Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3405 del 12/02/2020

Cassazione civile sez. trib., 12/02/2020, (ud. 21/11/2019, dep. 12/02/2020), n.3405

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11718-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.S.;

– intimata –

Nonchè da:

C.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 95,

presso lo studio dell’avvocato FRANCO PICCIAREDDA, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente incidentale –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3/2012 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata il 18/01/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/11/2019 dal Consigliere Dott. FRACANZANI MARCELLO MARIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il 2 dicembre 2006 la contribuente era attinta da avviso di accertamento per l’anno di imposta 1999 su un reddito non esposto pari a seicentonove milioni di lire, relativo alla plusvalenza conseguita mediante permuta di terreno edificabile, sito in Comune di Olbia, donde la ripresa a tassazione ai fini Irpef, con irrogazione di sanzioni ed addebito di interessi.

La vicenda nasce dal contratto di permuta rogato il 22 novembre 1999 con cui la contribuente ha ceduto alla soc. DUEBI srl un compendio immobiliare costituto da corpi di fabbrica e terreni pertinenziali circostanti, rientranti in ZTO “B1”, soggetta a SUA di iniziativa pubblica o privata, ricevendone in cambio quattro unità immobiliari con accessori di futura costruzione. L’Ufficio ha qualificato il bene ceduto come costituito da sette lotti fabbricabili e cinque edifici, riprendendo a tassazione il maggior reddito non dichiarato. E’ infatti pacifico in atti che la contribuente per quell’operazione immobiliare non ha versato alcuna plusvalenza da cessione nell’anno 1999, nè negli anni a seguire.

2. Avverso l’atto impositivo la contribuente proponeva ricorso affidandosi a tre motivi: con il primo protesta la natura urbana e non edificabile (perchè edificata) dei terreni oggetto di cessione; con il secondo ritiene trattarsi di beni non imponibili ai fini della plusvalenza, perchè ricevuti per donazione; con il terzo infine ha rappresentato un errore di calcolo operato dall’Ufficio.

Resisteva l’Amministrazione finanziaria che vedeva riconosciuta dai giudice di prime cure la sostanziale legittimità dell’impianto, ritenendosi imponibili per plusvalenza da cessione anche gli edifici (recte, i terreni sottostanti, edificabili tramite abbattimento e ricostruzione), seppure la sentenza rimodulava al ribasso la pretesa impositiva.

Proponeva appello la contribuente, introducendo anche il seguente argomento: la plusvalenza da cessione si realizza nel momento della vendita in cui vi è scambio di denaro (per cassa); ma all’esame è un caso di permuta di cosa presente (il compendio immobiliare) con una cosa futura (alloggi da costruire) ove la permuta si perfeziona (fiscalmente, perchè la plusvalenza si realizza) con la venuta ad esistenza della res futura, nel caso di specie i nuovi alloggi, sicchè ai fini fiscali l’anno di imposta non è il 1999, cioè momento del rogito, ma il 2001, momento di venuta ad esistenza dei nuovi fabbricati, concretando così un vizio sull’imputazione del reddito che inficia l’operato dell’Ufficio.

Costituendosi in appello, l’Amministrazione finanziaria protestava la novità del motivo, non rilevabile d’ufficio e quindi inammissibile.

La CTR riteneva trattarsi di specificazione di motivo già proposto, cioè la carenza del presupposto impositivo, sicchè restano immutati petitum e causa petendi. Nel merito, il giudice del gravame apprezzava l’argomento e, sulla scorta dei precedenti di questa Corte (Cass. V, n. 1427/2006) afferma che nella permuta di cosa presente con cosa futura il presupposto impositivo si verifica (se e) quando la cosa futura viene ad esistenza. L’appello era accolto, riformata la sentenza impugnata ed annullato integralmente l’atto impositivo, con piena soddisfazione delle istanze della parte contribuente.

Ricorre per cassazione l’Ufficio affidandosi ad unico motivo, cui resiste con controricorso e ricorso incidentale condizionato la parte contribuente.

In prossimità dell’udienza la parte privata ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo si prospetta violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 4 per ultrapetizione e conseguente nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57. Nella sostanza si lamenta che la CTR abbia riformato la sentenza di primo grado in accoglimento dell’unico mezzo ritenuto nuovo dal patrono pubblico. Il motivo assolve l’onere dell’autosufficienza riproducendo criticamente e con momento di sintesi i passi degli atti dei gradi di merito, sicchè l’eccezione di inammissibilità di parte contribuente dev’essere disattesa ed il ricorso può essere esaminato. E’ pacifico in atti che la CTR abbia pronunciato su profilo nuovo. In controricorso parte contribuente afferma trattarsi non tanto di motivo nuovo inammissibile, ma di diversa rappresentazione, ovvero specificazione di un argomento già devoluto alla cognizione del giudicante fin dal primo grado, secondo la tesi fatta propria nella stessa sentenza d’appello. Non si tratterebbe di inammissibile ius novorum in appello, poichè petitum e causa petendi restano immutati, trattandosi sempre di doglianza attinente al difetto del presupposto impositivo, da ritenersi già rappresentata nei motivi del ricorso in primo grado. La tesi non convince, poichè petitum e causa petendi costituiscono le coordinate del motivo di ricorso, ma non sono univoci nelle ragioni chiamate a sostenere quel determinato motivo. Detto in altri termini, nel caso in oggetto petitum e causa petendi individuati come richiesta di annullamento per mancanza dei presupposti impositivi si individuano nei primi due motivi del ricorso in primo grado (natura urbana e non edificabile dei terreni; terreni pervenuti per donazione), meno nel terzo che riguarda un errore di calcolo. Gli stessi petitum e causa petendi reggono anche l’argomento proposto in appello, in ordine al momento di perfezionamento del negozio da cui scaturisce la pretesa impositiva. Sviluppando il ragionamento della CTR (e della parte contribuente) si dovrebbe ammettere la proposizione (per la prima volta) in secondo grado di uno o di entrambi i motivi proposti in primo grado, atteso che identiche restano le coordinate. Sicchè -a parti invertite- il motivo sul perfezionamento della permuta di cosa futura, per ipotesi proposto in primo grado, potrebbe essere affiancato in secondo grado con gli argomenti della natura urbana e non edificabile del terreno o della sua non imponibilità perchè terreni ricevuti per donazione, in quanto tutti partecipano dei medesimi petitum e causa petendi, cioè della contestazione dei presupposti impositivi. L’assunto della CTR con cui ha respinto l’eccezione erariale -qui proposta come motivo di ricorso per cassazione- si fonda in realtà sulla confusione fra motivo di ricorso e argomenti a sostegno del ricorso. Se identica è stata la domanda in ambo i gradi del giudizio, cioè l’annullamento per carenza del presupposto impositivo, diversi sono stati i motivi a contestazione di quel presupposto impositivo. E l’accoglimento del solo motivo proposto in secondo grado altera irrimediabilmente il principio del contraddittorio, viziando la sentenza per alterazione fra chiesto e pronunciato. Il motivo è fondato e la sentenza cassata con rinvio.

2. Un tanto costituisce condizione di procedibilità del ricorso incidentale posto in via subordinata che deve quindi esser esaminato.

Parte privata riconosce di essere stata pienamente vittoriosa. Non può essere quindi ricorrente incidentale, non essendo sufficiente a vincere la carenza di legittimazione data dalla piena soddisfazione della sua domanda un passaggio della sentenza ritenuto meramente dubitativo (pag. 26 controricorso e ricorso incidentale) e quindi ipoteticamente lesivo della propria posizione.

Il carattere ipotetico del motivo di gravame rende il ricorso incidentale inammissibile.

In definitiva, il ricorso principale è fondato e merita accoglimento, mentre il ricorso incidentale dev’essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso principale, dichiara il ricorso incidentale inammissibile, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR per il Lazio, in diversa composizione, cui demanda anche la regolazione delle spese del presente grado del giudizio.

Così deciso in Roma, il 21 novembre 2019,

Depositato in cancelleria il 12 febbraio 2020

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