Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34037 del 19/12/2019

Cassazione civile sez. II, 19/12/2019, (ud. 08/11/2019, dep. 19/12/2019), n.34037

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22043/2016 proposto da:

B.L., rappresentata e difesa dagli avvocati LUCA DEL

QUATTRO, ERNESTO FIASCO;

– ricorrente –

e contro

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI CORPO FORESTALE DELLO

STATO – ISPETTORATO GENERALE CITES, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 4374/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 20/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

08/11/2019 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

B.L. propone ricorso articolato in tre motivi avverso la sentenza n. 4374/2015 della Corte d’appello di Roma, depositata il 20 luglio 2015.

Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ha depositato mero “atto di costituzione”.

B.L. propose distinte opposizioni davanti al Tribunale di Tivoli, sezione distaccata di Palestrina, avverso diciotto ordinanze ingiunzione, ciascuna recante una sanzione di Euro 3.098,00, notificatele, in qualità di coobbligata con B.D., in data 26 novembre 2006, per violazioni della L. 7 febbraio 1992, n. 150, art. 5 e del D.M. 8 gennaio 2002, relative alla mancata iscrizione di alcune unità nel registro di detenzione degli esemplari di specie animali e vegetali, come da verbali di accertamento e contestazioni notificati il 15 maggio 2006. Tali ordinanze discendevano dall’accertamento eseguito in data 31 marzo 2006 da agenti del Corpo Forestale dello Stato presso l’allevamento (OMISSIS), di proprietà di B.L.. Le opposizioni vennero parzialmente accolte, nel senso di ridurre la sanzione totale, con tre diverse sentenze del Tribunale di Tivoli, sezione distaccata di Palestrina, nn. 365/2007, 366/2007 e 367/2007, le quali vennero unitariamente impugnate da B.L.. L’appello venne respinto dalla Corte d’appello di Roma, con sentenza del 20 luglio 2015.

La trattazione del ricorso è stata fissata in Camera di consiglio, a norma dell’art. 375 c.p.c., comma 2 e art. 380 bis.1 c.p.c..

I. Il primo motivo di ricorso di B.L. deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo, ovvero l’omessa pronuncia e omessa o insufficiente motivazione, nonchè la violazione, erronea e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c., quanto al “giudicato materiale esterno” contenuto nella sentenza n. 159/2010 del Tribunale di Tivoli, sezione distaccata di Palestrina, pubblicata il 22 dicembre 2010 e passata in giudicato il 22 gennaio 2012, emessa all’esito di giudizio “avente lo stesso oggetto, gli stessi presupposti di fatto e di diritto, lo stesso ambito temporale, le stesse parti e le stesse questioni di diritto” all’esame nel presente procedimento. La ricorrente espone che tale sentenza n. 159/2010 del Tribunale di Tivoli, sezione distaccata di Palestrina, era stata depositata nel corso del giudizio di appello davanti alla Corte di Roma all’udienza del 3 giugno 2011. La sentenza n. 159/2010 del Tribunale di Tivoli, sezione distaccata di Palestrina, aveva ritenuto che “al momento dell’accertamento, eseguito a carico della opponente in data 20.10.2005, era plausibile che il Decreto 8.1.2002 fosse ritenuto non operante giacchè lo stesso aveva subito una serie di proroghe…”. All’udienza del 3 giugno 2011 davanti alla Corte di Roma, l’appellante B.L. aveva così prodotto copia della sentenza n. 159/2010 del Tribunale di Tivoli, sezione distaccata di Palestrina, come documentato a verbale con la frase “deposita Sentenza intervenuta tra le stesse parti e normativa di riferimento”. La prima censura specifica altrimenti che, al momento del deposito operato il 3 giugno 2011, la sentenza n. 159/2010 “sarebbe passata in giudicato” alla data del 22 gennaio 2012, dunque comunque prima del 23 maggio 2014, udienza di passaggio in decisione della causa in appello. Il secondo motivo di ricorso di B.L., del tutto analogo al primo motivo, denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo, l’omessa pronuncia o l’omessa o insufficiente motivazione, ed ancora la violazione, erronea e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c., quanto alla “omessa rilevazione d’ufficio della formazione ed esistenza (come intervenuta nel corso del giudizio di appello) di giudicato materiale esterno”, consistente nella sentenza n. 159/2010 del Tribunale di Tivoli, sezione distaccata di Palestrina, pubblicata il 22 dicembre 2010 e passata in giudicato il 22 gennaio 2012.

Il terzo motivo di ricorso, proposto in via subordinata, ove si ritenga che nel giudizio di appello fosse mancata la rituale eccezione di giudicato esterno, rileva ed eccepisce il giudicato esterno sopravvenuto consistente nella sentenza n. 159/2010 del Tribunale di Tivoli, sezione distaccata di Palestrina.

1.1. I tre motivi di ricorso vanno esaminati congiuntamente, per la loro connessione, restando comunque tutti inammissibili per le ragioni di seguito indicate.

In particolare, le prime due censure assumono che, per effetto dell’attività difensiva svolta all’udienza del 3 giugno 2011 davanti alla Corte di Roma, con la produzione da parte di B.L. di copia della sentenza n. 159/2010 del Tribunale di Tivoli, sezione distaccata di Palestrina, poi passata in giudicato alla data del 22 gennaio 2012, i giudici di appello avrebbero dovuto pronunciare sulla eccezione di giudicato esterno così formulata, o comunque verificare l’effettiva esistenza di una pronuncia avente tale valenza. Il primo motivo di ricorso suppone, in particolare, che l’appellante all’udienza del 3 giugno 2011 non si fosse limitata alla mera allegazione della precedente pronuncia del Tribunale di Tivoli, da cui intendeva trarre giovamento, ma avesse così dedotto che la materia del contendere, oggetto del giudizio di opposizione a sanzione amministrativa in corso, era coperta dal giudicato formatosi in altro giudizio già intercorso tra le parti. Il secondo motivo di ricorso, a sua volta, sostiene che l’esistenza del giudicato esterno, maturato il 22 gennaio 2012, era comunque rilevabile d’ufficio, sicchè la Corte d’Appello di Roma era tenuta a pronunciare sulla stessa in quanto emergente dall’atto comunque prodotto nel corso dell’udienza del 3 giugno 2011.

Secondo consolidata interpretazione di questa Corte, allora, avverso la sentenza d’appello che non abbia pronunciato sull’eccezione di giudicato esterno o comunque non abbia tenuto conto del giudicato formale intervenuto in separato giudizio prima del suo deposito (a differenza di quanto avviene nell’ipotesi di giudicato sopravvenuto rispetto a tale momento), deve essere proposta revocazione ex art. 395 c.p.c., n. 5 e non ricorso per cassazione, potendosi dedurre l’esistenza del giudicato, con la produzione della sentenza munita di attestato di definitività, fino all’esaurimento della fase di merito, che si ha solo con la pubblicazione della decisione di secondo grado (cfr. Cass. Sez. 5, 23/05/2019, n. 13987; Cass. Sez. 5, 04/11/2015, n. 22506; Cass. Sez. 2, 08/01/2014, n. 155; Cass. Sez. U, 20/10/2010, n. 21493).

E’ peraltro pure evidente che l’accertamento compiuto in ordine alla situazione giuridica, ovvero alla soluzione di questione di fatto, nella sentenza n. 159/2010 del Tribunale di Tivoli, sezione distaccata di Palestrina, passata in giudicato, e cioè che “al momento dell’accertamento, eseguito a carico della opponente in data 20.10.2005, era plausibile che il Decreto 8.1.2002 fosse ritenuto non operante giacchè lo stesso aveva subito una serie di proroghe…”, non costituisse affatto un punto fondamentale comune al presente giudizio, il quale trae origine da un verbale di verifica del 31 marzo 2006. Si ha del resto riguardo alla questione di una eventuale ulteriore proroga dei termini previsti dal D.M. Ambiente art. 4, commi 3 e 4 e della tutela del territorio dell’8 gennaio 2002, recante istituzione del registro di detenzione delle specie animali e vegetali (si veda D.M. 31 ottobre 2005), proroga che avrebbe trovato fondamento costitutivo in un decreto ministeriale, e dunque in un atto amministrativo, al quale non è applicabile il principio “iura novit curia”, spettando alla parte interessata l’onere di allegazione.

II. Consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Non occorre regolare le spese del giudizio di cassazione, in quanto l’intimato Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali non ha svolto utili attività difensive.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 8 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2019

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