Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3406 del 12/02/2020

Cassazione civile sez. trib., 12/02/2020, (ud. 21/11/2019, dep. 12/02/2020), n.3406

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12550-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domi i a o in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

PESCA PRONTA SRL IN LIQUIDAZIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 248/2011 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata il 06/04/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/11/2019 dal Consigliere Dott. FRACANZANI MARCELLO MARIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con preavviso di accertamento notificato in data 18 settembre 2008 ed assunto su pvc redatto dalla Guardia di Finanza, l’Ufficio riprendeva a tassazione a fini Ires ed Irap costi non deducibili per Euro 69.961,12 e, per conseguenza, l’indetraibile Iva per Euro 13.993,00, relativi alla fattura n. (OMISSIS) del 31 dicembre 2005 emessa dalla Frigo Sud scarl, di cui era disconosciuta l’inerenza.

Più in particolare è pacifico in atti che le parti avessero in essere un contratto di appalto di servizi con compenso previsto e determinato a kilogrammo di pesce movimentato (Euro.0,07/kg) e di pesce custodito in magazzino (Euro.0,07/kg), con clausola per cui a fine d’anno “di buon accordo” le parti avrebbero potuto rideterminare i compensi così fissati, per farli aderire alla quantità e qualità dei servizi prestati. In esecuzione di tale clausola scaturisce la fattura n. (OMISSIS)/2005 emessa da Frigo Sud scarl, saldata da Pronto Pesca srl, ma ritenuta indeducibile dall’Ufficio per genericità, con l’avviso di accertamento indicato in principio.

Reagiva la contribuente, trovando apprezzamento delle proprie ragioni dal giudice di prossimità, la cui pronuncia era confermata dalla commissione di appello, rigettando l’impugnazione dell’Ufficio, ove sosteneva il carattere squisitamente soggettivo, sostanzialmente equitativo e non riscontrabile oggettivamente della rettifica dei costi di fine d’anno, in assenza di specifiche prestazioni, lavorazioni od altro che giustificasse lo scostamento dal criterio di peso merce movimentata o immagazzinata.

Propone ricorso per cassazione l’Ufficio affidandosi a due motivi. Rimane intimata la contribuente.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Vengono proposti due motivi di ricorso.

1. Con il primo motivo si prospetta censura ex 360 c.p.c., n. 3 per violazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109, del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19 e 21, nonchè dell’art. 2967 c.c., nella sostanza ritenendo che la facoltà contenuta in contratto di aggiustare a fine anno i prezzi contrattualmente fissati in assenza di alcun prestazione aggiuntiva costituisca una spesa non ancorata ad alcun criterio oggettivo; sicchè -trattandosi di elemento riduttivo dell’imponibile- spettava al privato darne concreta prova, errando la CTR nel ritenere che la produzione del contratto con una clausola generica di modifica equitativa del costo assolva all’onere probatorio del contribuente, ribaltando l’onere di confutazione in capo all’Ufficio. Questa Corte è ferma nel ritenere che le scritture contabili regolari offerte dal contribuente non possano essere disattese dall’Amministrazione, chiamata ad indicarne gli elementi almeno indiziari di inattendibilità, spettando poi al contribuente la prova dell’inerenza (Cass. V. n. 2847/2008; n. 33504/2018).

Nel ritenere provati come inerenti i costi perchè fatturati in base a clausola così generica la CTR non si è adeguata ai criteri di questa Corte regolatrice. Il motivo è fondato, merita accoglimento e, non residuando ulteriori accertamenti di merito, il giudizio può essere definito con il rigetto del ricorso originario del contribuente.

2. Con il secondo motivo si denuncia violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 per vizio di motivazione su fatto controverso e decisivo, costituito dal non aver considerato che il prezzo era già stato analiticamente fissato dalle parti, per cui non vi è giustificazione oggettiva e riscontrabile nell’innalzare il prezzo dell’appalto a parità di merce movimentata ed immagazzinata.

Tale circostanza è stata rappresentata al giudice del gravame, come riportato in ricorso, assolvendo l’onere l’autosufficienza, ma non è stata presa in considerazione nella motivazione dell’impugnata sentenza.

Il motivo è posto espressamente in via subordinata e può essere ritenuto assorbito nell’accoglimento del precedente.

In definitiva, il ricorso è fondato e merita accoglimento con cassazione della sentenza impugnata e rigetto del ricorso introduttivo del contribuente.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente.

Condanna la parte contribuente alla rifusione delle spese di lite del grado di legittimità in favore dell’Agenzia delle entrate che liquida in Euro 3000/00 oltre a spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 21 novembre 2019.

Depositato in cancelleria il 12 febbraio 2020

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