Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3405 del 12/02/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 3405 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: DI VIRGILIO ROSA MARIA

SENTENZA

sul ricorso 2011-2009 proposto da:
FONDAZIONE ENASARCO – ENTE NAZIONALE ASSISTENZA
AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO (C.F.
007G3810597), in

persona del

legale rappresentante

Data pubblicazione: 12/02/2013

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZA SALLUSTIO 9, presso l’avvocato SPALLINA
2013
68

BARTOLO, che la rappresenta e difende, giusta
procura a margine del ricorso;
– ricorrente
contro

1

BANCO POPOLARE SOC. COOP., già BANCA POPOLARE DI
LODI S.P.A., già Banca Popolare Italiana Soc. Coop.,
in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI SAN
BASILIO 72, presso l’avvocato LO CONTE MASSIMINO,

rappresentato e difeso dall’avvocato BEATRICE DUCCI
DONATI, giusta procura speciale per Notaio LUCA
NANNINI di LUCCA – Rep.n. 60.339 del 5.12.2012;
controricorrente contro

FALLIMENTO EDINIM – EDILGEST INIZIATIVE IMMOBILIARI
S.P.A.;
– intimato –

avverso la sentenza n. 3101/2008 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 17/07/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 17/01/2013 dal Consigliere Dott. ROSA
MARIA DI VIRGILIO;
udito,

per

la

ricorrente,

l’Avvocato

BARTOLO

SPALLINA che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito, per il controricorrente Banco Popolare Soc.
Coop., l’Avvocato BEATRICE DUCCI DONATI che ha
chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PASQUALE FIMIANI che ha concluso per

fl
2

il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
Il

Tribunale di Roma,

con

sentenza dell’8/1/2003,

respingeva l’opposizione proposta dalla (allora) società

ICCRI avverso il decreto ingiuntivo notificatole da
Enasarco, per il pagamento dell’importo di lire
2.121.600.000, oltre interessi e spese, in forza della
fideiussione bancaria prestata dalla ICCRI a garanzia
delle obbligazioni del debitore principale soc.Edinim
assunte nei confronti di Enasarco.
Avverso detta pronuncia proponeva appello la Banca
Eurosistemi s.p.a., già successore a titolo particolare di
ICCRI, ora Banca Popolare italiana soc. coop. a r.1., e
per la stessa, la mandataria Bipielle- Società di Gestione
del Credito s.p.a.
Si costituiva la sola Enasarco, mentre rimaneva contumace
il Fallimento Edinim, come già avvenuto nella fase della
riassunzione del giudizio di primo grado.
Con sentenza 11/6-17/7/2008, la Corte d’appello di Roma,
in accoglimento dell’impugnazione, ha revocato il decreto
ingiuntivo opposto e condannato Enasarco al pagamento
delle spese dell’intero giudizio.
Il ricorso per decreta ingiuntivo, osserva in primis la
Corte d’appello, è fondato sull’ allegazione di una copia
della lettera di fideiussione in data 2/8/1993, rilasciata
3

dalla ICCRI, per il triennio 3 agosto 1993- 2 agosto 1996,
a garanzia delle obbligazioni assunte da Edinim nei
confronti di Enasarco, in virtù dei due contratti
collegati del 3 agosto 1993, secondo cui, parallelamente

alla compravendita di un complesso immobiliare, Edinim
garantiva ad Enasarco una rendita minima annuale di lire
2.121.600.000, che, per la durata di nove anni, avrebbe
dovuto essere garantita da fideiussione bancaria sino al
31 ottobre 2002.
Ciò posto, e per quanto qui interessa, la Corte capitolina
ha ritenuto che la questione della natura (propositiva o
definitiva) della dichiarazione di fideiussione, contenuta
nella lettera del 2 agosto 1993, inoltrata ad Enasarco a
mezzo fax, era assorbita dalla considerazione che
l’incontestata restituzione dell’originale della
fideiussione triennale ad Edinim per l’integrazione
richiesta a copertura dell’intero periodo novennale e la
mancata menzione della garanzia triennale già rilasciata
nella scrittura privata del 3 agosto 1993 1 assumevano
l’inequivocabile significato del rifiuto della garanzia
parziale da parte di Enasarco, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 1333 c.c. E la conferma di tale rifiuto risulta
successivamente nella lettera del 23 marzo 1994.
Ricorre la Fondazione Enasarco sulla base di sette motivi.
Il Fallimento Edinim non ha svolto difese.
4

La Banca Popolare di Lodi s.p.a, quale attuale titolare
del ramo di azienda comprendente il rapporto di cui è
causa, e il Banco Popolare Soc.Coop., quale successore a
titolo universale della Banca Popolare Italiana soc.

coop., hanno depositato controricorso.
Ambedue le parti hanno depositato la memoria ex art. 378
c.p.c.
Motivi della decisione
1.1.- Con il primo motivo, la Fondazione Enasarco denuncia
violazione e falsa applicazione dell’art.1936 c.c., in
relazione agli artt. 1333 e 1334 c.c.
La ricorrente deduce che il presunto rifiuto di Enasarco
di accettare la già perfetta fideiussione ai fini della
liberazione di ICCRI dall’assunta obbligazione avrebbe
dovuto avere come destinatario lo stesso ICCRI, e che
quindi la Corte del merito ha errato nel ritenere che la
fideiussione, nonostante la natura definitiva della
dichiarazione di garanzia di ICCRI e la conoscenza da
parte di Enasarco, non si era conclusa per effetto del
rifiuto esp r esso da Enasarco nei confronti di Edinim,
soggetto estraneo al negozio fideiussorio.
1.2.- Con i] secondo mezzo, la ricorrente si duole dell’
ulteriore violazione dell’art.1936 c.c., in relazione agli
artt. 1333 e 1334 c.c. ed all’art.2697 c.c.

5

Poiche il rifiuto di Enasarco a ricevere la fideiussione è
stato formulato nei confronti di Edinim, ICCRI, al fine di
far valere gli effetti di tale rifiuto ex art.1333 c.c, e
la conseguente inefficacia della fideiussione, avrebbe

dovuto provare di essere effettivamente venuta a
conoscenza del rifiuto stesso, prova non offerta.
1.3.- Con il terzo motivo, la ricorrente denuncia vizio di
contraddittoria e comunque insufficiente motivazione,
circa fatto controverso e decisivo per il giudizio, per
avere la Corte del merito ritenuto che Edinim e Banca
Eurosistemi, già ICCRI, consideravano valida ed esistente
la fideiussione di ICCRI per averne fatto oggetto di
trasmissione in data 30/12/93, e contraddittoriamente,
ritenuto il mancato perfezionamento della garanzia
fideiussoria fra le parti; in ogni caso, la trasmissione
del documento in data 30/12/93 ha prodotto l’effetto di
una nuova conoscenza da parte del creditore Enasarco della
prestata garanzia e conseguente perfezionamento, con
l’ulteriore conseguenza del superamento dell’iniziale
rifiuto(ove esistito) e della necessità di ravvisare un
rifiuto successivo alla predetta data del 30/12/93, onde
impedire l’efficacia del negozio fideiussorio.
1.4.- Con il quarto motivo, la ricorrente denuncia vizio
di omessa motivazione su punto decisivo: dalla conferma di
Edinim dell’esistenza della fideiussione alla data del
6

30/12/93, i Giudici d’appello avrebbero dovuto trarre la
conclusione che la garanzia fideiussoria si era
perfezionata e che il documento originale relativo era
stato consegnato ad Edinim al solo fine dell’approntamento

delle previste garanzie per il residuo sessennio.
1.5.- Con il quinto motivo, la ricorrente denuncia vizio
di insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto
decisivo della controversia, per avere la Corte del merito
fatto derivare il mancato perfezionamento della garanzia
in via presuntiva dal contenuto della scrittura privata
del 3/8/93 tra Enasarco ed Edinim, parallela alla
compravendita,

dalla riconsegna dell’originale della

fideiussione al debitore principale e dalla richiesta di
integrazione della garanzia per il restante sessennio non
coperto dalla perfezionata fideiussione del 2/8/93.
1.6.- Con il sesto motivo, la ricorrente si duole della
violazione e falsa applicazione degli artt. 1324, 1362,
2727 c.c., anche in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c.
La Corte del merito ha attribuito alla lettera del 23/3/94
contenuti ivi non rinvenibili, mentre dalla stessa risulta
come l’ente pretendesse la consegna dell’originale del
documento accettato e confermato.
1.7.-

Col

settimo

mezzo,

la

ricorrente

si

duole

dell’omessa e comunque insufficiente motivazione su fatto
controverso e decisivo per il giudizio; la Corte d’appello
7

avrebbe dovuto ammettere il capo di prova testimoniale
dedotto sulla circostanza decisiva dell’accettazione della
garanzia fideiussoria.
2.1.- I primi due motivi del ricorso, strettamente

collegati, vanno esaminati congiuntamente e sono da
ritenersi infondati.
Va innanzitutto rilevato che i due motivi sono basati sul
postulato che, in forza della conoscenza della
dichiarazione fideiussoria, si sarebbe perfezionato il
rapporto negoziale tra ICCRI ed Enasarco stesso, e che la
Corte del merito avrebbe ritenuto la natura definitiva
della dichiarazione fideiussoria in oggetto, salvo poi
ritenere l’inefficacia del contratto a ragione del rifiuto
di Enasarco (si veda in particolare la formulazione dei
quesiti in esito ai due motivi).
Detti due presupposti non possono essere ritenuti
corretti.
Ed infatti,

la Corte d’appello,

ritenendo di non

sviluppare il profilo della valenza della dichiarazione di
ICCRI cui alla lettera del 2 agosto, ha argomentato e
concluso per la sussistenza, nel caso, del rifiuto da
parte di Enasarco di accettare la proposta di ICCRI,
ritenendo pertanto così il mancato perfezionamento del
contratto di fideiussione.
Tale statuizione è corretta.
8

E’ pacifico infatti nella giurisprudenza di questa Corte
(vedi le pronunce 13652/06, 863/92, 2581/90, tra le tante)
che l’obbligazione fideiussoria promana da un contratto
unilaterale con obbligazioni a carico di una sola parte,

risultante, nella sua configurazione, dalla proposta del
fideiussore non rifiutata dal creditore e non richiedente,
quindi, perché si perfezioni, l’accettazione espressa di
quest’ultimo;art.1933 c.c.); ne consegue pertanto che il
mancato rifiuto incide sulla conclusione del contratto, e
non sul piano dell’efficacia dello stesso.
Ciò posto, si rileva che Enasarco ha prospettato i due
primi motivi facendo valere una ricostruzione dei rapporto
ICCRI-Enasarco isolatamente considerato, mentre, al
contrario, dalla sentenza risulta che i rapporti tra dette
parti sono stati “mediati” dall’intervento di Edinim,
tanto che, in tesi della stessa Enasarco, in sede di
stipula del 3 agosto 1993, da Edinim veniva trattenuto
l’originale per l’integrazione richiesta per il periodo
novennale e sempre da Edinim veniva trasmessa ad Enasarco
via fax il 30 dicembre 1993 la copia della dichiarazione
fideiussoria. Alla stregua di detta ricostruzione, è
pertanto artificiosa la doglianza relativa
all’accertamento della Corte del merito del rifiuto della
proposta di fideiussione alla stregua della valutazione di

9

elementi

estranei al rapporto fideiussorio e relativi

invece al diverso rapporto Edinim-Enasarco.
E’ altresì nel merito non corretta l’argomentazione della
ricorrente sotto altro profilo, nel postulare che già con

la consegna della copia della dichiarazione in oggetto si
sarebbe perfezionato il contratto.
Ed infatti, perfeziona l’obbligazione del dichiarante, se
non rifiutata,
che

costituisca

la conoscenza determinata dal proponente
la

manifestazione

della

volontà

contrattuale, rivolta al destinatario, e che può essere
trasmessa anche a mezzo di altro soggetto, ma deve
riguardare lo stesso oggetto della trasmissione effettuata
dal proponente, per esprimerne la volontà, e quindi
l’originale della dichiarazione del proponente, e non una
copia, inidonea a determinare la manifestazione della
volontà della proponente rivolta alla destinataria.
2.2.- Il terzo motivo presenta profili di inammissibilità.
Va rilevato che la Corte d’appello ha fatto riferimento
alla trasmissione via fax del 30/12/1993 della lettera
fideiussoria in data 2 agosto a pag.4 sub n.6 della
sentenza, ma a tale circostanza la stessa non ha
attribuito alcun rilievo specifico nell’argomentazione
posta a base della decisione, né sulla stessa si è
pronunciata, sì che non può ritenersi che con detto mero
riferimento la Corte del merito abbia inteso ritenere
10

l’efficacia a tale data della dichiarazione in oggetto e
la relativa conoscenza da parte di Enasarco.
Non è pertanto neppure configurabile il vizio di
contraddittorietà denunciato.

Ove infine si volesse ritenere che la parte abbia inteso
far valere il difetto di motivazione per non avere il
Giudice di merito valutato il nuovo invio della
dichiarazione fideiussoria il 30/12/93, si tratterebbe di
questione nuova (perfezionamento della fideiussione il
30/12/93), neppure invero ricavabile dal momento di
sintesi come formulato.
2.3.-

Il

quarto

motivo

presenta

dei

profili

di

inammissibilità.
Come costantemente affermato da questa Corte, spetta al
giudice di merito valutare l’opportunità di fare ricorso
alle presunzioni semplici, individuare i fatti da porre a
fondamento del relativo processo logico e valutarne la
rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di
fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato
di legittimità, dovendosi tuttavia rilevare che la censura
per vizio di motivazione in ordine all’utilizzo o meno del
ragionamento presuntivo non può limitarsi ad affermare un
convincimento diverso da quello espresso dal giudice di
merito, ma deve fare emergere l’assoluta illogicità e
contraddittorietà del ragionamento decisorio, restando
11

peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un
elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso
esame di un punto decisivo (in termini, Cass. 8023/2009 e
sul principio, Cass. 27162/09, 18119/08, 15489/07).

Ed è proprio denunciando l’omesso esame di un elemento
probatorio, risalente, in tesi aldoc. indicato come 2/2
allegato alle note di primo grado del 14/3/95, che
Enasarco vorrebbe ottenere l’annullamento della pronuncia,
nel

resto

limitandosi

inammissibilmente,

una

a

del

pari

interpretazione

alla

prospettare,

diversa

stregua del detto unico elemento documentale.
2.4.- Il quinto motivo è inammissibile, limitandosi la
parte a far valere una diversa interpretazione a fronte di
quella argomentata dalla Corte d’appello in modo congruo e
logicamente sviluppato sul piano logico giuridico.
La Corte del merito ha motivato la propria statuizione
collegando elementi probatori desunti dalla mancata
menzione della garanzia nella scrittura del 3 agosto e
dalla

riconsegna

dell’originale

della

dichiarazione

fideiussoria al debitore principale, invocando altresì a
riprova della bontà della propria ricostruzione la lettera
di Enasarco del 23 marzo 1994.
2.6.- Il sesto motivo è, per quanto di seguito rilevato,
inammissibile.

12

Enasarco, senza peraltro specificare quale o quali canoni
interpretativi sarebbero stati violati dalla Corte del
merito nelle specifiche argomentazioni
adottate,

dalla stessa

si è limitato a riproporre una diversa

interpretazione della lettera Enasarco del 23/3/94,
rispetto a quella adottata dalla Corte d’appello.
Orbene, è principio consolidato, che le censure relative
alla interpretazione del contratto come offerta dal
Giudice del merito possono essere prospettate solo sotto
il profilo della mancata osservanza dei criteri legali di
ermeneutica

contrattuale

e

della

insufficienza

o

contraddittorietà della motivazione, mentre la semplice
contrapposizione

dell’interpretazione

proposta

dal

ricorrente rispetto a quella accolta nella sentenza
impugnata non rileva ai fini dell’annullamento di questa;
la denuncia della violazione delle regole di ermeneutica e
la denuncia di vizio di motivazione esigono infatti la
specifica indicazione del modo attraverso il quale si è
realizzata detta violazione e delle ragioni dell’obiettiva
deficienza o contraddittorietà del ragionamento del
Giudice, non potendo le censure risolversi nella mera
contrapposizione di un’interpretazione diversa da quella
criticata(tra le più recenti, vedi le pronunce 6641/2012,
23635/2010 e 10554/2010).
2.6.- Il settimo motivo è inammissibile.
13

La Corte del merito, a pag. 5-6 della pronuncia , ha
argomentato alla stregua della circostanza sottesa alla
prova testimoniale reiterata in subordine da Enasarco, di
talchè la doglianza non è neppure prospettabile.

Le

spese

del

giudizio,

liquidate

come

in

dispositivo,seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso; condanna la ricorrente al
pagamento delle competenze, liquidate in euro 15.000,00,
oltre euro 200,00 per esborsi; oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, in data 17 gennaio 2013

Il Consigliere est.

3.1.- Conclusivamente, va respinto il ricorso.

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