Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3407 del 12/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 12/02/2010, (ud. 22/12/2009, dep. 12/02/2010), n.3407

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALTIERI Enrico – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Comune di San Benedetto del Tronto, in persona del sindaco,

elettivamente domiciliato in Roma, via F. Denza 20, presso gli avv.ti

Lorenzo del Federico e Laura Rosa, rappresentato e difeso dall’avv.

Lorenzo del Federico giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

O.A., elettivamente domiciliato in Roma, via delle Cave

45, presso Del Lungo Sergio, rappresentato e difeso dall’avv. Alfredo

Ascani giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso le sentenze della Commissione tributaria regionale delle

Marche nn. 51/4/03, 52/4/03, 53/4/03, 54/4/03 e 55/4/03, tutte del

4/11/03.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/12/09 dal Relatore Cons. Dott. Paolo D’Alessandro;

udito l’avv. Valeria D’Ilio per delega dell’avv. del Federico;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Ceniccola Raffaele, che ha concluso per l’accoglimento del terzo

motivo di ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Comune di San Benedetto del Tronto propone ricorso per cassazione, illustrato da successiva memoria, contro cinque sentenze della Commissione tributaria regionale delle Marche che hanno rigettato gli appelli del Comune contro le pronunce di primo grado, che avevano accolto i ricorsi del contribuente contro avvisi, di accertamento ICI. Il contribuente resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- E’ pacifica, in base alla giurisprudenza delle Sezioni unite di questa Corte, l’ammissibilità, in materia tributaria, del ricorso cumulativo proposto avverso più sentenze emesse tra le stesse parti, in procedimenti formalmente distinti ma attinenti al medesimo rapporto di imposta (SSUU 3692/09).

2.- Con il primo motivo il Comune deduce nullità delle sentenze per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 e vizio di motivazione quanto alla declaratoria di inammissibilità degli appelli per mancanza di specifici motivi di impugnazione.

Con il secondo motivo il Comune deduce nullità delle sentenze per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57 e vizio di motivazione quanto alla declaratoria di inammissibilità dell’appello per novità dei motivi.

2.1.- Entrambi i motivi, a parte l’erroneo riferimento all’art. 360 cod. proc. civ., n. 4, sono inammissibili.

Gli appelli non sono stati dichiarati inammissibili ma rigettati nel merito, come appare evidente dalle motivazioni delle sentenze, ove si afferma che “anche a non voler ritenere la inammissibilità dell’appello ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, rilevata comunque la deduzione di motivi nuovi e diversi a quelli non dedotti (per omessa costituzione) nel precedente grado di giudizio e per i quali osta il divieto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, resta in ogni caso da rilevare e dichiarare la carenza di prova di quanto in questa sede, per la prima volta, dedotto dall’Amministrazione appellante”.

Va inoltre aggiunto (ed il rilievo sembra, nella specie, decisivo) che il dispositivo delle sentenze è di rigetto e non di inammissibilità.

3.- Con il terzo motivo il Comune lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58 unitamente al vizio di motivazione, quanto alla ritenuta inammissibilità delle produzioni in appello, ai sensi della norma citata, da cui discenderebbe il rilevato difetto probatorio. Assume il Comune ricorrente che il divieto di nuove prove non riguarda la produzione di documenti.

3.1.- Il mezzo è fondato.

In tema di contenzioso tributario, il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 58, comma 2, consente alle parti di produrre nuovi documenti nel corso del giudizio tributario di appello, fermo restando che tale attività processuale va esercitata – stante il richiamo operato dall’art. 61, citato D.Lgs. alle norme relative al giudizio di primo grado – entro il termine perentorio previsto dall’art. 32, comma primo, dello stesso decreto (Cass. 1915/07).

4.- Accolto il terzo motivo di ricorso e dichiarati inammissibili i primi due, la sentenza impugnata deve essere dunque cassata, con rinvio, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale delle Marche, che farà applicazione del principio di diritto enunciato sub 2.1.

PQM

la Corte accoglie il terzo motivo di ricorso e dichiara inammissibili i primi due, cassa le sentenze impugnate in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale delle Marche.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 22 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2010

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