Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34064 del 19/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 19/12/2019, (ud. 11/07/2019, dep. 19/12/2019), n.34064

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. CHIESI Gian Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18836-2014, proposto da:

ALITALIA – LINEE AEREE ITALIANE S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE

STRAORDINARIA, in persona dei Commissari Straordinari, legali

rappresentanti p.t., rapp. e dif., in virtù di procura speciale a

margine del ricorso, dall’Avv. GIOVANNI PUOTI, presso il cui studio

è elett.te dom.ta in ROMA, alla VIA PANAMA, n. 68;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore

p.t., legale rappresentante, dom.to ope legis in ROMA, alla VIA DEI

PORTOGHESI, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo

rapp. e dif.;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 3201/1/14 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 15/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’11/07/2019 dal Consigliere Dott. CHIESI GIAN ANDREA.

Fatto

RILEVATO

che l’ALITALIA – LINEE AEREE ITALIANE S.P.A. (d’ora in avanti, breviter, “ALITALIA”) propose istanza di rimborso, relativamente agli importi corrisposti a titolo di I.V.A. sui diritti aeroportuali di imbarco per gli anni 2006, 2007 e 2008;

che su tali istanze si formò il rifiuto tacito dell’AGENZIA, avverso il quale ALITALIA propose separati ricorsi innanzi alla C.T.P. di Roma, rigettati con le sentenze nn. 48/13/13, 49/13/13 e 50/13/13;

che tali decisioni furono impugnate da ALITALIA innanzi alla C.T.R. del Lazio la quale, previa riunione dei giudizi, con sentenza 3201/1/14, depositata il 15.5.2014, confermò le gravate sentenze osservando – per quanto in questa sede interessa – che “i diritti di imbarco sono in ogni caso elementi della base imponibile deriva, essendo errata l’asserzione secondo cui lo svolgimento del servizio di trasporto da parte della società contribuente può prescindere dall’attività di riscossione dei diritti d’imbarco, atteso che il vettore è tenuto al pagamento dei diritti d’imbarco proprio allorquando si verifica il presupposto di legge del movimento degli aeromobili privati e delle persone negli aeroporti nazionali aperti al traffico aereo civile” (cfr. motivazione, della sentenza impugnata, ult. p., penultimo cpv.);

che avverso tale sentenza l’ALITALIA ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi. Si è costituita, con controricorso, l’AGENZIA DELLE ENTRATE, la quale ha proposto, altresì, ricorso incidentale condizionato.

Diritto

CONSIDERATO

che con il primo motivo parte ricorrente lamenta (avuto riguardo all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 6, comma 3, nonchè dell’art. 52 c.p.c., comma 3, art. 53 c.p.c., comma 2 e art. 54 c.p.c., comma 4, per non avere la C.T.R. dichiarato la nullità della sentenza, nonostante la stessa fosse stata pronunziata in pendenza di un’istanza di ricusazione proposta da essa contribuente nei confronti di un membro del collegio giudicante di prime cure;

che il motivo – da correttamente ricondurre al vizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – è sotto molteplici profili inammissibile;

che, premesso (in via del tutto assorbente) che il motivo pecca di specificità (cfr. art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), non essendo state trascritte le sentenze di prime cure, nella parte in cui dalle stesse emergerebbe la persistente presenza, nel collegio giudicante, del componente ricusato, va nondimeno osservato che: a) per quanto attiene alla ricusazione, la parte che abbia proposto tale istanza in prime cure è legittimata, ai sensi del medesimo D.Lgs. n. 546, art. 59, lett. d), a riproporre la questione in sede di appello (Cass., Sez. 5, 5.2.2019, n. 3276, Rv. 652636-01): ciò che è puntualmente avvenuto nella specie. Orbene, la sentenza impugnata ha esaminato l’istanza di ricusazione formulata dal difensore della contribuente, respingendola: sennonchè, in relazione alle specifiche doglianze concernenti non solo l’an della ricusazione, ma anche l’avvenuta definizione del processo di primo grado, nonostante l’effetto sospensivo che si sarebbe automaticamente prodotto sullo stesso, osserva il Collegio come, lungi dall’esser tale automatismo una conseguenza necessariamente discendente dalla proposizione dell’istanza ex art. 6, comma 3, cit. (arg. da Cass., Sez. 1, 2.7.2003, n. 10406, Rv. 564715-01), parte ricorrente ha comunque omesso di trascrivere il contenuto dell’istanza originariamente proposta in prime cure (cfr. l’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6,), sì da precludere al Collegio ogni valutazione in merito alle censure predette (arg. da Cass., Sez. 5, 29.9.2017, n. 22880, Rv. 645637-01); b) per quanto concerne, invece, le doglianze esposte sub p.p. 1.2 ed 1.3 del ricorso (cfr. pp. 5-6), concernenti la dedotta nullità delle sentenze pronunziate in primo grado, in conseguenza dei vizi afferenti la costituzione del giudice, quale esito dell’avvenuta avocazione dei fascicoli ad opera del Presidente della C.T.P., le stesse sono inammissibili, siccome nuove. Ed infatti, ove – come nella specie – una determinata questione giuridica, che implichi un accertamento di fatto, non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga detta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere – disatteso nella specie – non solo di allegarne l’avvenuta deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente vi abbia provveduto, onde dare modo alla Corte di Cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass., Sez. 2, 24.1.2019, n. 2038, Rv. 652251-02);

con il secondo motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) la violazione dell’art. 112 c.p.c., per non essersi la C.T.R. pronunziata in relazione ai vizi dedotti da essa contribuente in relazione alla C.T.U. svolta in prime cure;

che il motivo è inammissibile;

che la censura non si confronta, infatti, con la ratio decidendi della gravata decisione, la quale – dopo essersi espressa sulla CTU svolta in prime cure – in ogni caso evidenzia come “nella sostanza la risoluzione della controversia proposta dai primi giudici si basa essenzialmente sull’esame di questioni di diritto da ritenersi nella piena disponibilità e conoscenza del giudice anche indipendentemente dagli accertamenti tecnici effettuati dal CTU e tali peraltro da fornire alla sentenza stessa adeguata motivazione e sostegno” (cfr. motivazione, p. 3, cpv.); peraltro, la stessa decisione della C.T.R. non fonda affatto sugli esiti della perizia di ufficio. Consegue da quanto precede la carenza di interesse rispetto a doglianze del tutto estranee rispetto alla ratio decidendi della gravata decisione;

che con il terzo ed il quarto motivo – da trattare congiuntamente, per l’identità di questioni agli stessi sottese – l’ALITALIA lamenta (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) la violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 1,3,13 e 15, anche in relazione al D.L. n. 159 del 2007, art. 39-bis, conv. con mod. dalla L. n. 222 del 2007, per avere la C.T.R. ritenuto i diritti d’imbarco soggetti ad I.V.A.;

che i motivi sono infondati;

che è sufficiente, al riguardo, richiamare il principio espresso da Cass., Sez. 5, 7.3.2014, n. 5362, Rv. 630582-01, per cui, in tema di IVA sul corrispettivo del servizio di trasporto aereo, i diritti di imbarco vanno inclusi nella relativa base imponibile, atteso che, indipendentemente dalla portata retroattiva del D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, art. 39 bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 novembre 2007, n. 222 (donde l’irrilevanza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate ai p.p. 3.5 e 3.6 del ricorso), il loro costo, necessariamente sostenuto dalle compagnie per la prestazione di quel servizio, e dalle stesse addebitato, in via di rivalsa, ai passeggeri, va ad integrare il prezzo del biglietto dai medesimi pagato;

che con il quinto motivo l’ALITALIA si duole (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) della violazione dell’art. 112 c.p.c., per non essersi la C.T.R. pronunziata sulla chiesta riforma della pronunzia di prime cure, laddove la C.T.P. ha condannato essa contribuente al pagamento delle spese del primo grado di lite e di CTU, anzichè procedere alla loro compensazione;

che il motivo è inammissibile;

che la facoltà di disporre la compensazione delle spese di lite (nella specie, di primo grado) tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (Cass., Sez. 6-3, 26.4.2019, n. 11329, Rv. 653610-01). Ed infatti, il sindacato della Corte di cassazione è limitato solo ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, sia la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell’ipotesi di soccombenza reciproca, quanto nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi, sia provvedere alla loro quantificazione, senza eccedere i limiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti (Cass., Sez. 1, 4.8.2017, n. 19613, Rv. 64518701);

che il rigetto del ricorso principale determina l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato, proposto dall’AGENZIA;

ritenuto, in conclusione, che il ricorso debba essere rigettato, con condanna dell’ALITALIA al pagamento, in favore dell’AGENZIA DELLE ENTRATE, delle spese del presente grado di lite;

che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

Rigetta il ricorso principale. Dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato. Per l’effetto condanna l’ALITALIA – LINEE AEREE ITALIANE S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, in persona dei Commissari Straordinari p.t., al pagamento, in favore dell’AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 8.000,00 (ottomila/00) per compenso professionale, oltre spese prenotate a debito.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente ALITALIA – LINEE AEREE ITALIANE S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, in persona dei Commissari Straordinari p.t., dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Civile Tributaria, il 11 luglio 2019.

Depositato in cancelleria il 19 dicembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA