Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34059 del 19/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 19/12/2019, (ud. 10/07/2019, dep. 19/12/2019), n.34059

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Lui – Presidente –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. ANTEZZA Fabio – Consigliere –

Dott. NOCELLA Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11756/2013 proposto da:

L.M.S., nata a l’Aja (Paesi Bassi) il (OMISSIS),

rappresentata e difesa dagli Avv.ti Fabrizio Bruni e Franco

Forlenza, con domicilio eletto presso l’Avv. Fabrizio Bruni, con

studio in Roma in via degli Scipioni n. 142;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD s.p.a. (già Equitalia Gerit s.p.a.), in persona del

legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv.

Gioia Vaccari, con domicilio eletto presso l’Avv. Gioia Vaccari, con

studio in Roma in viale Gioacchino Rossini n. 18;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio

n. 88/14/2013, pronunciata il 18 dicembre 2012 depositata il 14

febbraio 2013;

udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 10 luglio 2019

dal Consigliere Fabio Antezza.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La contribuente ricorre, con sette motivi, per la cassazione della sentenza (indicata in epigrafe) di accoglimento dell’appello proposto da EQUITALIA avverso la sentenza n. 214/05/2011, emessa dalla CTP di Roma. Quest’ultima, a sua volta, aveva accolto l’impugnazione dell’intimazione di pagamento del 2008 (n. (OMISSIS)), emessa a seguito di cartella di pagamento relativa all’anno 1996 (n. (OMISSIS)).

2. La CTR, con la sentenza oggetto di attuale impugnazione e per quanto ancora rileva nel presente giudizio, ritenne raggiunta la prova della validità della notifica, ex art. 143 c.p.c., della prodromica cartella di pagamento del 2002, con particolare riferimento a tutte le formalità (non oggetto di querela di falso) poste in essere dall’agente notificatore per il caso di irreperibilità del destinatario, risultato irreperibile al censimento del 2001.

3. Contro la sentenza d’appello la contribuente propone ricorso per cassazione, affidato ad otto motivi, mentre EQUITALIA si costituisce con controricorso, prospettando non solo l’infondatezza dell’impugnazione ma anche plurimi profili di inammissibilità di tutti i, dedotti motivi. La contribuente, in vista dell’attuale adunanza camerale, deposita memorie con le quali evidenzia di aver fatto istanza ex D.L. n. 148 del 2017 (c.d. “rottamazione bis”) e poi ex D.L. n. 119 del 2018 (c.d. “rottamazione ter”), deducendo l’esecuzione dei pagamenti dovuti, ed esplicitamente prospetta una propria sopravvenuta carenza di interesse alla decisione (memoria datata 26 giugno 2016, pag. 3).

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. II ricorso è inammissibile, per quanto di seguito evidenziato, ciò dispensando questa Corte dall’esplicitazione delle relative censure.

2. Come evidenziato in sede di ricostruzione dei fatti di causa (punto n. 3), la contribuente, attuale ricorrente, in vista dell’adunanza camerale, ha depositato memorie con le quali, dopo aver evidenziato di fatto istanza ex D.L. n. 148 del 2017 (c.d. “rottamazione bis”) e poi ex D.L. n. 119 del 2018 (c.d. “rottamazione ter”), oltre che deducendo l’esecuzione dei pagamenti dovuti, ha esplicitamente prospettato una propria sopravvenuta carenza di interesse alla decisione (memoria datata 26 giugno 2016, pag. 3).

3. Sicchè, in ragione della detta carenza di interesse del ricorrente, sopravvenuta rispetto alla proposizione dell’impugnazione della sentenza della CTR, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 10 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2019

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