Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34048 del 19/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 19/12/2019, (ud. 20/02/2019, dep. 19/12/2019), n.34048

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Lui – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. DINAPOLI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 21896/2014 R.G. proposto da:

Ambrosio s.r.l. con sede in San Giuseppe Vesuviano via Giuliani n. 8,

rappresentata e difesa dall’Avv. Aniello Chieffo, giusta procura a

margine del ricorso, elettivamente domiciliata presso l’avv. Antonio

Trulio (studio Morandini) in Roma, via Flaminia n. 79;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle dogane e dei monopoli in persona del Direttore generale

pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n.

12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio

n. 743/38/2014, depositata l’11 febbraio 2014.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 20 febbraio 2019

dal Cons. Marco Dinapoli.

Udito il Pubblico Ministero, che ha concluso per l’accoglimento del

primo motivo di ricorso.

Uditi gli l’Avv.ti delle parti costituite che hanno concluso

riportandosi alle richieste scritte di cui ai rispettivi atti.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Letto il ricorso per cassazione presentato, per quattro motivi, dalla Ambrosio s.r.l., avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 743/38/2014 depositata l’11 febbraio 2014, che, in riforma della sentenza di primo grado, ha accolto l’appello dell’Agenzia delle dogane in relazione alla impugnazione dell’avviso di rettifica dell’accertamento doganale n. 28407/2010 emesso dalli Ufficio doganale di Roma per il valore di Euro 209.696,63 a titolo di differenza accertata per i dazi doganali all’importazione (oltre interessi e sanzioni) per gli anni 2004 e 2005, nel presupposto che la Ambrosio s.r.l., titolare di titoli Agrim validi per usufruire di dazi agevolati, li avesse indebitamente utilizzati quale soggetto fittiziamente interposto fra il cedente estero ed il reale importatore nazionale, s.p.a. Chiquita Italia, al solo scopo di consentire a quest’ultima di fruire di dazi agevolati sull’importazione delle banane)

2. – Considerato che la ricorrente, che ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata con ogni consequenziale provvedimento, con il primo motivo lamenta la violazione del D.P.R. n. 43 del 1973, artt. 3 e 6, del D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 11 e del D.Lgs. n. 300 del 1990, art. 66, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè la sentenza impugnata avrebbe erroneamente ritenuto sussistente la competenza per territorio dell’Ufficio doganale di Roma, emittente l’avviso, nonostante l’espressa avversa eccezione formulata dalla ricorrente, in favore di quella dell’Agenzia doganale di Salerno, ove avevano avuto luogo le operazioni doganali contestate;

3.- Rilevato che con i rimanenti tre motivi di ricorso la Ambrosio s.r.l. lamenta vizi di motivazione della sentenza impugnata, che avrebbe omesso di pronunziare su tutte le censure da essa mosse nel giudizio di appello, con conseguente violazione dell’art. 112 c.p.c., art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, e art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

4.- Letto il controricorso dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, che ha sostenuto l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso avverso.

5.- Letta la memoria scritta del Pubblico Ministero, che ha chiesto l’accoglimento del primo motivo di ricorso, ritenendolo fondato, e la decisione del giudizio nel merito, con accoglimento del ricorso originario;

6.- ritenuto preliminarmente che, in applicazione del principio della “ragione più liquida” desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. (Cass. Sez. U. 8 maggio 2014 n. 9936; Cass. 18 novembre 2016 n. 23531; Cass. 17 marzo 2015 n. 5264) sia opportuno privilegiare le questioni di più agevole soluzione, idonee a definire il giudizioi

7.- -Ritenuto che il primo motivo di ricorso sia fondato, in continuità con le decisioni già adottate sul punto dalla Corte, che hanno ritenuto consentito l’accentramento presso un unico ufficio doganale delle pratiche relative alla revisione degli accertamenti effettuati da uffici diversi, in base ad un’interpretazione estensiva del D.P.R. n. 43 del 1973, art. 6, solo in presenza di un apposito e motivato provvedimento del capo dell’unità territoriale sovraordinata, trattandosi di deroga al criterio generale secondo cui per l’accertamento delle violazioni doganali è territorialmente competente l’autorità presso la quale è sorta l’obbligazione tributaria (Cass. Sez. V, 22 dicembre 2017 n. 30810);

7.1-ilevato che nel caso in esame è pacifico che le operazioni di importazione sono state effettuate dagli Uffici doganali di Salerno, che sarebbero stati pertanto territorialmente competenti per la loro revisione, mentre non è stata neanche prospettata l’esistenza di un provvedimento di deroga disposto dal competente dirigente in favore degli Uffici doganali di Roma, che hanno emesso l’atto impugnato)

8.- Ritenuto pertanto che l’avviso di rettifica originariamente impugnato sia stato emesso da un Ufficio doganale territorialmente incompetente, contrariamente a quanto deciso dalla sentenza impugnata, che deve essere pertanto annullata, con assorbimento dei rimanenti motivi di ricorso, che sarebbe inutile esaminare nel dettaglio,’

9.- Ritenuto, infine, che la causa possa essere decisa nel merito, senza necessità di un giudizio di rinvio, in mancanza di ulteriori accertamenti in fatto da effettuare, con l’accoglimento del ricorso originariamente proposto dalla Ambrosio s.r.l., e conseguente condanna dell’Agenzia delle dogane al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i rimanenti, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario della Ambrosio s.r.l. e condanna l’Agenzia delle dogane e dei monopoli al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 7.200 (settemiladuecento) complessivi.

Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 19dicembre 2019

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