Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34056 del 19/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 19/12/2019, (ud. 09/07/2019, dep. 19/12/2019), n.34056

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. FANTICINI Giovanni – Consigliere –

Dott. D’AURIA Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11895/2014 R.G. proposto da:

Ermes Ceramiche s.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, piazza SS. Apostoli n.

66, presso lo studio dell’avv. Maurizio Leo, che la rappresenta e

difende giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Emilia Romagna n. 78/02/13, depositata il 28 marzo 2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 luglio 2019

dal Consigliere Giacomo Maria Nonno.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. con la sentenza n. 78/02/13 del 28/03/2013, la Commissione tributaria regionale della Emilia Romagna (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto da Ermes Ceramiche s.p.a. (di seguito Ermes) avverso la sentenza n. 129/03/11 della Commissione tributaria provinciale di Modena (di seguito CTP), che aveva a sua volta respinto il ricorso proposto dalla società contribuente nei confronti di un avviso di accertamento concernente IRES, IRAP e IVA relativi all’anno d’imposta 2003;

1.1. come si evince anche dalla sentenza della CTR: a) con l’avviso di accertamento impugnato era stata contesta ad Ermes l’indebita deduzione di costi per consulenze tecniche e commerciali e per provvigioni passive, nonchè l’indebita detrazione IVA con riferimento alle fatture di cui alle predette consulenze; b) la CTP, a seguito della rinuncia dell’Ufficio, dichiarava cessata la materia del contendere con riferimento alle provvigioni passive e respingeva, nel resto, il ricorso della società contribuente; c) la sentenza della CTP era appellata da Ermes;

1.2. su queste premesse, la CTR rigettava l’appello proposto, riportandosi alla sentenza di primo grado e, comunque, motivando le ragioni del rigetto con specifico riferimento alla ripresa per consulenze tecniche e commerciali;

2. Ermes impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a due motivi;

3. l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. con il primo motivo di ricorso Ermes deduce la violazione dell’art. 132 c.p.c., denunciando, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l’apparenza della motivazione della sentenza impugnata, che avrebbe ripetuto le argomenta ioni difensive dell’Ufficio senza indicare le ragioni di fatto e di diritto(a sostegno della decisione;

2. il motivo è infondato;

2.1. secondo la giurisprudenza di questa Corte, “nel processo civile ed in quello tributario, la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte (o di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari), senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all’organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sè, sintomatica di un difetto d’imparzialità del giudice, al quale non è imposta l’originalità nè dei contenuti nè delle modalità espositive, tanto più che la validità degli atti processuali si pone su un piano diverso rispetto alla valutazione professionale o disciplinare del magistrato” (Cass. S.U. n. 642 del 16/01/2015);

2.2. nel caso di specie, pur volendo ritenersi che l’ampia motivazione della sentenza impugnata costituisca una ripetizione di quanto dedotto dall’Ufficio (il che, peraltro, non è nemmeno possibile stabilire sulla base del solo tenore del ricorso), la stessa non è nulla: la circostanza dimostrerebbe unicamente che la CTR ha fatto proprie le argomentazioni giuridiche di una delle parti, dettagliatamente specificando le ragioni di fatto e di diritto che la hanno condotta al rigetto dell’appello;

3. con il secondo motivo di ricorso si contesta la violazione e/o la falsa applicazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 109, comma 5 (Testo unico delle imposte sui redditi – TUIR), evidenziando la non corretta applicazione del principio di inerenza della spesa con riferimento alla consulenza tecnica e commerciale della ROI s.p.a. e, conseguentemente, la deducibilità dei relativi costi e la loro detraibilità anche a fini IVA;

4. il motivo è inammissibile;

4.1. la sentenza impugnata si dilunga ad elencare le ragioni di fatto per le quali va esclusa la deducibilità dei costi per consulenze tecniche e commerciali;

4.2. trattasi di valutazione in fatto la cui congruità, sufficienza e logicità non può essere posta in discussione in questa sede di legittimità sotto il profilo della violazione di legge, peraltro in presenza di una cd. doppia conforme (cfr. Cass. S.U. nn. 8053 e 8054 del 07/04/2014);

5. in conclusione il ricorso va rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano come in dispositivo avuto conto di un valore della lite dichiarato compreso tra Euro 52.000,01 e 260.000,00.

15.1. poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto l’art. 13, comma 1 quater, del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in Euro 5.600,00, oltre alle spese prenotate a debito;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente del contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, art. 1 bis.

Così deciso in Roma, il 9 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2019

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