Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3407 del 13/02/2014


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 3407 Anno 2014
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: VIVALDI ROBERTA

SENTENZA
sul ricorso 22582-2012 proposto da:
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 09633951000 – società con
unico azionista, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di
Enel SpA nella qualità di procuratore della Enel Distribuzione SpA in
persona del proprio procuratore, nonché ENEL SERVIZIO
ELETTRICO SPA – società con unico azionista, soggetta all’attività di
direzione e coordinamento di Enel SpA nella sua qualità di beneficiaria
del ramo di azienda della Enel Distribuzione SpA in persona del
proprio procuratore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA
GIROLAMO DA CARPI 6, presso lo studio dell’avvocato
SZEMERE RICCARDO, che le rappresenta e difende, giusta procura
a margine del ricorso;

Data pubblicazione: 13/02/2014

- ricorrenti contro
LAUDANO SALVATORE;

– intimato –

26.9.2011, depositata il 15/11/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
16/01/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA VIVALDL

Ric. 2012 n. 22582 sez. M3 – ud. 16-01-2014
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avverso la sentenza n. 12350/2011 del TRIBUNALE di NAPOLI del

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FATTO E DIRITTO

Con sentenza depositata in data 15.11.2011, il Tribunale di
Napoli rigettò l’appello proposto da Enel Distribuzione
S.p.A. avverso la sentenza del Giudice di Pace che l’aveva

inadempimento del contratto di somministrazione di energia
elettrica.
L’inadempienza venne ravvisata nel mancato rispetto del
provvedimento dell’Autorità Garante per l’Energia Elettrica e
il Gas che aveva previsto l’obbligo per il fornitore di
predisporre una modalità gratuita di pagamento dell’energia,
in tal senso integrando – ex art. 1339 c.c. – il contratto di
somministrazione.
Avverso la decisione del Tribunale ha proposto ricorso per
cassazione affidato a sette motivi l’Enel servizio Elettrico
s.p.a.

(nella duplice qualità, giusta i riferimenti ai

relativi atti notarili,

di procuratrice speciale dell’Enel

Distribuzione s.p.a. e di beneficiaria del ramo di azienda di
quest’ultima costituito dal complesso di beni e rapporti,
attività e passività relativi all’attività di vendita di
energia elettrica a clienti finali).
La parte intimata non ha svolto attività difensiva.
Il Collegio rileva preliminarmente che non è di ostacolo alla
trattazione del ricorso la mancata presenza, alla odierna

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condannata a risarcire a Salvatore Laudano il danno da

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udienza, del rappresentante della Procura generale presso
questa Corte.
Invero, l’art. 70, comma 2, cod. proc. civ., quale risultante
dalle modifiche introdotte dall’art. 75 decreto-legge 21

legge 9 agosto 2013, n. 98, prevede che il pubblico ministero
“deve intervenire nelle cause davanti alla Corte di
cassazione nei casi stabiliti dalla legge”.
A sua volta, l’art. 76 r.d. 10 gennaio 1941, n. 12, come
sostituito dall’art. 81 del citato decreto legge n. 69, al
primo comma dispone che ” il pubblico ministero presso la
Corte di cassazione interviene e conclude: a) in tutte le
udienze penali; b) in tutte le udienze dinanzi alle Sezioni
unite civili e nelle udienze pubbliche dinanzi alle sezioni
semplici della Corte di cassazione, ad eccezione di quelle
che si svolgono dinanzi alla sezione di cui all’art. 376,
primo comma, primo periodo, del codice di procedura civile”.
L’art. 376, primo comma, cod. proc. civ. stabilisce che ” Il
primo presidente, tranne quando ricorrono le condizioni
previste dall’art. 374, assegna i ricorsi ad apposita sezione
che verifica se sussistono i presupposti per la pronunzia in
camera di consiglio”.
Infine, l’art. 75 del già citato decreto legge n. 69 del
2013, quale risultante dalla legge di conversione n. 98 del
2013, dopo aver disposto, al primo comma, la sostituzione

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giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, nella

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dell’art. 70, secondo comma, del codice di rito, e la
modificazione degli artt. 380-bis, secondo comma, e 390,
primo comma, del medesimo codice, per adeguare la disciplina
del rito camerale alla disposta esclusione della

tengono dinnanzi alla sezione di cui all’art. 376, primo
comma, al secondo comma ha stabilito che ” Le disposizioni di
cui al presente articolo si applicano ai giudizi dinanzi alla
Corte di cassazione nei quali il decreto di fissazione
dell’udienza o dell’adunanza in camera di consiglio sia
adottato a partire dal giorno successivo alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto”, e
cioè a far data dal 22 agosto 2013.
Il Collegio, a tal fine, rileva che l’esplicito riferimento
contenuto, sia nell’art. 76, comma primo, lett. b), del r.d.
n. 12 del 1941 (come modificato dall’art. 81 del decreto
legge n. 69 del 2013), sia nell’art. 75, comma 2, citato,
alle udienze che si tengano presso la Sesta sezione ( e cioè
quella di cui all’art. 376, primo comma, cod.proc.civ.),
consenta di ritenere, non solo che la detta sezione è
abilitata a tenere, oltre alle adunanze camerali, anche
udienze pubbliche, ma anche che alle udienze che si tengono
presso la stessa sezione non è più obbligatoria la
partecipazione del pubblico ministero.

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partecipazione del pubblico ministero alle udienze che si

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Rimane impregiudicata, ovviamente, la facoltà dell’ufficio
del pubblico ministero di intervenire ai sensi dell’art. 70,
terzo comma, cod.proc.civ., e cioè ove ravvisi un pubblico
interesse.

odierna è stato emesso in data successiva al 22 agosto 2013,
sicchè deve concludersi che l’udienza pubblica ben può essere
tenuta senza la partecipazione del rappresentante della
Procura generale presso questa Corte, non avendo il detto
ufficio, al quale pure copia integrale del ruolo di udienza è
stata trasmessa, ravvisato un interesse pubblico che
giustificasse la propria partecipazione ai sensi dell’art.
70, terzo comma, cod.proc.civ..
Nel merito

Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
Questa Corte si è già pronunciata, in varie occasioni, sui
temi oggetto del presente ricorso affermando che:

Il potere

normativo secondario (o, altrimenti, il potere di emanazione
di atti amministrativi precettivi collettivi) dell’Autorità
per l’Energia Elettrica ed 11 Gas (A.E.E.G.) al sensi
dell’art. 2, comma 12, lett. h), della legge 14 novembre
1995, n. 481, si può concretare anche nella previsione di
prescrizioni specifiche, che non lascino al destinatario
margini di scelta sul “quando” e sul “quomodo”, le quali,
tramite l’integrazione del regolamento di servizio, di cui al

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Nel caso di specie, il decreto di fissazione dell’udienza

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comma 37 dello stesso art. 2 citato, possono in via riflessa
integrare, ai sensi dell’art. 1339 cod. civ., il contenuto
dei rapporti di utenza individuali pendenti anche in via
derogatoria delle norme di legge, ma alla duplice condizione

derogabili dalle stesse parti e che la deroga venga
comunque fatta dall’Autorità a tutela dell’interesse
dell’utente o consumatore, restando invece esclusa – salvo
che una previsione speciale di legge o di una fonte
comunitaria ad efficacia diretta non la consenta – la deroga
a norme di legge di contenuto imperativo e la deroga a norme
di legge dispositive a sfavore dell’utente e consumatore
(Cass. 21.2.2013 n. 4395; Cass. ord. 7.2.2012 n. 1734; Cass.
12.12.2011 n. 26610; Cass. 27.7.2011 n. 16401).
Concludendo che

la prescrizione dell’art. 6, comma 4, della

deliberazione dell’A.E.E.G. n. 200 del 1999 non ha comportato
la modifica o integrazione del regolamento di servizio del
settore esistente all’epoca della sua adozione e, di
riflesso, l’integrazione dei contratti di utenza al sensi
dell’art. 1339 c.c., di modo che l’azione di responsabilità
per inadempimento contrattuale esercitata dalla parte attrice
risulta priva di fondamento, perché basata su una clausola
contrattuale inesistente, perché non risultava introdotta nel
contratto di utenza.

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che queste ultime siano meramente dispositive – e, dunque,

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La giurisprudenza così formatasi è pienamente condivisibile
ed i principi enunciati possono essere posti alla base della
presente decisione di accoglimento del proposto ricorso.
Conclusivamente, il ricorso è accolto per quanto di ragione

quattro motivi, e la sentenza è cassata.
Gli ulteriori motivi di ricorso restano assorbiti.
Il Collegio reputa a questo punto che non vi sia necessità di
rinvio, potendo la causa essere decisa nel merito, in quanto
non occorrono accertamenti di fatto per ritenere che la
domanda proposta dall’utente debba essere rigettata. Al
riguardo, la sua infondatezza emerge anche per il profilo
subordinato, inerente il preteso inadempimento dell’obbligo
di informazione: è evidente che, se la delibera non ha
integrato il contratto per la sua indeterminatezza, l’oggetto
dell’obbligo de quo non può essere insorto.
Le spese delle fasi di merito, sulle quali questa Corte deve
provvedere, possono essere integralmente compensate, giacché
è notorio che nella giurisprudenza di merito la questione di
diritto dell’efficacia della norma della nota deliberazione è
stata decisa in modi opposti.
Le spese del giudizio di cassazione seguono, invece, la
soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

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sulla base dello scrutinio complessivo ed unitario dei primi

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P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione riguardo
ai primi quattro motivi. Dichiara assorbiti i successivi.
Cassa la sentenza impugnata in relazione e, decidendo la

proposta da Salvatore Laudano. Compensa le spese dei gradi di
merito. Condanna la parte intimata al pagamento, in favore
della ricorrente, delle spese del giudizio di cassazione
liquidate in Euro seicento, di cui Euro quattrocento per
compensi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il giorno 16 gennaio 2014, nella camera
di consiglio della sesta sezione civile – 3 della Corte
suprema di cassazione.

causa nel merito, accoglie l’appello e rigetta la domanda

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