Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3407 del 08/02/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 08/02/2017, (ud. 11/01/2017, dep.08/02/2017),  n. 3407

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28381-2015 proposto da:

M.G.V., elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA CICERONE N 28, presso lo studio legale DI BENEDETTO E ASSOCIATI,

rappresentato e difeso dall’avvocato VITO ANTONIO MARTIELLI giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 315/2/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di POTENZA del 6/10/14, depositata il 04/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA

CRUCITTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Nella controversia concernente l’impugnazione da parte di M.G.G. di avviso di accertamento, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38, comma 4, relativo ad irpef 2002, la Commissione tributaria regionale, rigettava l’appello proposto dal contribuente avverso la decisione di primo grado anch’essa sfavorevole, che aveva annullato l’atto impositivo, in quanto emesso in assenza del preventivo contraddittorio. In particolare il Giudice di appello, rigettata preliminarmente l’eccezione di decadenza dal potere impositivo, riteneva valido l’accertamento emesso ex art. 38 citato, evidenziando come il contribuente non avesse risposto adeguatamente all’invito al contraddittorio, nè fornito in sede contenziosa elementi concreti di segno probatorio contrario a quelli legittimamente allegati dall’Ufficio.

2. Avverso la sentenza ricorre il contribuente affidandosi a due motivi.

3. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

4. A seguito di proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituali comunicazioni. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si deduce la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 38 e 42 laddove il Giudice di appello aveva affermato che il contribuente non aveva risposto adeguatamente all’invito al contraddittorio, non avendo offerto elementi concreti di segno probatorio contrario a quelli allegati dall’Ufficio, mentre era stata contestata sia l’omissione di motivazione dell’avviso di accertamento sia la mancata attivazione del contraddittorio.

2. Con il secondo motivo si deduce la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per errore in procedendo, ex art. 360 c.p.c., n. 4 laddove la C.T.R. aveva omesso di esaminare la documentazione, rilevante ai fini del giudizio, dalla quale si evinceva la dimostrazione di disponibilità finanziarie accumulate nei periodi precedenti e costituita dal riconoscimento di una indennità di esproprio.

3. Il ricorso è infondato. In ordine al primo motivo è sufficiente richiamare l’orientamento maggioritario di questa Corte la quale ha ritenuto che l’art. 12, comma 7 dello Statuto del contribuente trovi applicazione solo nei casi di controllo eseguito presso i locali destinati all’esercizio dell’attività (v., tra le altre, Cass. n. 3142/2014; id n. 13588/2014 la quale, peraltro, richiama sul punto il tenore testuale della sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n.18184/2013). A suffragare tale orientamento sono, peraltro e di recente, intervenute le Sezioni Unite di questa Corte (Sentenza n. 24823/15) le quali hanno statuito il seguente principio: “Differentemente dal diritto dell’Unione europea, il diritto nazionale, allo stato della legislazione, non pone in capo all’Amministrazione fiscale che si accinga ad adottare un provvedimento lesivo dei diritti del contribuente, in assenza di specifica previsione, un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, comportante, in caso di violazione, l’invalidità dell’atto. Ne consegue che, in tema di tributi “non armonizzati”, l’obbligo dell’Amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, pena l’invalidità dell’atto, sussiste esclusivamente in relazione alle ipotesi, per le quali siffatto obbligo risulti specificamente sancito; mentre in tema di tributi “armonizzati”, avendo luogo la diretta applicazione del diritto dell’Unione, la violazione dell’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale da parte dell’Amministrazione comporta in ogni caso, anche in campo tributario, l’invalidità dell’atto, purchè, in giudizio, il contribuente assolva l’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbero potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, e che l’opposizione di dette ragioni (valutate con riferimento al momento del mancato contraddittorio), si rilevi non puramente pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fede ed al principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell’interesse sostanziale, per le quali è stato predisposto. Per quel che più interessa oggi le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza citata, nell’affermare che, allo stato attuale della legislazione non sussiste, nell’ordinamento tributario nazionale una clausola generale di contraddittorio endoprocedimentale hanno individuato, tra gli altri, un argomento asseverante a contrario, proprio, nel dato normativo del D.L. n. 78 del 2010, art. 22, comma 1, convertito nella L. n. 122 del 2010 che ha introdotto l’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale in tema di accertamento sintetico “con effetto per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto”.

3.1. In ordine poi all’applicabilità retroattiva della novella è sufficiente richiamare l’orientamento di questa Corte, nella specifica materia, secondo cui “la questione su quale sia la norma applicabile è questione di diritto intertemporale che, appunto, va a identificare, nella successione fra più norme, quella da dover applicare; ma il diritto intertemporale necessariamente recede a fronte di esplicita previsione di diritto transitorio, che esso stesso identifica la norma applicabile. E nel nostro caso, con disposizione di diritto transitorio, il D.L. n. 78 del 2010, art. 22, comma 1, statuisce che le modifiche apportate al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, producono effetti “per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto”, ossia per l’accertamento del reddito relativo a periodi d’imposta successivi al 2009 (cfr. Cass n. 21041/2014; ribadita da Cass. n. 22746/2015).

4. Il secondo motivo è inammissibile. Con il mezzo si deduce quale error in procedendo la mancata valutazione da parte della C.T.R. di documentazione ritualmente versata in atti laddove dalla motivazione della sentenza si evince come il Giudice di appello abbia compiuto l’accertamento in fatto, allo stesso demandato, valutando tutto il materiale probatorio in atti. Peraltro, anche a volere riqualificare il mezzo quale denuncia di omesso esame di un fatto, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il motivo sarebbe comunque inammissibile siccome tendente ad una diversa inammissibile ricostruzione del fatto rispetto a quello accertato dal Giudice di merito.

5. Il ricorso va, pertanto, rigettato con compensazione delle spese per la novità dell’intervento delle Sezioni Unite di questa Corte.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA