Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34070 del 19/12/2019
Cassazione civile sez. trib., 19/12/2019, (ud. 11/07/2019, dep. 19/12/2019), n.34070
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –
Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –
Dott. CORRADINI Grazia – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12642-2015 proposto da:
GERRY GO SRL, domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR presso la cancelleria
della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato
GIANPIETRO CONTARIN;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 5607/2014 della COMM.TRIB.REG. di MILANO,
depositata il 29/10/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
11/07/2019 dal Consigliere Dott.ssa CORRADINI GRAZIA.
Fatto
RILEVATO
CHE:
Con sentenza n. 160/4/2013 la Commissione Tributaria Provinciale di Como rigettò il ricorso proposto da GERRY GO Srl contro l’avviso di accertamento emesso dalla Agenzia delle Entrate per indebita detrazione di IVA, pari ad Euro 107.000,00, per l’anno 2008 e conseguenti sanzioni, per difetto del requisito soggettivo del venditore in relazione alla compravendita di immobile stipulata in data 2.7.2007.
Investita dall’appello della contribuente, la CTR della Lombardia, con sentenza n. 5607 del 2014, depositata il 29.10.2014, non notificata, rigettò l’appello e compensò le spese del giudizio.
Avverso la pronuncia della CTR la GERRY GO Srl, in persona del legale rappresentante G.P., con atto spedito in data 27.4.2015 e pervenuto il 29 aprile successivo, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, limitatamente alla applicazione delle sanzioni.
Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
In data 15 ottobre 2019 la parte ricorrente ha depositato copia della istanza di definizione della lite ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, commi 10 e 13, convertito dalla L. 17 dicembre 2018 n. 136, trasmessa alla Agenzia delle Entrate il 31 maggio 2019, unitamente alla prova del pagamento delle cinque rate per un totale di Euro 35.136,96, come indicato all’Ente di Riscossione ed alle informative trasmesse nelle date 19.4.2018, 1.5.2018, 17.5.2019 e 24.5.2019, alla Avvocatura dello Stato, quale difensore della Agenzia delle Entrate, dell’intervenuto pagamento integrale e della propria disponibilità alla rinuncia alla causa.
Successivamente la ricorrente ha presentato istanza di cessazione della materia del considerazione in considerazione alla sua rinuncia alla lite.
Osserva la Corte che la contribuente provveduto ad effettuare il pagamento di quanto dovuto per il relativo perfezionamento ed ha altresì provveduto alla rinuncia alla causa, secondo quanto previsto dal D.L. n. 193 del 2016, art. 6, convertito dalla L. n. 225 del 2016, in virtù del quale aveva presentato il 27.3.2017 istanza di definizione della lite con rinuncia al giudizio pendente, successivamente reiterata in data 31.5.2019 in virtù del D.L. n. 1119 del 2018, a seguito del pagamento integrale del dovuto, così come determinato dall’Agente della Riscossione. Ciò, implicando il venir meno della sentenza impugnata, comporta l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere sul rapporto tributario controverso (cfr., recentemente, Cass. sez. 6, ord. 3 ottobre 2018, n. 24083), con compensazione delle spese dell’intero giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di cessazione per cessata materia del contendere. Dichiara compensate tra le parti le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 11 luglio 2019.
Depositato in cancelleria il 19 dicembre 2019