Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3404 del 11/02/2011

Cassazione civile sez. I, 11/02/2011, (ud. 18/01/2011, dep. 11/02/2011), n.3404

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 28904-2006 proposto da:

Z.G. (c.f. (OMISSIS)), C.N. (C.F.

(OMISSIS)), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA LIBERO

LEONARDI 176, presso l’avvocato ALIFFI SILVIO, rappresentati e difesi

dall’avvocato CAMPISI ANTONINO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

T.R., TA.SI.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 242/2006 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 15/03/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/01/2011 dal Consigliere Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato A. CAMPISI che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE UMBERTO che ha concluso per l’inammissibilità in via

principale, in subordine rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto emesso in data 10.06.2004, il Tribunale per i Minorenni di Catania dichiarava lo stato di adottabilità dei minori Z. F. (nato il (OMISSIS)), Z.A. (nato il (OMISSIS)) e Z.M. (nato il (OMISSIS)), figli legittimi di Z.G. e C.N., genitori anche di altri due figli, R. (nato nel (OMISSIS)) ed I. (nata nel (OMISSIS)).

Avverso tale decreto i coniugi Z. – C. proponevano opposizione, respinta dal Tribunale per i minorenni di Catania con sentenza del 2.12.2004, contro la quale gli stessi proponevano appello, respinto, con sentenza in data 22.02.2006-15.03.2006, dalla Corte di appello di Catania, sezione famiglia e minori, previa anche acquisizione di una relazione aggiornata da parte del tutore dei minori, come dalla medesima Corte disposto il 5.10.2005, e l’audizione dello stesso all’udienza del 7.12.2005.

La Corte territoriale, richiamati anche noti principi sul tema, osservava e riteneva tra l’altro:

– che la procedura di adottabilità di F., A. e Z.M. e degli altri loro due fratelli R. ed I., era stata già aperta nel 1997, sulla base di una segnalazione inerente alle loro gravi condizioni di trascuratezza materiale e morale da parte dei genitori;

– che erano stati segnalati maltrattamenti inferti ai figli dalla madre, affetta da disturbi mentali, senza alcun intervento a difesa della prole, da parte del padre, completamente indifferente;

– che in favore dei genitori era stato disposto un sostegno terapeutico di cui, però, non avevano inteso fruire;

– che allontanati dall’ambiente familiare, i minori avevano mostrato segni di miglioramento fisico e psichico, sicchè la procedura era stata archiviata nel 1998;

– che il procedimento era stato riaperto nel 2000 a seguito di una nuova segnalazione di maltrattamenti e, dopo alterne vicende, il Tribunale per i minorenni, con provvedimento del 21.02.2002, aveva disposto l’allontanamento dei figli dalla famiglia, con diritto di visite da parte dei genitori, cui veniva prescritto di seguire un trattamento presso il DSM;

– che A. e M. erano stati collocati dai servizi sociali in semiconvitto e F., invece, in convitto;

– che all’epoca l’ente affidatario aveva giudicato penalizzante il drastico allontanamento dei figli dai genitori;

– che nell’ottobre del 2002 la procedura di adottabilità dei minori era stata riaperta ed il 10.06.2004, il Tribunale per i minorenni, dopo avere anche disposto per un semestre il sostegno alla famiglia e compiuta la relativa sperimentazione, aveva dichiarato il loro stato di adottabilità;

– che la madre si era dimostrata soggetto incapace, inconsapevole del suo ruolo materno e delle sue responsabilità nonchè dei suoi disturbi mentali e della necessità di curarsi oltre che di cambiare l’atteggiamento verso i figli (nei cui confronti appariva sempre molto violenta), ai quali non somministrava medicinali;

– che le vicende vissute dai minori Z. nel corso di quasi un decennio non potevano non avere segnato in maniera indelebile la loro crescita fisica e psichica, tanto da averli portati ad alterazioni comportamentali aggiuntive rispetto alle patologie da loro sofferte e curate presso gli istituti in cui erano ospitati;

– che i minori erano vissuti in ambiente familiare di grave limitatezza culturale e ambientale, a cui si erano sommati i disturbi della personalità della madre ed il carattere debole del padre, affetto da deficit intellettivo e del linguaggio;

– che nel corso di sette anni di procedura si erano alternati tutti i tipi di sostegno previsti dalla legislazione in materia, senza che lo stato di disagio di tutti i soggetti coinvolti fosse mai stato del tutto superato, e con remissioni seguite da ulteriori aggravamenti;

– che la situazione ambientale, sociale e culturale della famiglia aveva creato una situazione tale da pregiudicare in maniera grave e non transeunte lo sviluppo psicofisico dei minori, situazione che ancora permaneva, senza possibilità di recupero;

– che lo stato di abbandono non era certamente attribuibile a condizioni transitorie di salute o economiche, ma all’inidoneità di entrambi gli appellanti a svolgere il loro ruolo di genitori e ad assumere consapevolezza delle esigenze dei figli, essendo il padre completamente assente e disinteressato alla famiglia, e la madre disturbata mentale, violenta, aggressiva, restia a seguire terapie;

– che in sostanza i minori Z. non avevano accanto alcuna figura idonea a prendersi cura di loro, anche considerando che con la crescita erano aumentate le loro esigenze e complesse problematiche, mentre, invece, doveva essere assicurato il loro diritto a crescere in ambiente idoneo alle loro necessità fisiche e psichiche;

– che il tutore aveva presentato una relazione aggiornata sulla condizione dei minori, dei quali F., affetto da epilessia e schizofrenia, ospite di una casa famiglia ed i fratelli da qualche mese collocati presso una famiglia affidataria;

– che le contestazioni alla relazione del tutore, svolte dai genitori nelle note depositate nel 2006, dovevano essere disattese, posto anche che le avversate conclusioni non si fondavano sulla loro mancanza di cultura o di lavoro (entrambi erano risultati svolgere attività lavorativa);

– che ricorrevano, pertanto, le condizioni di legge per la dichiarazione di abbandono, dato che, oltre all’assoluta inidoneità dei genitori, era stata anche dimostrata la gravità dei danni causati ai minori da tale inidoneità, danni che si sarebbero perpetuati ed aggravati, poichè nulla era cambiato nella famiglia Z. – C., rispetto all’epoca di allontanamento dei figli, che ormai adolescenti ed in fase di crescita particolarmente delicata, non avevano accanto soggetti capaci di rendersi conto delle loro esigenze, di soddisfarle e di affrontare problematiche destinate ad essere sempre più complesse.

Avverso questa sentenza lo Z. e la C. hanno proposto ricorso per cassazione nei confronti del tutore dei minori, T.R. e, il 18.10.2006, del curatore speciale, Ta.Si.. All’udienza pubblica dell’11.05.2010 la causa è stata rinviata a nuovo ruolo per la notificazione del ricorso anche al PM presso il giudice a qua e per l’acquisizione dell’A/R relativo alla notificazione nei confronti del tutore dei minori già attuata a mezzo posta, con invio in data 17.10.2006, ovvero per l’eventuale rinnovazione di tale notificazione. Le disposte notificazioni sono state eseguite il 5 ed il 17.06.2010. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

A sostegno del ricorso lo Z. e la C. denunziano:

1. “Violazione L. n. 184 del 1983, artt. 1 e 8 e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c.” e conclusivamente formulano il seguente quesito di diritto, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis:

“Può il giudice dichiarare adottabile un minore senza avere accertato, al momento dell’emissione e/o della conferma di un provvedimento di adottabilità, se sussistano i presupposti richiesti dalla legge a giustificazione di un simile provvedimento, e quindi senza avere accertato la reale ed attuale capacità della famiglia di origine di crescere ed educare il minore?” 2. “Insufficienza e contraddittorietà della motivazione art. 360 c.p.c., comma 5”.

Si dolgono che i giudici d’appello non abbiano preso in considerazione i mezzi istruttori da loro indicati e vertenti su un fatto decisivo del giudizio, omettendo così di porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti, in ossequio ai principi fondamentali della difesa e del contraddittorio, Entrambi i motivi di ricorso sono inammissibili.

In violazione dell’art. 366 bis cod. proc. civ., il quesito di diritto relativo al primo motivo di gravame si rivela assolutamente generico e privo di qualsiasi aderenza alle peculiarità del caso (cfr tra le altre, Cass. SU 2007/00036).

Il secondo motivo d’impugnazione, invece, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, non risulta contenere la necessaria trascrizione delle prove che si assumono articolate e di cui si lamenta la mancata ammissione nel giudizio di merito (cfr, tra le altre, Cass. 2006/13556 e da ultimo cass. 2010/17915).

Conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Non deve statuirsi sulle spese del giudizio di legittimità, stante il relativo esito ed il mancato svolgimento di attività difensiva da parte degli intimati.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2011

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