Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34040 del 12/11/2021

Cassazione civile sez. lav., 12/11/2021, (ud. 09/03/2021, dep. 12/11/2021), n.34040

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10193-2016 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134,

presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, rappresentata e

difesa dall’avvocato GAETANO GRANOZZI;

– ricorrente –

contro

C.D., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato FERDINANDO SALMERIE, e dall’avv. GIOVANNI

MUSOLINO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1705/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 12/02/2016 R.G.N. 1628/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/03/2021 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

Con ricorso al Tribunale di Reggio Calabria, C.D. esponeva: – di essere dipendente di Poste Italiane Spa dal 22.2.1988 con la qualifica di operatore di esercizio, poi inquadrato nell’Area Operativa, dal dicembre 1994 con compiti di carico e scarico delle merci dai furgoni in locali privi di luce naturale e areazione; nell’espletamento delle dette mansioni era sottoposto a notevoli sforzi fisici sia per la gran mole di lavoro da smaltire sia perché gli impianti di salita ai piani superiori (montacarichi e ascensori) erano spesso guasti, onde era costretto a trasportare manualmente i plichi da smistare; – il (OMISSIS), mentre trasportava i plichi postali attraverso le scale veniva colpito da “infarto miocardio acuto di sede anteriore, esteso, complicato da trombosi endoapicale”, da ricondurre causalmente agli sforzi fisici conseguenti all’attività lavorativa svolta; – da allora le sue condizioni fisiche erano precarie.

Chiedeva quindi la condanna della società datrice al risarcimento dei danni biologico, morale e alla capacità lavorativa specifica.

Il Tribunale rigettava il ricorso con sentenza del 30.6.2004, confermata dalla Corte d’appello di Reggio Calabria.

In particolare, la Corte d’Appello respingeva il gravame proposto dal C. sul presupposto che la rinnovata consulenza medico legale avesse escluso il nesso di causalità tra l’infarto subito e le condizioni di lavoro.

2. Tale decisione veniva impugnata dal lavoratore davanti alla Corte di Cassazione che, con sentenza del n. 16832/13, l’annullava affermando che: “nell’escludere la sussistenza del nesso causale, il giudice di appello non ha tenuto conto che, come risulta dalla relazione di consulenza trascritta in ricorso, il c.t.u. ha riferito (anche) che “il peso derivante dall’attività lavorativa ha potuto contribuire, in una certa misura, alla manifestazione dello stato patologico”,che è da escludere un nesso di causalità tra la patologia da cui il periziato è affetto e l’attività lavorativa prestata. E’ invece verosimile ritenere che esista un nesso di concausalità”; che l’infarto da cui è stato colpito il ricorrente gli ha procurato un danno pari al 55%; che doveva condividersi quanto affermato dal c.t.u., e cioè che era ” attribuibile al datore di lavoro una responsabilità pari al 15% del danno totale.”

Tali affermazioni, lungi dall’escludere il nesso causale tra l’attività lavorativa (scarico e trasporto di pesanti sacchi di posta, spesso utilizzando le scale) e la patologia riscontrata, aveva indotto l’ausiliare a ritenere sussistente “un nesso di concausalità” tra l’attività lavorativa e l’infarto.

La sentenza veniva dunque cassata con rinvio alla Corte d’appello di Catanzaro, affinché procedesse al riesame della controversia, tenendo conto che, come più volte affermato dalla S.C. (cfr., fra le altre, Cass. 4 giugno 2008 n. 14770; Cass. 17 giugno 2011 n. 13361), nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, trova diretta applicazione la regola contenuta nell’art. 41 c.p., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell’equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta l’efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell’evento, mentre solamente se possa essere con certezza ravvisato l’intervento di un fattore estraneo all’attività lavorativa, che sia di per sé sufficiente a produrre l’infermità tanto da far degradare altre evenienze a semplici occasioni, deve escludersi l’esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge.

Riassunto il giudizio, con sentenza depositata il 12.2.16, la Corte d’appello accoglieva parzialmente il gravame e, in riforma della sentenza impugnata, condannava Poste Italiane al pagamento di Euro 546.819, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 1.1.15 sino al soddisfo, valutata l’accertata nocività delle condizioni di lavoro, l’esistenza del nesso causale; valutata la responsabilità della società nella indicata misura del 15%, applicate le tabelle di danno adottate dal Tribunale di Milano.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la società Poste Italiane, affidato ad unico motivo, cui resiste il C. con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

La ricorrente Poste denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1218,1223,2087 e 2697 c.c. per avere la sentenza impugnata ritenuto che, una volta accertata la responsabilità del datore di lavoro ed il nesso causale tra questa e l’evento dannoso, il risarcimento dell’intero danno non patrimoniale conseguisse automaticamente, senza attribuire alcun rilievo alle accertate preesistenti patologie incidenti sul danno reclamato. In particolare lamenta che la Corte di merito avrebbe dovuto limitare il danno in base alla differenza tra lo stato di invalidità complessivamente presentato dal danneggiato dopo l’evento e l’invalidità pregressa.

Il ricorso è infondato.

Deve pregiudizialmente rilevarsi che l’eccezione di nullità del ricorso per difetto di procura è infondata, questa risultando a margine del presente ricorso.

Per il resto si osserva.

Come evidenziato dalla pronuncia di legittimità rescindente, la questione non può certo porsi nei termini differenziali di danno (preesistente e successivo all’evento) ora proposti dalla società, bensì di incidenza causale o concausale dell’evento.

Il giudice del rinvio ha fatto corretto uso del principio di cui all’art. 41 c.p. e del principio di diritto espresso dalla Corte rescindente.

Tanto più che secondo i più recenti arresti di legittimità (cfr. Cass. n. 8995/15, Cass. n. 30521/19) dovrebbe escludersi che, a fronte di una sia pur minima incertezza sulla rilevanza di un eventuale contributo concausale di un fattore naturale (qual che esso sia), possa legittimamente dipanarsi un ragionamento probatorio “semplificato” che conduca ipso facto ad un frazionamento della responsabilità, da compiersi addirittura in via equitativa (con conseguente, costante e proporzionale ridimensionamento del quantum risarcitorio)”. Pertanto, richiamando la bontà dell’orientamento tradizionale, la pronuncia ora richiamata ha osservato che eventuali “correttivi alle tradizionali strutture del principio causale puro (dell’all or nothing), non richiedono né consentono la formulazione di una regola contrapposta a quella da lungo tempo sancita da questa Corte, e non esigono né postulano l’approdo ad una regola ispirata al modello della causalità proporzionale in salsa equitativa. Onde va riaffermato il principio secondo il quale, essendo la comparazione fra cause imputabili a colpa/inadempimento e cause naturali esclusivamente funzionale a stabilire, in seno all’accertamento della causalità materiale, la valenza assorbente delle une rispetto alle altre, non può operarsi una riduzione proporzionale in ragione della minore gravità dell’apporto causale (e non della colpa, come erroneamente e tralaticiamente affermato) del danneggiante, in quanto una comparazione del grado di incidenza eziologica di più cause concorrenti può instaurarsi soltanto tra una pluralità di comportamenti umani colpevoli, ma non tra una causa umana imputabile ed una concausa naturale non imputabile”, in quanto, non essendo stata provata l’esistenza di un fattore naturale in grado di escludere del tutto il nesso di causa, si deve affermare che l’autore del danno non ha fornito la prova della propria esclusione di responsabilità, ed è quindi da ritenere colpevole per l’intero (Cass. n. 8995/15).

Nello stesso senso cfr. Cass. n. 30521/19, secondo cui in materia di rapporto di causalità nella responsabilità civile, in base ai principi di cui agli artt. 40 e 41 c.p., qualora le condizioni ambientali od i fattori naturali che caratterizzano la realtà fisica sulla quale incide il comportamento imputabile dell’uomo siano sufficienti a determinare l’evento di danno indipendentemente dal comportamento medesimo, l’autore dell’azione o della omissione resta sollevato, per intero, da ogni responsabilità dell’evento, non avendo posto in essere alcun antecedente dotato in concreto di efficienza causale; ove, invece, quelle condizioni non possano dare luogo, senza l’apporto umano, all’evento di danno, l’autore del comportamento imputabile è responsabile per intero di tutte le conseguenze da esso scaturenti secondo normalità, non potendo, in tal caso, operarsi una riduzione proporzionale in ragione della minore gravità della sua colpa, poiché una comparazione del grado di incidenza eziologica di più cause concorrenti può instaurarsi soltanto tra una pluralità di comportamenti umani colpevoli, ma non tra una causa umana imputabile ed una concausa naturale non imputabile. Ne consegue che, a fronte di una sia pur minima incertezza sulla rilevanza di un eventuale contributo “concausale” di un fattore naturale (quale che esso sia), non è ammesso, sul piano giuridico, affidarsi ad un ragionamento probatorio “semplificato”, tale da condurre “ipso facto” ad un frazionamento delle responsabilità in via equitativa, con relativo ridimensionamento del “quantum” risarcitorio.

Il ricorso deve essere pertanto rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 7.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a., da distrarsi in favore degli avv. Salmeri e Musolino. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 9 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2021

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