Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34038 del 19/12/2019

Cassazione civile sez. II, 19/12/2019, (ud. 08/11/2019, dep. 19/12/2019), n.34038

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20262-2016 proposto da:

G. F.LLI SNC DI G.O. & C, elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA LUDOVISI 16, presso lo studio dell’avvocato ANDREA

ZAPPALA’, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati

ALESSANDRO STEFANA, MATTEO MASIELLO;

– ricorrente –

contro

PROVINCIA DI BRESCIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SISTINA,

42, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI GALOPPI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MAGDA POLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 495/2016 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 25/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

08/11/2019 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

La società G. F.lli s.n.c. di G.O. & c. propone ricorso articolato in unico motivo avverso la sentenza n. 495/2016 della Corte d’appello di Brescia, depositata il 25 maggio 2016.

La Provincia di Brescia resiste con controricorso.

La Provincia di Brescia, con ordinanza ingiunzione del 17 ottobre 2007, irrogò alla G. F.lli s.n.c. di G.O. & c. una sanzione amministrativa dell’importo di Euro 67.194,00, per violazione del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 258, commi 3 e 4, in relazione alla inesatta compilazione dei formulari di trasporto e del registro di carico e scarico dei rifiuti. Nella specie, l’esame dei formulari e dei registri della società aveva rivelato che essi non erano stati correttamente compilati con riferimento all’elemento della “quantità” del rifiuto, in quanto in diciannove formulari di trasporto il peso era stato accettato per intero, ma non verificato a destino, mentre in due formulari non risultava nessuna indicazione quanto al peso del carico a destino. Il Tribunale di Brescia accolse in parte l’opposizione formulata dalla società G. F.lli, ritenendo applicabile la più lieve sanzione stabilita dal medesimo D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 258, comma 5. Su gravame della Provincia di Brescia, la Corte d’appello rigettò integralmente l’opposizione, ritenendo che per l’applicazione della sanzione ridotta, di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 258, comma 5, seconda parte, occorre che le incompletezze o inesattezze dei dati riportati nei registri di carico e scarico e nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati consentano comunque di ricostruire le informazioni dovute sulla base dei dati comunque riportati nel formulario, non potendosi le stesse informazioni ricavare aliunde.

La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma dell’art. 375 c.p.c., comma 2 e art. 380 bis.1 c.p.c.

La ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.

L’unico motivo di ricorso della società G. F.lli s.n.c. di G.O. & c. deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 258, comma 5, dovendo tale norma ritenersi operante nel caso in esame, trattandosi di sola omessa indicazione del peso del rifiuto accettato a destino (essendovi, invece, i dati sul peso alla partenza), e comunque essendo annotato che il peso era stato “accettato per intero” (da intendersi, perciò, nella misura conforme a quella di partenza). Erano, dunque, presenti i dati necessari per “ricostruire le informazioni dovute per legge”, e ciò avrebbe giustificato la più lieve sanzione, come invero ritenuto dal giudice di primo grado.

Il ricorso è infondato.

Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 259 in tema di obblighi di comunicazione e di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari, nella formulazione applicabile ratione temporis, al comma 4 sanziona chiunque “effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all’art. 193, ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti”; al comma 5, l’art. 259, stabilendo una sanzione in misura ridotta, contempla dapprima l’ipotesi in cui siano formalmente incomplete o inesatte le indicazioni di cui ai commi 1 e 2, quanto alla prescritta comunicazione o alla tenuta del registro di carico e scarico, e poi la fattispecie, invocata dalla ricorrente, in cui le indicazioni di cui al comma 4, inerenti al formulario, siano formalmente incomplete o inesatte, ma contengano comunque tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge.

Nel formulario di identificazione di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 193 che deve accompagnare i rifiuti durante il trasporto, devono risultare “almeno i seguenti dati”: a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore; b) origine, tipologia e quantità del rifiuto; c) impianto di destinazione; d) data e percorso dell’istradamento; e) nome ed indirizzo del destinatario.

Le sanzioni irrogate alla G. F.lli s.n.c. attenevano, come detto, alla mancanza in ventuno formulari del peso dei rifiuti verificato a destinazione. I formulari di identificazione rifiuti, contenuti nel D.M. 1 aprile 1998, n. 145, prescrivono, invero, che le quantità dei rifiuti debbano essere indicate sia all’inizio del trasporto, sia verificate a destino, specificando poi se il destinatario abbia accettato il carico per intero o per una minore quantità.

Come già sostenuto da questa Corte con riferimento alla previgente disciplina sanzionatoria dettata in tema di rifiuti, la ratio della doverosa indicazione nel formulario di accompagnamento della doppia misurazione della quantità dei rifiuti, all’atto della partenza come all’arrivo, determina una evidente incompletezza del documento che specifichi la quantità dei rifiuti, alternativamente, alla partenza o all’arrivo (cfr. Cass. Sez. 6 – 2, 23/03/2011, n. 6707; Cass. Sez. 2, 06/11/2006, n. 23621).

Chi effettua il trasporto di rifiuti deve perciò indicare, all’atto della partenza come a destino, nell’apposito formulario, la quantità degli stessi e la mancata indicazione comporta l’irrogazione della sanzione amministrativa di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, asrt. 259, comma 4 nel testo qui operante, e non della sanzione ridotta di cui allo stesso art. 259, comma 5 in quanto, ove, come nella specie, manchino le indicazioni del peso dei rifiuti determinato a destinazione, tale informazione dovuta per legge non è comunque ricostruibile sulla base delle altre indicazioni presente nel formulario stesso (come peraltro accertato dalla Corte d’appello di Brescia, sulla base di apprezzamento fattuale delle emergenze documentali spettanti al giudice del merito). L’omessa indicazione, nel formulario di identificazione, del peso dei rifiuti verificato a destino – eludendo il rigore formale della normativa, che ha la funzione di consentire un esatto controllo sulla natura e sulla quantità dei rifiuti trasportati, e così di garantire una completa tracciabilità di tale attività – non può, d’altra parte, intendersi supplita per relationem, come assume la ricorrente, dall’avvenuta accettazione per intero del carico da parte del destinatario, quanto meno al fine di ritenere comunque ricostruibile l’informazione omessa (cfr. Cass. Sez. 2, 05/10/2009, n. 21260, relativa all’autonoma rilevanza dell’indicazione nel formulario degli orari del trasporto dei rifiuti).

Neppure è fondata la deduzione della ricorrente, secondo cui il dato sulla quantità dei rifiuti, omesso nei formulari, sarebbe stato comunque ricavabile dai registri di carico e scarico, così giustificandosi la sanzione ridotta di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 259, comma 5, dovendo il formulario indicare dati diversi da quelli che vanno a loro volta inseriti nel registro, ed essendo pertanto autonome le prescrizioni documentali. Nè è sindacabile in sede di legittimità, sotto il profilo della violazione di norma di diritto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 l’omessa verifica da parte degli agenti accertatori della impossibilità di ricostruire i movimenti di carico e scarico mediante ispezione dei registri, essendo onere dell’interessato indicare e fornire gli elementi ricostruttivi necessari, pur sempre desumibili dagli atti formali previsti nel D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 259, comma 5 e restando tale questione oggetto dell’apprezzamento probatorio spettante al giudice del merito (arg. da Cass. Sez. 1, 27/09/2007, n. 20324).

Consegue il rigetto del ricorso, regolandosi le spese del giudizio di cassazione secondo soccombenza in favore della controricorrente.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater – da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 3.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 8 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2019

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