Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3404 del 13/02/2018


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Cassazione civile, sez. III, 13/02/2018, (ud. 04/10/2017, dep.13/02/2018),  n. 3404

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza dell’8/10/2013 la Corte d’Appello di Ancona ha respinto i gravami interposti dai sigg. P.C. e M.L. (in via principale) e dai sigg. S.L. ed G.E. (in via incidentale) in relazione alla pronunzia Trib. Fermo 4/2/2008, di: a) rigetto della domanda proposta dal S. e dal G. in via di regresso o in subordine di surrogazione di pagamento di somme in forza di prestate fideiussioni; b) accoglimento della domanda di revocatoria ex art. 2901 c.c., del conferimento dell’immobile sito in (OMISSIS) in fondo patrimoniale proposta dai sigg. S. e G. nei confronti del P. e della M..

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il S. e il G. propongono ora ricorso per cassazione affidato a 2 motivi, illustrati da memoria.

Resistono con controricorso il P. e la M..

Con conclusioni scritte del 6/9/2017 il Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto l’accoglimento del 1^ motivo, con assorbimento del 2^.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1^ motivo i ricorrenti denunziano violazione degli artt. 954,1299,2041 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si dolgono che la corte di merito abbia rigettato la domanda di regresso erroneamente ritenendo che in ipotesi come nella specie di confideiussione il diritto di regresso spetti solo a chi ha pagato per l’intero, laddove siffatta condizione non è richiesta dall’art. 1954 c.c..

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono fondati e vanno accolti nei termini di seguito indicati.

Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, diversamente da quanto disposto all’art. 61, comma 2, L.F. nei rapporti interni tra i condebitori solidali cessa di operare il vincolo della solidarietà, imposta a garanzia e nell’interesse del creditore, e torna ad avere esclusiva rilevanza il principio della parzialità dell’obbligazione, e, pertanto, nel caso di parziale pagamento del debito solidale al condebitore solvente spetta l’azione di regresso ex art. 1299 c.c., nei confronti degli altri condebitori ove la somma pagata ecceda la sua quota nei rapporti interni, e nei limiti di tale eccedenza (v. Cass., 27/1/2009, n. 1955; Cass., 7/12/1998, n. 12366; Cass., 19/1/1984, n. 459), la ripartizione della somma cumulativamente azionata attenendo ai rapporti interni tra condebitori (cfr. Cass., 19/08/2009, n. 18406) e assumendo al riguardo rilievo il depauperamento del suo patrimonio oltre il dovuto e il corrispondente indebito arricchimento dei condebitori (v. Cass., 27/1/2009, n. 1955; Cass., 29/1/1998, n. 884).

Orbene, la corte di merito ha nell’impugnata sentenza invero disatteso il suindicato principio.

In particolare là dove ha affermato che in ipotesi come nella specie di confideiussione (la quale “implica l’esistenza di un collegamento tra le obbligazioni assunte dai singoli fideiussori, nel senso che costoro, mossi da un interesse comune, ed essendo ciascuno consapevole, nel momento in cui la presta, dell’esistenza delle altre fideiussioni, garantiscono congiuntamente anche se non necessariamente contestualmente – il medesimo debito ed il medesimo debitore”) “il diritto di regresso… spetta a colui che ha pagato per l’intero”, conseguentemente confermando la pronunzia del giudice di primo grado in quanto “il Tribunale, in ossequio a detti principi condivisi anche da questa Corte, ha rigettato la domanda sul rilievo della mancata sicura prova della totale estinzione dei debiti della GE.DI s.r.l.”.

Dell’impugnata sentenza, assorbito il 2^ motivo (con il quale i ricorrenti denunziano violazione degli artt. 1203,1946,1954 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dolendosi che la corte di merito abbia rigettato la domanda proposta in via subordinata – nell’appello incidentale – di surrogazione, erroneamente escludendone l’operatività in caso di confideiussione, laddove l’art. 1203 c.c., ha portata generale), s’impone pertanto la cassazione in relazione, con rinvio alla Corte d’Appello di Ancona, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo del suindicato disatteso principio applicazione.

Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione. Cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Ancona, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2018

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