Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34036 del 19/12/2019

Cassazione civile sez. II, 19/12/2019, (ud. 08/11/2019, dep. 19/12/2019), n.34036

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27018-2016 proposto da:

T.A., rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIO

CORRAINI, CINZIA SILVESTRI;

– ricorrenti –

contro

PROVINCIA ROVIGO, elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO ECUADOR 6,

presso lo studio dell’avvocato NICOLA MASSAFRA, rappresentata e

difesa dagli avvocati LICIA PAPARELLA, ELIANA VARVARA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 818/2016 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 12/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

08/11/2019 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

T.A. ha proposto ricorso articolato in quattro motivi avverso la sentenza n. 818/2016 della Corte d’appello di Venezia, depositata il 12 aprile 2016.

Resiste con controricorso la Provincia di Rovigo.

La Corte d’appello di Venezia respinse il gravame avanzato da T.A. contro la pronuncia di primo grado resa dal Tribunale di Rovigo in data 13 ottobre 2011, la quale aveva rigettato l’opposizione dello stesso ad una ordinanza ingiunzione emessa dalla Provincia di Rovigo per violazione del parametro Escherichia Coli, con riguardo alle acque dell’impianto di (OMISSIS).

I quattro motivi di ricorso deducono: 1) la violazione della L. n. 689 del 1981, art. 3 e del D.Lgs. n. 152 del 1999, art. 54 quanto all’individuazione del responsabile dell’illecito amministrativo ed alla posizione di garanzia; 2) l’omesso esame di fatto decisivo, quanto alla scheda di segnalazione inconveniente; 3) la nullità della sentenza impugnata per ultrapetizione, con riguardo a condotta non oggetto di contraddittorio; 4) la violazione della L. n. 689 del 1981, art. 23, u.c. e la “insufficienza di prova”.

Il ricorrente ha tuttavia presentato in data 11 settembre 2019 la dichiarazione di rinuncia al ricorso.

Ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., risultando dall’atto di rinuncia il visto degli avvocati della controricorrente Provincia di Rovigo, non deve pronunciarsi condanna alle spese del giudizio di cassazione.

In caso di rinuncia al ricorso, peraltro, neppure trova applicazione l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, stabilito dal medesimo D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (cfr. Cass. Sez. 6 -1, 12/11/2015, n. 23175; Cass. Sez. 6 – 3, 30/09/2015, n. 19560).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 8 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2019

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