Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3406 del 08/02/2017
Cassazione civile, sez. VI, 08/02/2017, (ud. 11/01/2017, dep.08/02/2017), n. 3406
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27216-2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
V.M., EQUITALIA SUD SPA (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 2182/40/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di ROMA SEZIONE DISTACCATA di LATINA dell’8/05/2014,
depositata il 14/04/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata dell’11/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA
CRUCITTI.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. Nella controversia concernente l’impugnazione da parte di V.M. di cartella di pagamento, emessa ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis portante Irpef relativa all’anno di imposta 2006, la Commissione Tributaria Regionale, con la sentenza indicata in epigrafe, in accoglimento dell’appello proposto dal contribuente dichiarava la nullità della cartella perchè non preceduta dalla comunicazione di irregolarità ex art. 36 bis citato.
2. Avverso la sentenza l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione su due motivi.
3. Il contribuente non resiste.
4. A seguito di proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituali comunicazioni. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo la ricorrente, premesso di avere predisposto ed inviato al contribuente la prescritta comunicazione, deduce l’errore in diritto commesso dalla Commissione Regionale, nell’avere ritenuto causa di nullità della cartella impugnata la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, laddove, nella specie, trattandosi di cartella emessa ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis e relativa ad iscrizione a ruolo di imposte che il contribuente aveva dichiarato di dover versare e poi non aveva versato, nessuna incertezza su aspetti rilevanti della dichiarazione poteva sussistere.
2. La ricorrente deduce, ancora con il secondo motivo, l’omesso esame da parte della C.T.R. della circostanza che, nella specie, non vi era alcuna incertezza su aspetti rilevanti della dichiarazione.
3. Il primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo, alla luce dell’orientamento pacifico di questa Corte secondo cui “in tema di riscossione delle imposte, la L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 6, comma 5, non impone l’obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, ma soltanto “qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione”, situazione, quest’ultima, che non ricorre necessariamente nei casi soggetti alla disposizione appena indicata, la quale implica un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo; del resto, se il legislatore avesse voluto imporre il contraddittorio preventivo in tutti i casi di iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione dei tributi risultanti dalla dichiarazione, non avrebbe posto la condizione di cui al citato inciso” (ex multis, di recente, Sentenza n.8342/2012; n. 15584/2014).
4. Ne consegue, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla C.T.R. del Lazio, affinchè si adegui ai superiori principi e proceda all’esame delle questioni ritenute assorbite ed al regolamento delle spese.
PQM
La Corte, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2017