Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34071 del 12/11/2021

Cassazione civile sez. lav., 12/11/2021, (ud. 29/09/2021, dep. 12/11/2021), n.34071

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4912-2020 proposto da:

A.F., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIOVANNI MARIA FACILLA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI

12;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 535/2019 della CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI,

depositata il 20/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ELENA BOGHETICH.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. La Corte di appello di Cagliari, con sentenza pubblicata il 20.6.2019, ha respinto il ricorso proposto da A.F., cittadino (OMISSIS), della regione (OMISSIS), avverso il provvedimento con il quale la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, nonché il Tribunale, hanno rigettato la domanda di protezione internazionale proposta dall’interessato escludendo altresì la sussistenza dei presupposti per la protezione complementare (umanitaria);

2. la Corte di appello, per quel che qui interessa, ha precisato che:

a) il richiedente – fuggito per timore di essere ucciso per aver investito, con l’automobile, una ragazza successivamente deceduta – non ha allegato di essere affiliato politicamente o di aver preso parte ad attività di associazioni per i diritti civili, né di appartenere ad una minoranza etnica e/o religiosa oggetto di persecuzione come richiesto per la protezione internazionale né lo stesso risulta compreso nelle categorie di persone esposte a violenze, torture o altre forme di trattamento inumano;

b) pertanto, i fatti riferiti, estremamente generici, non sono riconducibili alle previsioni della Convenzione di Ginevra, anche considerando che dalle notizie apprese da fonti aggiornate e attendibili non risulta che nella regione (OMISSIS) dalla quale proviene l’istante ((OMISSIS)-(OMISSIS)) vi siano attacchi a sfondo terroristico;

c) neppure sussistono i presupposti per la protezione sussidiaria, visto che le notizie raccolte da aggiornate fonti internazionali affidabili evidenziano che il Paese di origine del richiedente non è interessato da situazioni di violenza indiscriminata o di conflitto armato – pur nell’ampia accezione indicata dalla giurisprudenza – che possano coinvolgere il ricorrente;

d) neanche può essere concessa la protezione umanitaria perché la situazione del Paese di provenienza esclude la sussistenza di una condizione di elevata vulnerabilità all’esito del rimpatrio, il ricorrente non ha descritto – se non genericamente – le condizioni individuali di vita nel proprio paese, a fronte della insussistenza di una rete sociale e familiare di integrazione in Italia;

3. il ricorso di A.F. domanda la cassazione della suddetta sentenza per diverse ragioni.

4. il Ministero dell’Interno intimato non ha resistito con controricorso, ma ha depositato atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ultimo alinea, cui non ha fatto seguito alcuna attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. il ricorso è articolato secondo diverse “partizioni”;

1.1. con un primo motivo rubricato “Mancata assunzione dell’onere probatorio” si rammenta che l’onere probatorio deve ritenersi attenuato D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 3, comma 5, che lo Stato deve svolgere un ruolo attivo nell’istruzione della domanda, che la Commissione territoriale ha sconfessato orientamenti giurisprudenziali consolidati in ordine alla credibilità del richiedente, che la Commissione territoriale non ha tenuto conto che il richiedente era in stato confusionale, che il richiedente avanti alla Commissione ha compiuto ogni ragionevole sforzo;

1.2 con un secondo motivo rubricato “3. Sussistenza del diritto di asilo” si deduce violazione dell’art. 10 Cost. e si deduce che la fondatezza della richiesta di asilo emerge dalla situazione di violazione dei diritti e delle libertà fondamentali, anche da parte delle forze di polizia, come documentato dal Report Human Rights Watch (OMISSIS) 2018;

1.3. con un motivo rubricato “4. Sulla protezione sussidiaria”, effettuata una ricognizione sulla normativa che regola la materia e sul dovere che incombe al giudice di ampia indagine, si rileva, “con riferimento al provvedimento impugnato emesso dalla Commissione”, che le doglianze di carattere formale vanno esaminate insieme al merito e che il giudice deve cooperare nell’accertamento delle condizioni che caratterizzano il paese di provenienza;

2. in via preliminare, deve essere dichiarata la giuridica inesistenza della procura speciale rilasciata al difensore (nella specie apposta su foglio separato e materialmente congiunto all’atto), in quanto priva di uno specifico riferimento al provvedimento impugnato, per la generica indicazione “ricorso D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, ex art. 35bis dinnanzi la Suprema Corte di Cassazione ed in ogni stato e grado del presente giudizio…. conferendogli le più ampie facoltà, comprese quelle di conciliare, transigere, quietanzare, rinunziare, proporre appello, intimare precetto procedere agli atti esecutivi…”, senza altro elemento identificativo;

3. alla suddetta conclusione si perviene d’ufficio in quanto l’art. 83 c.p.c., configura come un obbligo del giudice quello della verifica dell’effettiva estensione della procura rilasciata – principalmente a garanzia della stessa parte che l’ha rilasciata, affinché la medesima non risulti esposta al rischio del coinvolgimento in una controversia diversa da quella voluta, per effetto dell’autonoma iniziativa del proprio difensore – per l’assorbente rilievo secondo cui la suindicata formulazione della procura fa sì che essa non risulti riferibile al ricorso, cui pur materialmente accede e quindi alla controversia in relazione alla quale il mandato è stato conferito dal ricorrente, non essendo tale vizio sanabile per effetto della sottoscrizione del ricorrente stesso apposto in calce alla procura speciale (vedi, per tutte: Cass. 7 giugno 2003, n. 9173);

4. la mancata riferibilità della procura alla causa in esame ne determina l’inesistenza con conseguente inammissibilità del ricorso, senza assunzione di un provvedimento sulle spese del giudizio, non avendo il Ministero vittorioso svolto difese;

5. si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto il cui versamento va posto a carico del difensore dandosi seguito ad un consolidato orientamento di questa Corte in materia di procura inesistente (vedi, per tutte: Cass. SU 10 maggio 2006, n. 10706 e successive conformi).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese del presente giudizio di cassazione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del difensore del ricorrente avv. Giovanni Maria Facilla, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 29 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2021

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