Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34062 del 19/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 19/12/2019, (ud. 11/07/2019, dep. 19/12/2019), n.34062

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. TINARELLI FUOCHI Giuseppe – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. CHIESI Gian Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25265/2014 R.G. proposto da:

DATADISC.IT SRL (C.F. 01192880886), in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. CARLO

TOTINO, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cassiodoro, 19;

– ricorrente –

contro

RISCOSSIONE SICILIA SPA, già Serit Sicilia SPA (C.F. 00833920150),

in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e

difesa dall’Avv. GAETANO MIRMINA, elettivamente domiciliato in Roma

presso lo studio dell’Avv. MARIO FERRI, Via G. Puccini, 10;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Sicilia, Sezione Staccata di Siracusa, n. 1518/16/14, depositata il

6 maggio 2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 luglio

2019 dal Consigliere Filippo D’Aquino.

Fatto

RILEVATO

CHE:

Il contribuente ha impugnato una cartella di pagamento, emessa a seguito di controllo automatizzato, per IVA e accessori relativi all’anno di imposta 2007 per carenza di motivazione e per mancata indicazione del responsabile del procedimento;

che la CTP ha rigettato la domanda del contribuente e la CTR della Sicilia, Sezione Staccata di Siracusa, con sentenza in data 6 maggio 2014, ha rigettato l’appello, statuendo che:

– non sussiste il difetto di motivazione della cartella, emessa a seguito di controllo automatizzato, essendo indicate le causali degli importi;

– costituisce domanda nuova l’illegittimità del recupero del credito di imposta con il controllo automatizzato;

– nella cartella è stato indicato sia il nominativo del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo, sia il nominativo del responsabile del procedimento di emissione e notificazione della cartella;

che propone ricorso per cassazione il contribuente, affidato a tre motivi, cui resiste con controricorso il concessionario della riscossione.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

con il primo motivo il ricorrente deduce falsa applicazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, nonchè della L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto insussistente il difetto di motivazione della cartella di pagamento impugnata; rileva il ricorrente come la sentenza si limiti a enunciare le norme di legge, laddove non indicherebbe i criteri di determinazione degli interessi, nè vi sarebbe prova di notifica dell’atto presupposto;

che il motivo è infondato, nella parte in cui si denuncia la carenza di motivazione in relazione al credito oggetto del controllo automatizzato, in considerazione del fatto che, ove la cartella di pagamento sia emessa a seguito di controllo automatizzato o cartolare D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 54-bis, la stessa può essere motivata con il mero richiamo alla dichiarazione, poichè il contribuente è già a conoscenza della medesima (Cass., Sez. V, 28 novembre 2014, n. 25329), nè è necessario che siano indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa (Cass., Sez. V, 20 settembre 2017, n. 21804; Cass., Sez. V, 7 giugno 2017, n. 14236; Cass., Sez. V, 11 maggio 2017, n. 11612; Cass., Sez. V, 27 luglio 2016, n. 15564), nè essendovi in questo caso un controllo che tocchi la posizione sostanziale della parte contribuente, scevro da profili valutativi o estimativi nonchè da atti di indagine diversi dal mero raffronto con dati ed elementi dell’anagrafe tributaria (Cass., Sez. U., 8 settembre 2016, n. 17758, cit.);

che nella specie la cartella impugnata è stata motivata per relationem con rinvio al controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi dell’anno di imposta 2007, con indicazione delle causali degli importi richiesti;

che il motivo è in parte inammissibile in relazione alla erroneità dei criteri di calcolo, non essendo stata trascritta la cartella allo scopo di individuare se vi siano tributi non oggetto del precedente controllo automatizzato, nonchè in relazione alla questione della mancata notifica dell’atto presupposto e al recupero del credito di imposta per incremento occupazionale, in quanto questioni di cui non è stato indicato il luogo in cui le stesse siano state oggetto di discussione tra le parti;

che con il secondo motivo si deduce violazione di legge in relazione al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57, e all’art. 345 c.p.c., nella parte in cui la sentenza ha dichiarato inammissibile in quanto domanda nuova la deduzione in appello con cui era stata ritenuta inammissibile la deduzione secondo cui non era azionabile il controllo automatizzato nel caso di specie; rileva par contribuente come erano stati contestati i presupposti di fatto e di diritto del recupero con controllo automatizzato, rilevando come la deduzione articolata in sede di gravame di merito costituisca mera argomentazione;

che il motivo è infondato, in quanto dalla stessa trascrizione del ricorso introduttivo risulta che la questione della ammissibilità del controllo automatizzato non era stata affrontata in sede di appello (“l’atto impugnato fa riferimento ed un altro atto. A norma di legge ai sensi della L. n. 212 del 2000, art. 7, questo deva essere allegato (…) qualora la cartella di pagamento faccia riferimento ad un avviso di accertamento ritenuto definitivo questa deve indicare anche sommariamente la motivazione nonchè la liquidazione delle somme dovute”), ma solo in sede di memoria illustrativa, ove si contestava la recuperabilità con controllo automatizzato dei crediti di imposta a termini della L. n. 289 del 2002, che costituisce questione tale da ampliare la causa petendi e, quindi, inammissibile in appello (Cass., Sez. V, 3 luglio 2015, n. 13742; Cass., Sez. V, 6 agosto 2014,n. 17645), tanto più ove formulata per la prima volta in sede di controdeduzioni in appello;

che con il terzo motivo si deduce falsa applicazione del D.L. 29 dicembre 2007, n. 249, art. 36, comma 4-ter, conv. con L. 28 febbraio 2008, n. 31, e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., nella parte in cui ha ritenuto assolto l’obbligo di indicazione del responsabile del procedimento; rileva il ricorrente come i nominativi indicati nella cartella (e riportati dal giudice di appello) non sono funzionali alla richiesta di informazioni circa la persona cuì rivolgersi, da individuarsi nel dirigente dell’ufficio territoriale al quale è assegnato il procedimento;

che il motivo è inammissibile, posto che il ricorrente non ha censurato l’affermazione del giudice di appello, che ha espressamente accertato “è indicato il nominativo del responsabile del procedimento della iscrizione a ruolo (…) è indicato nche che il responsabile del procedimento di emissione e notificazione della presen ecartella di pagamento è (…)”, rispetto ai quali nominativi non rileva in concreto la funzione della persona indicata, trattandosi di informazione volta ad assicurare la trasparenza dell’azione amministrativa, la piena informazione del cittadino anche ai fini di eventuali azioni nei confronti del responsabile e la garanzia del diritto di difesa (Cass., Sez. VI, 13 maggio 2019, n. 12687);

che il ricorso va, pertanto, rigettato nel suo complesso, con spese regolate dal principio di soccombenza; sussistono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso, condanna DATADISC.IT al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità in favore di RISCOSSIONE SICILIA SPA, liquidate in Euro 5.600,00 per compensi, oltre 15% spese generali, IVA e CPA; dà atto che sussistono i presupposti, a carico del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 11 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2019

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