Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34041 del 19/12/2019
Cassazione civile sez. I, 19/12/2019, (ud. 02/10/2019, dep. 19/12/2019), n.34041
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 12682/2014 proposto da:
L.M.S., in proprio e quale avente causa di
B.M., elettivamente domiciliata in Roma, Largo Maresciallo Diaz n.
22, presso lo studio dell’avvocato Valenzi Fabrizio, rappresentata e
difesa dall’avvocato Alfano Sergio, giusta procura in calce al
ricorso;
– ricorrente –
contro
Comune Terme Vigliatore;
– intimato –
avverso la sentenza n. 258/2013 della CORTE D’APPELLO di MESSINA, del
04/04/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
02/10/2019 dal cons. Dott. PARISE CLOTILDE.
Fatto
RILEVATO
CHE:
1) Con sentenza n. 258/2013 depositata il 4-4-2013 la Corte d’appello di Messina ha determinato in Euro 52.119,87 l’indennità di espropriazione e in Euro 4.690,79 quella di occupazione legittima, oltre interessi legali come specificato nella motivazione della stessa sentenza, dovute dal Comune di Terme Vigliatore a B.M. e L.M.S. per l’espropriazione e l’occupazione dei terreni di cui al decreto di esproprio in data 9/7/2002. La Corte territoriale ha dato atto di condividere la valutazione effettuata in base alla seconda C.T.U. avendo riguardo alle caratteristiche reali ed effettive dell’area ablata, il cui valore venale era stato determinato dal C.T.U. in Euro104.205,75. La Corte d’appello ha altresì affermato che il C.T.U. non aveva tenuto conto del vincolo preordinato all’esproprio per la realizzazione di una strada pubblica come da programma di fabbricazione approvato nel 1981 e come da P.R.G. adottato il 9-3-2000 e approvato il 17/7/2002, con destinazione delle aree espropriate a zona B2, in quanto irrilevante ai fini del calcolo delle due indennità.
2) Avverso questa sentenza, L.M.S., in proprio e quale avente causa di B.M., in quanto assuntrice del fallimento di quest’ultimo, propone ricorso, che è affidato ad un unico motivo ed è stato notificato presso lo studio dell’avv. Rosa Nastasi, difensore che si assume subentrato nel corso del giudizio di merito al precedente avv. Felice Recupero. Il Comune di Terme Vigliatore è rimasto intimato.
3) Ai fini della decisione, onde verificare la ritualità della notifica del ricorso, non risultando dall’intestazione della sentenza impugnata la dedotta sostituzione del difensore domiciliatario del Comune di Terme Vigliatore, si rende necessario acquisire il fascicolo d’ufficio del giudizio svoltosi avanti alla Corte d’appello di Messina (R.G. n. 860/2002).
P.Q.M.
La Corte manda alla Cancelleria per l’acquisizione del fascicolo d’ufficio del giudizio svoltosi avanti alla Corte d’appello di Messina (R.G. n. 860/2002) e rinvia a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione Prima civile, il 2 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2019