Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3406 del 12/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 12/02/2010, (ud. 22/12/2009, dep. 12/02/2010), n.3406

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALTIERI Enrico – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Comune di San Benedetto del Tronto, in persona del sindaco,

elettivamente domiciliato in Roma, Via F. Denza 20, presso gli avv.ti

Lorenzo del Federico e Laura Rosa, rappresentato e difeso dall’avv.

DEL FEDERICO Lorenzo giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

O.O., elettivamente domiciliata in Roma, Via G. Ferrari

2, presso l’avv. Giorgio Antonini, rappresentata e difesa dall’avv.

CALVARESI Mauro giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delle

Marche nn. 39/4/03, 40/4/03, 41/4/03, 42/4/03, 43/4/03 e 44/4/03,

tutte del 16/10/03.

Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

22/12/09 dal Relatore Cons. Dott. Paolo D’Alessandro;

udito l’avv. Valeria D’Ilio, per delega dell’avv. del Federico;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Comune di San Benedetto del Trento propone ricorso per cassazione, illustrato da successiva memoria, contro sei sentenze della Commissione tributaria regionale delle Marche che hanno rigettato gli appelli del Comune contro la pronuncia di primo grado, che aveva accolto i ricorsi della contribuente contro avvisi di accertamento ICI, emessi, in sede di autotutela, a parziale modifica di precedenti avvisi.

La contribuente resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- E’ pacifica, in base alla giurisprudenza delle Sezioni unite di questa Corte, l’ammissibilità, in materia tributaria, del ricorso cumulativo proposto avverso più sentenze emesse tra le stesse parti, in procedimenti formalmente distinti ma attinenti al medesimo rapporto di imposta (SSUU 3692/09).

2.- Con il primo motivo il Comune censura le sentenze impugnate quanto al rigetto del motivo di appello inteso a far valere la tardività dei ricorsi, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21.

Ricorda il Comune che i primi avvisi di accertamento vennero notificati in data 11/12/2000. Con successivi atti notificati il 3/3/2001 le imposte vennero ridotte, in via di autotutela, in parziale accoglimento dei rilievi della contribuente, la quale, in data 30/4/2001, impugnò sia i provvedimenti originari sia quelli emessi in sede di autotutela, nonostante fosse ampiamente decorso, quanto ai primi, il termine di 60 giorni previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21.

Il giudice tributario ha disatteso la censura, sul rilievo che il secondo provvedimento sarebbe stato emesso, all’esito di un nuovo procedimento, su presupposti di fatto diversi da quelli di cui al primo atto di accertamento.

2.1.- Il primo motivo è infondato.

Va premesso che non può revocarsi in dubbio l’accertamento di fatto operato dal giudice di merito riguardo alla natura del secondo atto di accertamento. Resta pertanto associato che si tratta di un nuovo accertamento, “formato su presupposti di fatto diversi da quelli di cui al primo atto di accertamento”.

Ciò posto, deve ritenersi che l’emissione, in via di autotutela, di un nuovo atto di accertamento, diverso dal primo in un elemento essenziale quale la determinazione dell’imposta, comporta la caducazione del primo atto di accertamento, a nulla rilevando che il successivo ad esso rinvii, per relationem, quanto ad uno o più dei suoi elementi costitutivi, con la conseguenza che i termini per l’impugnativa del secondo atto decorrono ovviamente dalla sua notificazione.

3.- Con il secondo motivo il Comune, sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, censura le sentenze impugnate quanto all’annullamento degli atti di accertamento per vizio di motivazione.

3.1.- Il mezzo è inammissibile sotto due diversi profili.

Da un lato esso infatti è privo di autosufficienza, non essendo riportata la motivazione, asseritamente adeguata, dell’atto di accertamento. Dall’altro è comunque inteso a provocare una nuova, inammissibile valutazione, da parte del giudice di legittimità, del merito della controversia.

4.- Il ricorso va pertanto rigettato, con la condanna del Comune al pagamento delle spese, liquidate in Euro 1.200,00 di cui Euro 1.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 1.200,00 di cui Euro 1.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 22 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2010

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