Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34075 del 12/11/2021

Cassazione civile sez. lav., 12/11/2021, (ud. 05/05/2021, dep. 12/11/2021), n.34075

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21902-2018 proposto da:

M.P., N.G., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 20, presso lo Studio Piacci De Vivo

– Petracca, rappresentati e difesi dall’avvocato NICOLA DOMENICO

PETRACCA;

– ricorrenti –

contro

MERCK SERONO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI RIPETTA 22,

presso lo studio degli avvocati LEONARDO VESCI, GERARDO VESCI, che

la rappresentano e difendono;

– controricorrente –

nonché contro

BRUNO FARMACEUTICI S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 5949/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 24/01/2018 R.G.N. 3336/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/05/2021 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI;

il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, visto il D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8

bis, convertito con modificazioni nella L. 18 dicembre 2020, n. 176,

ha depositato conclusioni scritte.

 

Fatto

1. Con sentenza 24 gennaio 2018, la Corte d’appello di Roma rigettava gli appelli sia di M.P. e N.G., sia di S.R. avverso la sentenza di primo grado, reiettiva delle loro domande di invalidità del trasferimento nell’agosto 2012 del ramo d’azienda cui (i primi due da un anno circa, il terzo da un paio di mesi) erano addetti, da Merch Serono s.p.a. a Bruno Farmaceutici s.p.a. e di condanna al ripristino del rapporto con la cedente, oltre che retributive e risarcitorie, nonché (soltanto il terzo) di accertamento del demansionamento subito, contestuale al trasferimento di ramo e di riassegnazione delle precedenti mansioni.

2. In linea di diritto, essa premetteva l’individuazione, secondo la lettura giurisprudenziale di legittimità del testo dell’art. 2112 c.c., comma 5 come novellato dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 32 applicabile ratione temporis, dell’elemento costitutivo del ramo d’azienda nella sua autonomia funzionale, intesa nella dotazione di un’articolazione aziendale di effettive potenzialità economiche (ossia di idoneità alla produzione di un bene o servizio e quindi di attività suscettibile di autonoma valutazione economica), indipendentemente dall’organizzazione tanto della cedente che della cessionaria.

3. Nel merito, in esito a critico e argomentato scrutinio delle risultanze istruttorie, la Corte territoriale riteneva legittimamente integrata la fattispecie dalla verificata autonomia funzionale, preesistente al suo trasferimento, del ramo d’azienda Business Unit Cardiometabolic & Local Specialities (BU CMC LS), di cui tutti gli appellanti facevano parte, per la commercializzazione del farmaco Campral per l’alcoolismo, interessante sia la sfera neuropsichiatrica che quella gastroenterica, compreso S.R., spostato dalla precedente LAM (che si occupava delle relazioni con le Regioni e le ASL), in quanto destinata alla chiusura (poi avvenuta dopo la messa in mobilità di tutti gli addetti) ed inserito, con lettera 12 giugno 2012, nell’unità CMC LS con incarico di Product Specialist per la zona Veneto e Trentino, dello stesso livello professionale (A) delle precedenti di Local Manager e poi Key Account Manager: con esclusione pertanto del denunciato demansionamento.

4. Con atto notificato il 24 luglio 2018, M.P. e N.G. ricorrevano per cassazione con due motivi, cui Merch Serono s.p.a. resisteva con controricorso; entrambe le parti comunicavano memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.; Bruno Farmaceutici s.p.a., pure intimata, non svolgeva attività difensiva.

5. Il P.G. rassegnava conclusioni scritte, a norma del D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8bis inserito da L. conv. n. 176 del 2020, nel senso del rigetto del ricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, i ricorrenti deducono violazione o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 2112 c.c. e omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, per il contrasto della sintesi operata dalla Corte d’appello delle dichiarazioni testimoniali e il loro effettivo contenuto (trascritto) in ordine alla preesistenza del ramo d’azienda CMC LS di almeno un anno al suo trasferimento, comportante, per una non corretta valutazione del quadro probatorio (“ove tutto il materiale istruttorio… fosse stato correttamente valutato nel suo insieme, verosimilmente si sarebbe addivenuti ad una decisione di segno contrario”), un’erronea ricostruzione di tale fatto, per una sua “falsa rappresentazione… che ha irrimediabilmente inciso sulla decisione finale”; dovendosi infine escludere l’inammissibilità, ai sensi dell’art. 348ter c.p.c., comma 5, della denuncia del vizio di omesso esame (di corretta ed integrale valutazione delle risultanze istruttorie) per la diversità delle ragioni di rigetto delle due sentenze di merito, non avendo quella di primo grado indagato il tema della preesistenza del ramo.

2. Con il secondo, essi deducono nullità della sentenza in relazione all’art. 112 c.p.c., omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e violazione o falsa applicazione degli artt. 115,167,416 c.p.c. in relazione all’art. 2112 c.c., per omessa valutazione, e prima ancora esame, della documentazione (integralmente trascritta) prodotta dai ricorrenti in primo grado, di provenienza dalla società cedente né mai contestata dalla medesima (Prospetto Merck Serono – CMG & GM – 13 marzo 2012; Organization Chart. predisposto dalla stessa nel luglio 2012), rappresentante la suddivisione della CMC in due segmenti (Diabetes Franchise, a propria volta distinto in Glucophage Family e CMC Local Specialities; b. Business Unit Local Specialities, non ulteriormente suddiviso con soli due farmaci di competenza: Campral, per la cura dell’alcoolismo e Cianokit, per le intossicazioni dal cianuro), con assoluta estraneità delle Locals Specialities sub b), cui addetti i ricorrenti, all’area di attività e di competenze mediche delle malattie cardiometaboliche: documentazione da cui risultante l’assenza di autonomia organizzativa, gestionale ed economia dell’articolazione aziendale trasferita.

3. Essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono inammissibili.

4. Secondo il costante insegnamento di questa Corte, la verifica dei presupposti fattuali, che consentano l’applicazione o meno del regime previsto dall’art. 2112 c.c., implica una valutazione di merito che, ove espressa con motivazione sufficiente e non contraddittoria, sfugge al sindacato di legittimità (Cass. n. 20422 del 2012; Cass. n. 5117 del 2012; Cass. n. 1821 del 2013; Cass. n. 2151 del 2013; Cass. n. 24262 del 2013; Cass. n. 10925 del 2014; Cass. n. 27238 del 2014; Cass. n. 22688 del 2014; Cass. n. 25382 del 2017; di recente, ancora, Cass. n. 2315 del 2020 e Cass. n. 6649 del 2020).

4.1. Inoltre, l’accertamento in concreto dell’insieme degli elementi fattuali idonei o meno a configurare la fattispecie legale tipica del trasferimento di ramo d’azienda, delineata in astratto dall’art. 2112 c.c., comma 5, implica prima una individuazione ed una selezione di circostanze concrete e poi il loro prudente apprezzamento, traducendosi in attività di competenza del giudice di merito, cui non può sostituirsi il giudice di legittimità; non potendosi, in particolare, negare che la valutazione, nella concretezza della vicenda storica, dell’autonomia funzionale del ramo d’azienda ceduto e della sua preesistenza sia una quaestio facti che opera, come tale, sul piano del giudizio di fatto, demandato al giudice del merito, per l’accertamento della ricorrenza, nella fattispecie dedotta in giudizio, degli elementi che integrano il parametro normativo dell’art. 2112 c.c.: sicché, come già ritenuto da questa Corte, “spettano inevitabilmente al giudice di merito le connotazioni valutative dei fatti accertati nella loro materialità, nella misura necessaria ai fini della loro riconducibilità, in termini positivi o negativi, all’ipotesi normativa” (testualmente in motivazione Cass. n. 15661 del 2001, con la copiosa giurisprudenza ivi citata; v. pure Cass. n. 18247 del 2009 e n. 7838 del 2005).

4.2. Non è poi configurabile la denunciata violazione dell’art. 115 c.p.c. (in quanto norma che vieta di fondare la decisione su prove reputate dal giudice esistenti, ma in realtà mai offerte), sindacabile in sede di legittimità, qualora si denunci che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116 c.p.c.; essa peraltro è parimenti inconfigurabile, siccome ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Cass. s.u. 30 settembre 2020, n. 20867): qui non denunciati.

4.3. Più in generale, il sindacato di legittimità di questa Corte, salvi i casi in cui si lamenti che la sentenza impugnata abbia errato nella ricognizione degli elementi legali identificativi del trasferimento del ramo d’azienda e quindi errato nell’ascrivere significato alla disposizione normativa astratta, è limitato alla denuncia di un errore di diritto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sub specie di errore di sussunzione commesso dai giudici del merito (Cass. s.u. n. 5 del 2001 e, più di recente, Cass. n. 13747 del 2018), ovvero di omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (ovvero, in via alternativa, una motivazione che violi il cd. “minimo costituzionale”: vizio qui neppure enunciato).

4.4. Nella prima prospettiva è indispensabile, così come in ogni altro caso di dedotta falsa applicazione di legge, muovere dalla ricostruzione della fattispecie concreta come effettuata dai giudici di merito, ossia dal fatto come da costoro accertato: posta l’integrazione di una falsa applicazione della legge, usualmente definita “vizio di sussunzione”, dall’applicazione a un accadimento accertato giudizialmente di una norma dettata per disciplinare ipotesi diverse (Cass. n. 6035 del 2018; Cass. n. 8760 del 2019); diversamente trasmodando nella revisione di un accertamento, riservato in via esclusiva ai giudici di merito. Infatti, il sindacato sulla violazione o falsa applicazione di una norma di diritto (Cass. n. 26307 del 2014; Cass. n. 22348 del 2007) presuppone la mediazione di una ricostruzione del fatto incontestata (Cass. n. 4125 del 2017; Cass. n. 23851 del 2019).

Laddove, al contrario, si critichi la ricostruzione della vicenda storica quale risultante dalla sentenza impugnata, si è fuori dell’error in iudicando e la censura è sindacabile esclusivamente a norma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo applicabile ratione temporis, che postula un fatto ancora oggetto di contestazione tra le parti.

4.5. Nel caso di specie, non si configurano né le violazioni di legge, solo formalmente denunciate in difetto dei requisiti suindicati (e solo enunciato in rubrica il vizio di nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza della pronuncia alla domanda, senza alcuno sviluppo argomentativo), sostanzialmente nell’alveo di una critica della valutazione probatoria e dell’accertamento di fatto giudiziale (sulla scorta delle scrutinate risultanze istruttorie, adeguatamente argomentate, a pgg. 6 e 7 della sentenza, in corretta applicazione dei principi di diritto regolanti la materia, ivi richiamati a pgg. 4 e 5), né il vizio di omesso esame.

4.6. Come noto, nella riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 conv. in L. n. 134 del 2012, esso ha ad oggetto un “fatto storico”, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (perché, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia): non già (al di là della sua ammissibilità, ai sensi dell’art. 348ter c.p.c., comma 5 per l’indicazione dai ricorrenti delle ragioni di fatto a base delle decisioni di primo grado e di secondo, di rigetto dell’appello, con la dimostrazione della loro diversità, in assenza di indagine in quella di primo grado del tema della preesistenza del ramo: Cass. 22 dicembre 2016, n. 26774; Cass. 6 agosto 2019, n. 20994), una rivalutazione delle risultanze istruttorie (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. 12 ottobre 2017, n. 23940): come invece nel caso di specie.

4.7. Tutte le censure sono inammissibili in quanto, “sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione e falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, degradano in realtà verso l’inammissibile richiesta a questa Corte di una rivalutazione dei fatti storici da cui è originata l’azione”, così travalicando “dal modello legale di denuncia di un vizio riconducibile all’art. 360 c.p.c., perché pone a suo presupposto una diversa ricostruzione del merito degli accadimenti” (Cass. s.u. n. 34476 del 2019; Cass. s.u. n. 33373 del 2019; Cass. s.u. n. 25950 del 2020). 5. Pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza e con raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).

PQM

LA CORTE

dichiara inammissibile il ricorso e condanna i lavoratori alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in Euro 200,00 per esborsi e Euro 5.250,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, il 5 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2021

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