Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34058 del 19/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 19/12/2019, (ud. 10/07/2019, dep. 19/12/2019), n.34058

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Lui – Presidente –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. ANTEZZA Fabio – Consigliere –

Dott. NOCELLA Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8177/2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia;

– ricorrente –

contro

C.F., nato a (OMISSIS) il (OMISSIS), rappresentato e

difesa dall’Avv. Giorgio Sagliocco, con domicilio eletto presso

l’Avv. Pasquale Iannuccilli, con studio in Roma in via Lima 7-int.

7;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania n. 30/08/2012, pronunciata il 28 settembre 2011 e

depositata l’1 febbraio 2012;

udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 10 luglio 2019

dal Consigliere Fabio Antezza.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. L’Agenzia dell’Entrate (“A.E.”) ricorre, con un motivo, per la cassazione della sentenza (indicata in epigrafe) di rigetto dell’appello dalla stessa proposto avverso la sentenza n. 618/15/2009, emessa dalla CTP di Caserta.

2. Dalla sentenza impugnata oltre che dagli atti di parte emerge quanto segue, circa i fatti di causa.

2.1. L’A.E. emise nei confronti del contribuente avviso di accertamento con riferimento al periodo d’imposta 2000 ((OMISSIS)), contestando, per quanto ancora rileva nel presente giudizio, l’omessa registrazione di operazioni imponibili attive ai fini IVA (e contestuale rideterminazione della maggiore IVA dovuta) nonchè l’indebita (perchè già oggetto di rimborso) detrazione di IVA a credito (per lire 21.428.000-Euro 25.834,93) scaturente dall’esercizio 1999.

Il contribuente, sempre per quanto ancora rileva, impugnò il detto avviso di accertamento non con riferimento alla contestata indebita detrazione di IVA a credito scaturante dall’esercizio del 1999 ma in ordine alla rideterminazione delle operazioni imponibili IVA e, quindi, in merito alla rideterminazione della maggiore IVA dovuta. Il ricorso fu accolto in primo grado con statuizione confermata con sentenza (della CTR della Campania n. 107/50/2007 (del 14 maggio 2007, depositata il 25 maggio 2007) passata in giudicato. Con essa, il Giudice tributario, in parziale accoglimento dell’appello proposto dal contribuente, rideterminò l’ammontare delle operazioni imponibili a fini IVA e, quindi, la conseguente maggiore IVA dovuta.

Con cartella di pagamento del 2007 (n. (OMISSIS)), avente ad oggetto la posizione IVA come emergente dalla detta sentenza della CTR della Campania n. 107/50/2007, fu richiesto l’importo relativo alla maggiore IVA dovuta in forza della diversa e maggiore base imponibile, con conseguente pagamento da parte del contribuente (come evidenziato dalla sentenza attualmente impugnata oltre che pacificamente ammesso dalle parti processuali).

Previa iscrizione a ruolo del debito IVA (per lire 21.428.000-Euro 25.834,93) fondante nell’indebita detrazione del credito IVA relativo al 1999, fu emessa una seconda cartella di pagamento (n. (OMISSIS)), notificata al contribuente il 2 ottobre 2008, “per la liquidazione ai fini IVA su sentenza ct regionale di Napoli n. 107/50/07 del 14/05/2007 depositata in data 25/05/2007” (come letteralmente riportato in controricorso).

3. L’impugnazione della seconda cartella di pagamento (la n. (OMISSIS), notificata il 2 ottobre 2008) fu accolta dalla CTP di Caserta con statuizione confermata in appello.

4. La CTR della Campania, con la sentenza oggetto di attuale impugnazione, in particolare ritenne già corrisposto (in relazione alla prima delle due cartelle di pagamento) quanto dovuto dal contribuente a titolo di maggiore IVA per l’esercizio 2000, di cuò all’avviso di accertamento del 2005 oggetto di contenzioso definito con la citata sentenza n. 107/50/2007.

5. Contro la sentenza d’appello l’A.E. propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, ed il contribuente si difende con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. Con l’unico motivo di ricorso, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si deducono violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., in relazione al giudicato costituito dalla sentenza CTR della Campania n. 107/50/2007, in quanto non inerente l’indebita detrazione IVA perchè profilo dell’avviso di accertamento del 2005 non oggetto di impugnazione.

2.1. Il motivo è fondato, oltre che ammissibile in quanto, diversamente dalle prospettazioni del controricorrente, non introduce un thema decidendum nuovo inerendo invece proprio l’oggetto del giudizio di merito culminato con la statuizione impugnata.

La prima cartella (il cui importo risulta pagato), difatti, riguardava la maggiore IVA determinata in forza della maggiore riscontrata base imponibile (come emergente dalla sentenza n. 107), mentre la seconda cartella inerisce all’indebita detrazione del credito IVA 1999, sempre di cui al medesimo avviso di accertamento ma sul punto non impugnato. Tale seconda cartella di pagamento, nonostante il formale riferimento alla sentenza n. 107, inerisce il diverso importo iscritto a ruolo con riferimento all’indebita detrazione IVA.

La circostanza, evidenziata in controricorso, per la quale l’Amministrazione può procedere a riscossione provvisoria con riferimento al debito d’imposta di cui all’avviso di accertamento solo parzialmente impugnato non implica che ciò sia doveroso, ben potendo l’Amministrazione recuperarlo all’esito del contenzioso. Nella specie, peraltro, il controricorrente deduce la decadenza dell’Amministrazione con riferimento al debito tributario di cui all’avviso di pagamento nella parte non oggetto di impugnazione solo in sede di legittimità e non prospetta neanche di averlo fatto in sede di merito.

3. In conclusione, in accoglimento del motivo unico di ricorso e ni limiti di esso, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, che provvederà anche alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, che provvederà anche alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2019

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