Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34043 del 19/12/2019

Cassazione civile sez. I, 19/12/2019, (ud. 23/10/2019, dep. 19/12/2019), n.34043

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 32087/2018 proposto da:

O.N.I., elettivamente domiciliato in Roma P.za

Apollodori n. 26, presso lo studio dell’avvocato Antonio Filardi,

rappresentato e difeso dall’avvocato Antonella Zotti, in forza di

procura speciale allegata al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS), Prefettura Avellino;

– intimato –

avverso l’ordinanza del GIUDICE DI PACE di AVELLINO, depositata il

17/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/10/2019 dal Consigliere Dott. Irene SCORDAMAGLIA;

La Corte,

Fatto

CONSIDERATO

– che O.N.I., cittadino nigeriano, ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del 7 settembre 2018, con la quale il Giudice di Pace di Avellino ha respinto il ricorso in opposizione presentato nel suo interesse avverso il decreto di espulsione dal territorio nazionale emesso nei suoi confronti dal Prefetto di Avellino in data 28 giugno 2018, articolando quattro motivi, con i quali denuncia:

ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l’omesso esame del motivo di opposizione relativo all’essere la copia del decreto di espulsione notificatagli priva dell’attestazione di conformità all’originale;

ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13 essendo stata omessa, nel giudizio celebratosi dinanzi al Giudizio di pace, la sua audizione;

ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti: segnatamente il passaggio in giudicato della decisione in punto di diniego nei confronti dello straniero opponente della protezione internazionale, atteso che la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 1 febbraio 2018, emanata nella vigenza della disciplina anteriore a quella introdotta dal D.L. 17 febbraio 2017, n. 13 convertito con modificazioni nella L. 13 aprile 2017, n. 46 alla data di emanazione del decreto di espulsione era ancora impugnabile, tanto vero che avverso la stessa, in data 31 agosto 2018, era stato proposto ricorso per cassazione;

ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 3, e dell’art. 24 Cost., in ragione della mancata della mancata previsione della sospensione dell’efficacia esecutiva del decreto di espulsione per consentire all’espulso di difendersi partecipando personalmente al giudizio di opposizione celebrato dinanzi al Giudice di pace;

rilevato:

– che nulla risulta dal provvedimento impugnato in ordine all’audizione del ricorrente, asseritamente preterita;

– che è necessario il controllo del verbale dell’udienza svoltasi dinanzi al Giudice di Pace di Avellino, onde verificare se l’opponente abbia fatto richiesta di audizione, atteso il principio di diritto secondo il quale il giudice deve in ogni caso sentire l’interessato (Sez. 1, n. 6996 del 13/04/2004, Rv. 572017 – 01; Sez. 1, n. 15413 del 05/12/2001, Rv. 550901 – 01);

– che, all’uopo, s’impone l’acquisizione del fascicolo d’ufficio, non trasmesso.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo l’acquisizione del fascicolo d’ufficio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 23 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2019

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