Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34045 del 19/12/2019
Cassazione civile sez. I, 19/12/2019, (ud. 24/10/2019, dep. 19/12/2019), n.34045
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. PACILLI Giuseppina Anna Rosaria – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 17142/2018 proposto da:
O.L., rappresentato e difeso dall’avvocato MARCELLO BISCOSI e
domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di LECCE, depositata il 07/05/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
24/10/2019 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Con decreto del 7.5.2018 notificato in pari data il Tribunale di Lecce respingeva il ricorso interposto da O.L., ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza di protezione internazionale emesso dalla Commissione territoriale di Lecce in data 28.9.2017, notificata il 7.10.2017.
Propone ricorso per la cassazione della decisione di rigetto l’ O. affidandosi a quattro motivi.
Il Ministero dell’interno, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 8, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, perchè il Tribunale avrebbe deciso senza esaminare alcuno dei documenti formati o acquisiti nella precedente fase amministrativa. Poichè infatti il Ministero non si era costituito in giudizio, detti documenti non erano materialmente confluiti nel fascicolo processuale, in violazione di quanto previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 8.
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, comma 9-bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 perchè il Tribunale ha assunto la propria decisione senza tener conto delle informazioni sul Paese di provenienza che la Commissione territoriale avrebbe dovuto fornirgli in uno alla documentazione acquisita e formata in sede amministrativa.
Con il terzo motivo il ricorrente lamenta l’erronea applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 14, perchè il Tribunale avrebbe ritenuto inattendibile il racconto del richiedente la protezione, senza tuttavia aver potuto verificare se quanto riportato nel provvedimento reiettivo della Commissione territoriale oggetto di impugnazione corrispondesse effettivamente alle risultanze del verbale di audizione del medesimo richiedente.
L’esame delle predette censure postula l’accesso al fascicolo di ufficio, al fine di verificare se effettivamente il giudizio di merito si sia svolto in assenza dei documenti relativi alla precedente fase amministrativa svolta dinanzi la Commissione territoriale.
P.Q.M.
la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo mandando alla cancelleria di disporre l’acquisizione del fascicolo di ufficio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 24 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2019