Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34047 del 19/12/2019

Cassazione civile sez. I, 19/12/2019, (ud. 13/11/2019, dep. 19/12/2019), n.34047

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso n. 15232/2014 r.g. proposto da:

I.G.M., (cod. fisc. (OMISSIS)), in proprio e nella

qualità di titolare della ditta MGI SERVICE di I.G. e

I.N. (cod. fisc. (OMISSIS)), tutti rappresentati e

difesi, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso,

dall’Avvocato Marco Talarico, con cui elettivamente domiciliano in

Roma, Viale Carso n. 23, presso lo studio dell’Avvocato Arturo

Salerni.

– ricorrenti –

contro

FALLIMENTO I. s.r.l., (cod. fisc. P.Iva (OMISSIS)), in persona

del curatore fallimentare legale rappresentante pro tempore Avv.

Antonella Delfina, rappresentato e difeso, giusta procura speciale

apposta in calce al controricorso, dall’Avvocato Marcello Colloca,

con il quale elettivamente domicilia in Roma, alla Via Gian Giacomo

Porro n. 8, presso lo studio dell’Avvocato Simona Capriolo.

– controricorrente –

avverso l’ordinanza del Tribunale di Vibo Valentia, depositata in

data 2 aprile 2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/11/2019 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

Fatto

RILEVATO

1. che il Tribunale di Vibo Valentia ha dichiarato inammissibile e comunque infondato il reclamo L. Fall., ex art. 26, proposto da I.N. e I.G. avverso il provvedimento emesso dal giudice delegato di diniego della richiesta di restituzione, per le vie brevi, L. Fall., ex art. 26, di alcuni beni mobili di asserita proprietà dei ricorrenti;

2. che il Tribunale ha ritenuto, in via preliminare, inammissibile il reclamo L. Fall., ex art. 26, avanzato dagli odierni ricorrenti (i quali erano carenti, peraltro, della relativa legittimazione ad agire), perchè la richiesta di restituzione avrebbe potuto essere utilmente coltivata in sede di verifica dello stato passivo, ai sensi della L. Fall., art. 103; e che il tribunale, esaminando tuttavia nel merito le doglianze dei reclamanti, ha evidenziato l’infondatezza della censura sollevata da quest’ultimi, in ordine alla mancanza di motivazione del provvedimento impugnato le cui argomentazioni erano ricavabili dal rinvio al parere negativo del curatore fallimentare, da ritenersi, peraltro, elemento costitutivo indispensabile per realizzare la restituzione del bene con la procedura semplificata prevista dalla L. Fall., art. 87 bis; che il tribunale ha inoltre osservato, in ordine al regime probatorio applicabile al caso di specie, che la deroga alla disciplina normativa di cui alla L. Fall., artt. 52 e 103, testualmente stabilita dall’art. 87 bis L. Fall., opera sul piano strettamente processuale, sicchè dovevano ritenersi applicabili, anche al regime della prova regolante la procedura semplificata in esame, i limiti di cui all’art. 621 c.p.c., con la conseguenza che la dimostrazione della proprietà dei beni mobili, di cui si chiedeva la restituzione, doveva essere fornita tramite l’allegazione di prova scritta avente data certa anteriore al fallimento, come tale opponibile al curatore ex art. 2704 c.c., prova che non era stata fornita nel caso di specie;

3. che l’ordinanza, pubblicata il 2 aprile 2014, è stata impugnata da I.N. e I.G. con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., affidato a cinque motivi, cui la curatela fallimentare ha resistito con controricorso.

4. che il collegio, stante la novità e la rilevanza delle questioni dedotte, ritiene opportuno che la causa sia discussa all’udienza pubblica.

P.Q.M.

rinvia la causa alla pubblica udienza.

Così deciso in Roma, il 13 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2019

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