Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34065 del 19/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 19/12/2019, (ud. 11/07/2019, dep. 19/12/2019), n.34065

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. CHIESI Gian Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27803-2014, proposto da:

EUROSTRUTTURE S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t.,

rapp. e dif., in virtù di procura speciale a margine del ricorso,

dall’Avv. LUIGI TADDEO, unitamente al quale è elett.te dom.to in

ROMA, alla VIA NOMENTANA, n. 263, presso lo studio dell’Avv.

MICHELANGELO MATTIA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore

p.t., legale rappresentante, dom.to ope legis in ROMA, alla VIA DEI

PORTOGHESI, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la

rapp. e dif.;

– resistente –

e contro

EQUITALIA SUD S.P.A. (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante p.t., con sede in (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 4883/3/14 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 20/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’11/07/2019 dal Consigliere Dott. CHIESI GIAN ANDREA.

Fatto

RILEVATO

che l’EUROSTRUTTURE S.R.L. (d’ora in avanti, breviter, “EUROSTRUTTURE”) impugnò, innanzi alla C.T.P. di Napoli, la cartella di pagamento n. (OMISSIS), notificatale il 12.3.2009, relativa al recupero del credito di imposta per incremento occupazionale ed investimenti nelle aree svantaggiate, emessa a seguito di sentenza n. 177/2005 della C.T.P. di Napoli, passata in cosa giudicata;

che la C.T.P. di Napoli accolse il ricorso con sentenza n. 596/23/09, avverso la quale l’AGENZIA ha quindi proposto appello innanzi alla C.T.R. della Campania; quest’ultima, con sentenza n. 4883/3/14, del 20.4.2014, in riforma della gravata decisione accolse l’appello, osservando – per quanto in questa sede ancora rileva – che “il diritto alla riscossione di un’imposta definitivamente accertata con sentenza passata in giudicato è assoggettato non al termine decadenziale di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17… bensì esclusivamente a quello ordinario di dieci anni, atteso che il titolo in base al quale viene intrapresa l’esecuzione non è più l’atto originario ma la sentenza che ne ha confermato la legittimità” (cfr. motivazione, pp. 1, ult. cpv. e 2, prime due righe);

che avverso tale sentenza I’EUROSTRUTTURE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, depositando, altresì, memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.. Ha depositato memoria, ai fini della partecipazione all’eventuale discussione, l’AGENZIA DELLE ENTRATE, mentre è rimasta intimata l’EQUITALIA SUD.

Diritto

CONSIDERATO

che con il primo motivo parte ricorrente lamenta (avuto riguardo all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, per non contenere la gravata sentenza l’indicazione, tra le parti del giudizio di secondo grado, dell’EQUITALIA SUD;

che il motivo è infondato giacchè, per costante orientamento di legittimità, l’omessa o inesatta indicazione del nome di una delle parti nell’intestazione della sentenza va considerata un mero errore materiale, emendabile con la procedura di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c. (arg. da Cass., Sez. 1, 25.9.2017, n. 22275, Rv. 645781-01);

che con il secondo motivo l’EUROSTRUTTURE si duole (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) della violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17, per non avere la C.T.R. considerato che l’iscrizione a ruolo, a seguito di un accertamento divenuto definitivo per effetto di sentenza, deve avvenire entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui l’atto stesso è divenuto definitivo, non trovando applicazione il termine decennale di prescrizione.

che il motivo è infondato;

che questa Corte, anche di recente (cfr. Cass., Sez. 5, 30.12.2015, n. 27485, non massimata), ha affermato il principio secondo cui “in caso di notifica di cartella esattoriale fondata su una sentenza passata in giudicato relativa ad un atto impositivo, non sono applicabili i termini di decadenza e/o prescrizione che scandiscono i tempi dell’azione amministrativa/tributaria, ma soltanto il termine di prescrizione generale previsto dall’art. 2953 c. c., perchè il titolo della pretesa tributaria cessa di essere l’atto e diventa la sentenza che, pronunciando sul rapporto, ne ha confermato la legittimità, derivandone l’inapplicabilità del termine di decadenza di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 che concerne la messa in esecuzione dell’atto amministrativo e presidia l’esigenza di certezza dei rapporti giuridici e l’interesse del contribuente alla predeterminazione del tempo di soggezione all’iniziativa unilaterale dell’ufficio (Cass. n. 16730/2016)” (nel medesimo senso Cass., Sez. 5, 7.4.2017, n. 9076, Rv. 643623-01; Cass., Sez. 5, 9.8.2016, n. 16730, Rv. 640965-01);

ritenuto, in conclusione, che il ricorso debba essere rigettato, nulla dovendosi disporre in relazione alle spese del giudizio di legittimità, per essersi l’AGENZIA costituita ai soli fini della partecipazione all’eventuale discussione ed essere l’EQUITALIA SUD rimasta solamente intimata;

che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Nulla in relazione alle spese del giudizio di legittimità.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente EUROSTRUTTURE S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Civile Tributaria, il 11 luglio 2019.

Depositato in cancelleria il 19 dicembre 2019

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