Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34060 del 19/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 19/12/2019, (ud. 10/07/2019, dep. 19/12/2019), n.34060

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Lui – Presidente –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. ANTEZZA Fabio – rel. Consigliere –

Dott. NOCELLA Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 156006/2013 proposto da:

MEDAS SERVICE s.r.l. (C.F.: 06392660632), in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti

Giovanni Salvati e Fulvio Capuano, con domicilio eletto presso

l’Avv. Fabio Sanfilippo, con studio in Roma in Largo Pannonia n. 1;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

i

cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA SUD s.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania n. 269/01/2012, pronunciata il 16 aprile 2012 e depositata

il 15 maggio 2012;

udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 10 luglio 2019

dal Consigliere Fabio Antezza.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La contribuente ricorre, con due motivi, per la cassazione della sentenza (indicata in epigrafe) di rigetto dell’appello dalla stessa proposto avverso la sentenza n. 361/41/2004, emessa dalla CTP di Napoli. Quest’ultima, a sua volta, aveva rigettato l’impugnazione della cartella di pagamento 2003, notificata il 27 gennaio 2004, relativa a ruolo iscritto all’esito di liquidazione D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ex art. 36 bis, inerente la dichiarazione IVA 1999 relativa al periodo d’imposta 1998 (cartella n. (OMISSIS)). La sola Agenzia delle Entrate (“A.E.”) si costituisce con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1 Con il motivo n. 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si deduce: “violazione di legge per erronea e falsa applicazione della L. n. 156 del 2005, art. 1, comma 5 bis, lett. c), del D.lgs. n. 46 del 1999, art. 36, come novellato dalla L. n. 156 del 2005, art. 1, comma 5 ter, lett. b), punto 2/b, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 17, nel testo così come modificato dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46), art. 6, della L. 2770772000 n. 212, art. 6, comma 1, dell’art. 11 preleggi; del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, comma 4”.

Con il motivo n. 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., commi 3 e 5, si deduce: “violazione dell’art. 2697 c.c., ed omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”.

Il ricorrente deposita però memoria con la quali allega documentazione inerente il buon esito della procedura di adesione alla definizione agevolata di cui al D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 6 (conv., con modif., dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225) e chiede la dichiarazione della cessazione della materia del contendere e, comunque, la rinuncia al ricorso.

2. In forza della detta dichiarazione e dell’allegata documentazione anche circa l’intervenuto pagamento di tutte le rate, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere (Cass. sez. 6, 03/10/2018, n. 24083, Rv. 650607-01, e, più di recente, Cass. sez. 5, 17/05/2019, n. 5822).

In presenza della detta dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno (in essa esplicitato) a rinunciare al giudizio, ai sensi della normativa di cui innanzi, cui sia seguita, come nella specie, la comunicazione dell’esattore ai sensi del comma 3 del detto art. 6, il giudizio di cassazione deve difatti essere dichiarato estinto, ex art. 391 c.p.c., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perchè ricorre un caso di estinzione ex lege, qualora sia resistente o intimato.

In entrambe le ipotesi, deve essere invece dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora (come nella specie) risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato (Cass. sez. 6, 03/10/2018, n. 650607-01, e, più di recente, Cass. sez. 5, 17/05/2019, n. 5822).

3. Ne consegue la compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità, in quanto la ratio stessa dell’istituto dell’adesione agevolata esclude che si possa disporre, ex art. 391 c.p.c., comma 2, la condanna alle spese anche nel caso di mancata adesione alla rinuncia ad opera delle altre parti processuali (Cass. sez. 5, 27/04/2018, n. 10198, Rv. 647968-01, in senso sostanzialmente conforme anche Cass. sez. 6, 03/10/2018, n. 24083, Rv. 650607-01, per la quale non devono essere regolate le spese in quanto il contenuto della definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente; si veda altresì Cass. sez. 5, 17/05/2019, n. 5822).

P.Q.M.

dichiara cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese relative al presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 10 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2019

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