Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34044 del 19/12/2019

Cassazione civile sez. I, 19/12/2019, (ud. 24/10/2019, dep. 19/12/2019), n.34044

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. PACILLI Giuseppina A. R. – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26753/2018 proposto da:

D.H., elettivamente domiciliato in Brindisi, V.le Duca

degli Abruzzi 26, presso lo studio dell’avv. Marcello Biscosi che lo

rappresenta e difende per procura speciale in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO dell’INTERNO, (CF (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in

Roma, Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura dello Stato che lo

rappresenta e difende ex lege;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di LECCE n. 1830 depositato il

6/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/10/2019 dal consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA.

Fatto

RILEVATO

che:

p. 1. D.H., n. a (OMISSIS), ha proposto tre motivi di ricorso per la cassazione del decreto n. 1830/18 del 6 agosto 2018, con il quale il Tribunale di Lecce – Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea – ha respinto il ricorso da lui proposto avverso la decisione della competente Commissione Territoriale di rigetto della sua istanza di protezione internazionale: status di rifugiato o, in subordine, protezione sussidiaria o permesso di soggiorno per motivi umanitari.

p. 2. Il Tribunale ha preliminarmente disatteso, stante la mancata allegazione di elementi di novità e la esauriente disamina da parte della Commissione Territoriale, l’istanza del difensore di audizione del richiedente, nonostante la mancata videoregistrazione del colloquio in fase amministrativa.

p. 3. Il ricorrente ripropone in questa sede (primo e secondo motivo di ricorso) la questione della necessaria audizione, pur in caso di decisione conseguente ad udienza, del richiedente, quale condizione essenziale del giudizio di attendibilità e dell’esercizio del diritto di difesa.

p. 4. Si ritiene che, pur in presenza di vari precedenti di legittimità sul punto (Cass. n. 17717/18; 5973/19; 2817/19 ed altre), la questione potenzialmente dirimente – sia meritevole di essere riconsiderata previa trattazione in pubblica udienza.

P.Q.M.

– V.ti gli artt. 380 bis e 380 bis 1 c.p.c.;

– Rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 24 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA