Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3405 del 11/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 11/02/2021, (ud. 24/11/2020, dep. 11/02/2021), n.3405

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9456-2019 proposto da:

L.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIOVANNI PEZZOLLA;

– ricorrente –

contro

ALICA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato EDUARDO GIULIANI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 133/2018 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 03/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ALFONSINA

DE FELICE.

 

Fatto

RILEVATO

che:

la Corte d’appello di Potenza ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da L.M. avverso la sentenza del Tribunale della stessa città, che aveva stabilito l’insussistenza del rapporto di lavoro subordinato con la società Alica s.r.l. e negato all’appellante il diritto ad ottenere dalla stessa la corresponsione delle voci retributive rivendicate, a vario titolo, per Euro 23.310, 49;

la Corte territoriale ha affermato che L.M. si era limitato a riproporre una ricognizione degli indicatori sintomatici della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, senza offrire, in concreto, la prova degli elementi rivelatori della asserita propria dipendenza dalla Alica s.r.l.;

l’inammissibilità, secondo la Corte potentina, fondava sul contrasto dell’atto di appello proposto dal L. rispetto all’art. 348 bis c.p.c., scaturito dalla riforma del 2012 (D.L. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134), la quale ha inteso porre a carico dell’appellante un preciso onere processuale, consistente nell’offrire un motivato e provato progetto alternativo di risoluzione della controversia, pur nei limiti oggettivi consentiti dal grado di giudizio, previa indicazione della sua effettiva rilevanza ai fini della risoluzione della controversia;

la cassazione della sentenza è domandata da L.M. sulla base di un unico motivo;

la società Alica s.r.l. ha depositato controricorso;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il ricorrente deduce “Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia”; il motivo lamenta l’erroneità della sentenza gravata là dove la stessa ha stabilito che l’atto di appello non ha aggredito i punti salienti della decisione di prime cure, non ha evidenziato errori o omissioni di valutazione delle prove e non ha offerto una lettura alternativa di queste idonea a ribaltare gli esiti del primo giudizio; contesta l’affermazione della Corte d’appello secondo cui l’atto di appello non avrebbe contenuto la prova della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato;

va preliminarmente rilevata la tardività del controricorso: il ricorso per cassazione risulta infatti notificato alla Alica s.r.l., a mezzo di posta elettronica certificata, in data 4/3/2019; il controricorso è stato invece avviato per la notifica a mezzo del servizio postale in data 17/5/2019, e dunque ben oltre il termine previsto dall’art. 370 c.p.c.;

il ricorso è inammissibile per assenza di specificità;

parte ricorrente non trascrive nè produce l’atto introduttivo del giudizio d’appello dal quale poter evincere la correttezza della propria prospettazione;

a tal proposito è opportuno ribadire il pacifico orientamento di questa Corte il quale, proprio al fine di sottolineare la centralità del principio di specificità nel giudizio di legittimità, afferma che, per superare il vaglio di ammissibilità, il ricorso per cassazione deve contenere in sè tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi od atti attinenti al pregresso giudizio di merito (cfr. Cass. n. 27209 del 2017; Cass. n. 12362 del 2006);

in definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile, senza provvedere sulle spese, vista la tardività del controricorso;

in considerazione dell’esito del giudizio, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 24 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2021

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