Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3406 del 11/02/2011

Cassazione civile sez. I, 11/02/2011, (ud. 24/01/2011, dep. 11/02/2011), n.3406

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. BERRUTI Giuseppe Maria – Consigliere –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.C.L., elettivamente domiciliato in Roma, via degli

Scipioni 191, presso l’avv. Arturo Alfieri, che con l’avv. Leonardi

Riccardo lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

Ministero della Giustizia in persona del Ministro, domiciliato in

Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello

Stato, che lo rappresenta e difende ex lege;

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte d’appello dell’Aquila emesso nel

procedimento n. 263/06 in data 11.1.2007.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24.1.2011 dal Relatore Cons. Dott. Carlo Piccininni;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Sorrentino Federico, che ha concluso per il rigetto dei primi due

motivi e l’accoglimento del terzo.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con decreto dell’11.1.2007 la Corte di Appello dell’Aquila liquidava la somma di Euro 5.000 in favore di D.C.L., con riferimento alla durata di un procedimento penale per furto iniziato il 10.2.1998 e definito in appello il 21.3.2006.

Avverso la decisione D.L.C. proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi (cui ha resistito il Ministero della Giustizia con controricorso), con i quali rispettivamente denunciava:

1) l’errata determinazione del periodo di durata irragionevole, che avrebbe dovuto essere parametrato sull’intero arco temporale di trattazione e che avrebbe dovuto essere apprezzato nella misura di sette anni; 2) l’inadeguatezza dell’indennizzo liquidato, inidoneo ad assicurare un effettivo ristoro ad esso ricorrente; 3) l’erroneità della statuizione sulle spese, liquidate in difformità della relativa nota, e ciò senza motivazione sul punto e al di sotto dei minimi tariffari.

Osserva il Collegio che è infondato il primo motivo, poichè l’indennizzo va liquidato esclusivamente con riferimento all’arco temporale eccedente il periodo di durata ragionevole (L. n. 89 del 2001, art. 2) e la Corte di appello, determinando in cinque anni detto periodo (su una durata complessiva di sette anni), ha adottato una decisione in sintonia con i parametri CEDU; che ad identiche conclusioni deve pervenirsi in relazione al secondo motivo, atteso che il giudice del merito ha riconosciuto una somma pari ad Euro 1.000 per anno di ritardo, così operando in conformità delle indicazioni della Corte Europea, per le quali detto importo può costituire idonea base di commisurazione dell’indennizzo; che è viceversa fondato il terzo motivo, poichè le spese sono state liquidate senza operare distinzioni fra onorari e diritti.

Ne consegue che il ricorso deve essere accolto nei limiti indicati, con cassazione sul punto del decreto impugnato e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., con condanna del Ministero al pagamento delle spese del giudizio di merito (rispetto alle quali si rileva: a) che il valore accertato della controversia – Euro 5.000 – è risultato inferiore rispetto a quello indicato dalla parte – Euro 5.200 -; b) che non è stata depositata la nota spese presentata nel giudizio di merito, nè ne sono stati richiamati gli estremi dell’avvenuto deposito) e ad 1/3 di quelle di legittimità (che vanno compensate per i residui 2/3 tenuto conto del limitato accoglimento dei motivi di ricorso), liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il terzo motivo di ricorso, rigetta il primo ed il secondo, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese del giudizio di merito e ad 1/3 di quelle del giudizio di legittimità, che liquida rispettivamente in Euro 1.200, di cui Euro 700 per onorari e Euro 450 per competenze e, nella loro interezza, in Euro 900, di cui Euro 100 per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori di legge su entrambe le liquidazioni.

Compensa 2/3 delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA