall’OLAF. Il risultato delle indagini dell’OLAF era stato compendiato in un successivo Report finale che aveva denunciato l’esistenza di un fenomeno fraudolento diretto all’evasione dei dazi antidumping, realizzato mediante operazioni di trasbordo nei porti di Taiwan di elementi di fissaggio di origine cinese, successivamente esportati nel territorio dell’Unione Europea, senza essere sottoposti ad alcun trattamento nel magazzino, ma la Agenzia delle Dogane di Benevento aveva preventivamente svolto anche proprie indagini autonome presso la sede della CAR Segnaletica Stradale, recepite in un processo verbale di constatazione regolarmente notificato alla parte, recepito a sua volta nell’atto impositivo impugnato, il quale, attraverso l’esame di tutta la documentazione rinvenuta presso la società, aveva concluso nel senso che la ricorrente, al momento della importazione, aveva dichiarato una origine della merce diversa (taiwanese) da quella effettiva (cinese), al fine di evitare le misure antidumping.

Il primo giudice aveva ritenuto non determinante, ai fini della nullità della motivazione dell’atto impositivo, dedotta dalla contribuente, la mancata allegazione allo stesso del rapporto OLAF poichè nel Processo verbale di constatazione e nello stesso avviso di accertamento erano state inserite, in modo chiaro ed esaustivo tutte le informazioni concernenti la vicenda, delle quali la parte era perfettamente a conoscenza e gli elementi probatori indicati dall’Ufficio dimostravano d’altronde con sicurezza che le merci introdotte in Italia erano in realtà di origine cinese,

Con l’atto di appello la società Car Segnaletica Stradale si era doluta in primo luogo della nullità della sentenza di primo grado per violazione del contraddittorio, per avere il primo giudice omesso di rinviare la discussione della causa fissata per il 2 marzo 2016, a seguito della sua richiesta in data 24.2.2016, per consentirle di presentare motivi aggiunti, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 24, in conseguenza del deposito, da parte della Agenzia delle Dogane, in data 20.11.2015, di copiosa documentazione di cui aveva avuto conoscenza solo in data 3.2.2016 ed aveva poi riproposto i nove motivi già presentati con il ricorso introduttivo.

La Commissione Tributaria Regionale, con una sentenza articolata, rilevava:

1) i documenti erano stati depositati dalla Agenzia delle Dogane prima della comunicazione dell’avviso di trattazione alla parte che pertanto non si era trovata nella impossibilità di prenderne visione in tempo utile e comunque la parte contribuente avrebbe potuto depositare le proprie integrazioni documentali anche in appello, cosa che invece non aveva ritenuto di fare;

2) l’avviso di accertamento non era nullo, benchè fosse stato emesso sulla base anche di documenti acquisiti dall’Ufficio dopo la notifica del processo verbale di constatazione, non portati a conoscenza della parte e senza il rispetto del termine di 30 giorni previsto dal D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 11, comma 4 bis da tale successiva acquisizione, poichè si trattava di verifiche ulteriori, pervenute dopo il pvc, il cui richiamo nell’accertamento doveva essere ritenuto un atto di doverosa trasparenza e comunque l’accertamento poteva contenere anche atti provenienti da altri enti e soggetti istituzionali, diversi dal pvc;

3) l’avviso di accertamento era compiutamente motivato con riguardo al pvc già notificato alla parte, a prescindere dalla ulteriore documentazione dell’OLAF in seguito depositata;

4) non era vero che le verifiche dell’OLAF non avessero valore legale e fossero inutilizzabili per violazione del regolamento UE n. 883 del 2013, essendo stato affermato il contrario dalla giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione;

5) non era vero che l’accertamento non contenesse la indicazione degli elementi di fatto e di diritto utilizzati per determinare la imposta addebitata al contribuente, a norma del D.Lgs. 8 novembre 1990, n. 374, art. 11, comma 5 bis, poichè l’avviso era stato emanato sulla base del Regolamento CE n. 91 del 2009 che stabiliva all’art. 2 anche le aliquote del dazio antidumping;

6) gli elementi indiziari indicati nel pvc costituivano piena prova anche alla luce della normativa comunitaria e comunque gli accertamenti dell’OLAF costituivano solo uno degli elementi utilizzati dall’Ufficio nazionale delle dogane che avevano consentito di appurare la falsità di tutte le tredici bollette doganali, come confermato dalla comunicazione di falsità proveniente dall’organo doganale di Taiwan;

7) non era nella specie applicabile l’art. 220 del regolamento CEE 2913/92 che escludeva la applicazione delle maggiorazioni in caso di errore del contribuente provocato da errore dell’Autorità competente, poichè, alla luce degli accertamenti svolti e delle anomalie emerse, l’importatore professionale, usando la normale diligenza, avrebbe dovuto ragionevolmente rendersi conto dell’artificio;

8) Le sanzioni erano dovute per sussistenza della violazione e dell’elemento soggettivo in capo al contribuente.

Contro la sentenza di appello, non notificata, ha proposto ricorso la contribuente, con atto spedito il 10.7.2018 e pervenuto l’11 ed il 12 luglio successivo, affidato a sei motivi.

La Agenzia delle Dogane si è costituita ritualmente con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso la società Car Segnaletica Stradale lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 24 e 59, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la sentenza impugnata ritenuto corretto il rigetto, da parte del primo giudice, della richiesta, tempestivamente presentata dalla società con riguardo al momento in cui aveva avuto conoscenza dei documenti presentati dalla controparte, di rinvio della udienza per consentire di proporre motivi aggiunti, argomentando erroneamente che la parte avrebbe potuto prendere visione dei documenti in tempo utile.

2. Con il secondo ed il terzo motivo, fra di loro collegati, si duole di omessa pronuncia e di violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 11, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn 4 e 3, per avere la Agenzia delle Dogane, dopo la notifica del pvc, proseguito la attività istruttoria senza darne comunicazione alla parte che non aveva potuto interloquire sulle nuove attività di indagine.

3. Con il quarto ed il quinto motivo, ugualmente collegati fra di loro, deduce omessa pronuncia, ai sensi dell’art. 112 c.p.c. e art. 360 c.p.c., n. 4, sui motivi di appello n. 2, 3, 4 e 6 con cui era stato dedotto che non era possibile ritenere provati i fatti sulla scorta di atti di indagine “richiamati” ma non prodotti nel giudizio e violazione, in proposito, anche dell’art. 2697 c.c., del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 23 e 24 e art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

4. Con il sesto motivo denuncia nullità della sentenza per error in procedendo, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, con riferimento al motivo di appello con cui la parte aveva lamentato la nullità dell’avviso di accertamento in merito alla determinazione delle aliquote da applicare e delle somme dovute, al quale la sentenza di appello aveva risposto, con motivazione apparente, che nell’accertamento era richiamato il regolamento CE 91/2009, che però prevedeva aliquote differenziate per tipologia di materiali importati ed identità del produttore.

5. Il primo motivo è inammissibile per difetto di specificità poichè nel ricorso per cassazione non sono indicati in alcun modo quali documenti sarebbero stati prodotti dalla Agenzia delle Dogane con le controdeduzioni in primo grado o successivamente e la loro specifica rilevanza ed in particolare in quale modo tali produzioni avrebbero recato nocumento al diritto di difesa della parte. Quest’ultima, a tale proposito, non ha mai neppure indicato, nè in sede di appello, nè tanto meno con il ricorso per cassazione, quali motivi nuovi avrebbe inteso dedurre in primo grado se avesse ottenuto un rinvio, per cui non si comprende quale violazione del diritto di difesa potrebbe avere provocato il mancato rinvio della udienza di discussione in primo grado se in concreto la parte non aveva nuove doglianze da muovere.

5.1. Qualora il ricorrente, in sede di legittimità, denunci l’omessa valutazione, da parte del giudice di merito, di prove, domande o eccezioni, per il principio di autosufficienza, ha l’onere non solo di trascrivere il testo integrale, o la parte significativa della doglianza nel ricorso per cassazione, al fine di consentire il vaglio di decisività, ma anche di specificare gli argomenti, deduzioni o istanze che, in relazione alla pretesa fatta valere, siano state formulati nel giudizio di merito, pena l’irrilevanza giuridica della sola produzione, che non assicura il contraddittorio e non comporta, quindi, per il giudice alcun onere di esame, e ancora meno di considerazione delle doglianze ai fini della decisione (V., per tutte, Cass. Sez. 5 -, Sentenza n. 13625 del 21/05/2019 Rv. 653996 01). D’altronde i requisiti di contenuto-forma previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 6, devono essere assolti necessariamente con il ricorso e non possono essere ricavati da altri atti, come la sentenza impugnata o il controricorso, dovendo il ricorrente specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata indicando precisamente i fatti processuali alla base del vizio denunciato, producendo in giudizio l’atto o il documento della cui erronea valutazione si dolga, o indicando esattamente nel ricorso in quale fascicolo esso si trovi e in quale fase processuale sia stato depositato, e trascrivendone o riassumendone il contenuto nel ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza (v., ancora, Sez. 5 -, Sentenza n. 29093 del 13/11/2018 Rv. 651277 – 01).

5.2. In ogni caso, poichè i documenti, nel giudizio tributario, possono essere prodotti nel giudizio per la prima volta anche in appello, non si vede quale nocumento al diritto di difesa potrebbe essere derivato alla ricorrente dalla mancata concessione di un rinvio in primo grado.

5.3. Considerato che il giudizio tributario si atteggia come tipico procedimento documentale, alla luce del fondamentale principio di specialità fatto salvo del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1 – in forza del quale nel rapporto fra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria prevale quest’ultima -, non può infatti trasferirsi “tout court” l’esegesi, in tema di produzione di documenti in appello, dell’art. 345 c.p.c., comma 3, nel senso che tale disposizione fissa sul piano generale il principio dell’inammissibilità dei “nuovi mezzi di prova” e, quindi, anche delle produzioni documentali. L’art. 58 del nuovo processo tributario, al contrario, oltre a consentire, al comma 1, al giudice d’appello di valutare la possibilità di disporre “nuove prove” (comma 1), fa espressamente salva, al comma 2, “la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti” senza alcun limite (v., per tutte, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 3611 del 20/02/2006 Rv. 587923 – 01).

5.4. La Corte non ignora una risalente pronuncia secondo cui questa produzione nuova potrebbe avvenire solo se senza l’effetto di allargare l’oggetto del contendere rispetto a quello di primo grado, in quanto la produzione non potrebbe essere esercitata in contrasto con il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57 il quale, escludendo l’introduzione di eccezioni e tematiche nuove, non consente l’ampliamento della materia del contendere neppure attraverso la produzione di nuovi documenti (Cass. 21 gennaio 2009 n. 1464); nondimeno, va tenuto conto anche della recente sentenza n. 199 del 2017 della Corte Costituzionale sulla legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2, resa su ordinanza sollevata dalla CTR Campania. Il giudice remittente, tra l’altro, ha dubitato proprio della costituzionalità della facoltà di produrre per la prima volta in appello documenti già nella disponibilità della parte nel grado anteriore, per disparità di trattamento tra le parti del giudizio, ed in quanto impedirebbe artatamente alla controparte la proposizione di motivi aggiunti in primo grado. La Consulta ha ritenuto nel merito non fondata la censura di disparità di trattamento tra le parti del giudizio, non solo in quanto tale facoltà è riconosciuta ad entrambe le parti del giudizio, ma anche in quanto non sussiste alcuna violazione dell’art. 24 Cost. per la dedotta perdita di un grado di giudizio, in quanto è giurisprudenza pacifica di questa Corte che la garanzia del doppio grado non gode, di per sè, di copertura costituzionale (Corte Cost., sentenza n. 243 del 2014). Nè, ha ribadito la Consulta, esiste un principio costituzionale di necessaria uniformità del processo tributario e di quello civile (tra le altre, ordinanze n. 316 del 2008, n. 303 del 2002, n. 330 e n. 329 del 2000, n. 8 del 1999). Tali argomentazioni ben si attagliano al caso di specie, in cui, fin dal primo grado, era intervenuta, da parte delle Agenzia delle Dogane, la produzione di ulteriori documenti, pacificamente depositati dall’Ufficio in tempo utile per l’esame ad opera della controparte e quindi nel rispetto del principio di difesa e del contraddittorio (Cass. 2015 n. 3361; Cass. 2013 n. 26741), così da consentire al contribuente di replicare e contestare tempestivamente fin dal primo grado, con possibilità peraltro di farlo anche in appello, senza alcuna violazione del diritto di difesa, come ritenuto dalla Corte Costituzionale con la sentenza sopra citata.

5.5. Infatti, nel giudizio tributario le parti possono produrre qualsiasi documento anche per la prima volta in appello e pure se ne avevano la disponibilità in precedenza, nel rispetto, ovviamente, del termine finale di 20 giorni prima della data di trattazione del ricorso, per consentire alla controparte di replicare e contestare tempestivamente (v. Cass. Sez. 5-, Ordinanza n. 17164 del 28/06/2018 Rv. 649401 – 01; N. 22776 del 2015 Rv. 637175 – 01; N. 5429 del 2018 Rv. 647276 – 01) e persino i documenti tardivamente prodotti in primo grado possono essere presi in esame in appello, senza alcuna necessità di nuova produzione, in quanto, se il documento sia stato prodotto, ancorchè tardivamente, nel giudizio di primo grado, deve ritenersi acquisito automaticamente e ritualmente in quello di gravame, anche se depositato oltre il termine previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32, atteso che – sebbene le modalità di produzione non corrispondano a quelle previste dalla legge – il documento era stato già messo a disposizione della controparte, ai fini dell’esercizio del diritto di difesa da parte della stessa, mediante l’inserimento nel fascicolo di primo grado che, ai sensi dell’art. 25, comma 2, del detto decreto, resta inserito in modo definitivo in quello d’ufficio e può essere restituito solo dopo il passaggio in giudicato della decisione (v., per tutte, Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 16652 del 25/06/2018 Rv. 649376 – 01).

5.6. La mancata concessione del termine a difesa in primo grado non potrebbe quindi mai portare alla nullità della sentenza ed addirittura alla rimessione al giudice di primo grado, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 59, lett. b), invocato dahicorrente, poichè i documenti si intendevano automaticamente riprodotti in grado di appello ed in quel grado la parte contribuente avrebbe potuto svolgere tutte le facoltà difensive previste in primo grado, mentre si è limitata genericamente a sostenere la nullità del giudizio di primo grado, senza svolgere alcuna contestazione o difesa.

6. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso sono in parte inammissibili ed in parte infondati.

6.1. Non è vero in primo luogo che la sentenza impugnata non abbia pronunciato sul motivo di appello concernente la utilizzabilità nel giudizio dei documenti acquisiti dall’Ufficio successivamente al pvc, poichè, a pagina 5, ha dato una articolata risposta alla censura, rilevando che l’accertamento era sufficientemente ed autonomamente motivato sulla base del pvc notificato alla parte e cioè sulla base di una attività svolta dall’Ufficio nel pieno contraddittorio con la parte e con il rispetto di tutte le garanzie difensive, mentre il riferimento, in sede di accertamento, ad altri atti pervenuti successivamente all’Ufficio, ed in particolare a quelli dell’OLAF, rispondeva ad un atto di doverosa trasparenza nei confronti della controparte, pur non essendo tali atti necessari ai fini della motivazione dell’accertamento, già completa sulla base del pvc redatto a seguito delle indagini svolte dall’Ufficio in sede di accesso nei locali aziendali e di acquisizione della documentazione proveniente dalla parte che dimostrava autonomamente e compiutamente la violazione commessa.

6.2. Una risposta quindi vi è stata, il che esclude la sussistenza del vizio di omessa pronuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 del, sotto il profilo della nullità della sentenza impugnata per difetto assoluto di motivazione, in quanto la incompletezza, la erroneità o contraddittorietà della motivazione può essere dedotta non già ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, come avvenuto nel caso in esame, bensì, eventualmente, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in base alla riformulazione disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, che deve essere interpretato, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, solo l’anomalia motivazionale, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (v. Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 Rv. 629830 – 01); come nella specie in cui esiste una motivazione, peraltro più che sufficiente e non solo sotto l’aspetto grafico.

6.3. La risposta offerta dall’Ufficio è poi anche conforme a legge in quanto ha fatto applicazione di corretti principi giuridici, il che esclude pure il vizio di violazione del D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 11, dedotto dalla ricorrente, considerato che la stessa ricorrente riconosce che il contraddittorio ha avuto luogo preliminarmente al pvc regolarmente notificato alla parte, mentre si duole soltanto della mancanza di un secondo contraddittorio in relazione ai documenti pervenuti all’Ufficio successivamente alla notifica del pvc e menzionati nell’atto impositivo (pag. 17 del ricorso).

6.4. E’ principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello per cui, in tema di avvisi di rettifica in materia doganale, è applicabile lo “jus speciale” di cui al D.Lgs. 8 novembre 1990, n. 374, art. 11, – nel testo utilizzabile “ratione temporis” – preordinato a garantire al contribuente un contraddittorio pieno in un momento comunque anticipato rispetto alla impugnazione in giudizio del suddetto avviso; ne consegue che la mancata comunicazione al contribuente del rapporto OLAF anteriormente all’emissione di tale avviso non determina un concreto pregiudizio all’esercizio dei mezzi di tutela allo stesso accordati dall’ordinamento giuridico (v. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 8399 del 05/04/2013 Rv. 626110 – 01 e successive conformi: Sez. 5, Sentenza n. 15032 del 02/07/2014 Rv. 631845 – 01).

6.5. Le Sezioni Unite di questa Corte (n. 24823 del 2015), con riguardo al caso di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7 (che, sia pure non applicabile nel caso di accertamento doganali cui si applica la lex specialis ai sensi del D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 11 e successive modificazioni, peraltro risponde alla eadem ratio, attraverso un meccanismo di contraddittorio analogo a quello previsto dallo statuto dei diritti del contribuente: v. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 15032 del 02/07/2014 Rv. 631845 – 01, già sopra citata), hanno confermato che il detto termine dilatorio tende a tutelare il contraddittorio a fronte degli elementi raccolti in sede di accesso, con ciò direttamente correlando al principio del contraddittorio la previsione del termine, che trova la sua giustificazione nella possibilità di interlocuzione fra il Fisco e il contribuente, al fine di consentire a quest’ultimo di opporre le sue ragioni e produrre documentazione per evitare l’emissione dell’atto accertativo e/o diminuire la eventuale pretesa tributaria. Tale interesse non può però ritenersi sussistente nell’ipotesi nella quale l’Ufficio, dopo l’accesso presso i locali del contribuente, conclusosi con la redazione del pvc, firmato da quest’ultimo, abbia proceduto, in ipotesi, ad ulteriori verifiche sulla base di una istruttoria interna, quale aggiuntiva ed autonoma attività rispetto all’accesso. Non assumono quindi rilevanza, ai fini della tutela del contribuente approntata dalla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, le successive attività svoltesi presso l’Ufficio e presso terzi ovvero, come nel caso in esame, qualora all’Ufficio siano pervenuti da organismi interni o internazionali altri documenti, che, pure non indispensabili ai fini della motivazione dell’accertamento, l’Ufficio ritenga di menzionare già nell’accertamento, in vista della loro produzione in giudizio, poichè ciò non rende obbligatorio un nuovo contraddittorio e tanto meno un nuovo pvc, essendo consentito invece alla parte controdedurre nel giudizio (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 27732 del 30/10/2018 (Rv. 651114 – 01; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 27732 del 30/10/2018 Rv. 651114 – 01).

7. Anche il quarto ed il quinto motivo di ricorso sono in parte inammissibili ed in parte infondati.

7.1. Quanto alla censura di omessa pronuncia sui motivi di appello con cui la ricorrente si era doluta che la prova non poteva non poteva essere fondata sulle sole relazioni o comunicazioni ispettive, in assenza della produzione in giudizio dei verbali con cui erano state raccolte le prove, a parte la mancanza di specificità della censura poichè la ricorrente non indica a quali verbali ed a quali prove si riferisca, non venendo questi mai menzionati, dalla lettura della sentenza impugnata risulta che la stessa ha dato compiuta e dettagliata risposta ai singoli motivi di appello che sono stati trascritti, sia pure in sintesi, nella stessa sentenza con la successiva specificazione della argomentazione svolta dai giudici. In particolare, a pagina 6 della sentenza impugnata, sono riportati analiticamente gli atti trascritti nel pvc da cui è stata desunta la prova della provenienza cinese delle merci (certificati e verifiche dell’OLAF), già di per sè sufficienti per consentire di ritenere accertata la origine cinese, anche indipendentemente dai documenti pervenuti dall’OLAF successivamente alla chiusura del pvc, che erano stati indicati nell’accertamento, considerato il loro valore di prova legale ai sensi del Regolamento UE n. 883 del 2013, con finalità di trasparenza.

7.2. Di tale motivazione non si è fatta carico la ricorrente la quale assume che non vi sarebbe stata risposta ai motivi di appello, che invece vi è stata. Ed anche in tal caso, pervenendo all’esame del quinto motivo con cui si prospetta violazione della regola dell’onere della prova della contestazione da cui era scaturito il recupero fiscale, non vi è stata alcuna violazione di legge, poichè gli accertamenti compiuti dagli organi esecutivi della Commissione per la lotta antifrode (OLAF), ai sensi del Regolamento Consiglio CEE 23 maggio 1999, n. 1073, per la loro formazione ed il valore di atti pubblici ad essi attribuibile, ben possono essere posti, anche da soli, a fondamento degli avvisi di accertamento per il recupero dei dazi doganali sui quali siano state riconosciute esenzioni o riduzioni, spettando al contribuente che ne contesti il fondamento fornire la prova contraria in ordine alla sussistenza delle condizioni di applicabilità del regime agevolativo (v. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 5892 del 08/03/2013 Rv. 625397 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 13770 del 06/07/2016 Rv. 640616 – 01; Sez. 5 -, Sentenza n. 11441 del 11/05/2018 Rv. 648020 – 01).

8. Quanto, infine, al sesto motivo di ricorso, si richiama anche in tal caso quanto già esposto con riguardo ai precedenti motivi 2 e 4 in ordine al vizio di omessa pronuncia ex art. 360 c.p.c., n. 4 con riguardo alle aliquote da applicare al caso concreto, poichè esso si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa, invece, qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.

8.1. Nella specie la sentenza impugnata, in risposta al quinto motivo di appello con cui si lamentava la mancata indicazione nell’accertamento dei motivi di fatto e di diritto utilizzati per determinare la imposta addebitata al contribuente, la sentenza impugnata ha rilevato che era stato applicato il regolamento CE 91/2009, indicato nell’accertamento con riguardo al dazio antdumping previsto per le importazioni di elementi di fissaggio di ferro o acciaio provenienti dalla Cina e che il regolamento, destinato ad avere forza di legge, indicava all’art. 2 le specifiche aliquote di cui era stata fatta applicazione.

8.2. Tale risposta viene ritenuta insufficiente o addirittura apparente dakricorrente poichè le aliquote prevedono diverse tipologie di merce, però l’accertamento ha indicato la “aliquota relativa agli elementi di fissaggio di ferro o acciaio”, che vengono in considerazione nel caso in esame, per cui non si comprende quali altri elementi avrebbe dovuto indicare l’accertamento.

8.2. Non si può quindi parlare di mancanza o difetto di pronuncia sotto alcuno dei profili sopra indicati, mentre la parte, sotto il profilo della omessa pronuncia, cerca in realtà di rimettere in discussione la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operata dai giudici di merito, senza peraltro indicare neppure quale sarebbe stata a suo avviso la aliquota applicabile, il che conferma la sterilità della censura.

9. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

10. Anche le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza della ricorrente. Sussistono i presupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato a norma D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1 bis e 1 quater, essendo stato il ricorso notificato il 12 luglio 2018.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 10.200 oltre spese prenotate a debito Dà atto ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1 bis e 1 quater.

Così deciso in Roma, il 11 luglio 2019

Depositato in cancelleria il 19 dicembre 2019

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