Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34033 del 19/12/2019

Cassazione civile sez. II, 19/12/2019, (ud. 08/11/2019, dep. 19/12/2019), n.34033

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23602/2016 proposto da:

PROVINCIA di LA SPEZIA, in persona del Presidente pro tempore legale

rappresentante Dott. F.M., rappresentata e difesa dagli

Avvocati VERONICA ALLEGRI e GIOVANNI CORBYONS ed elettivamente

domiciliata presso il suo studio, in ROMA, VIA CICERONE 44;

– ricorrente –

contro

P.G., personalmente, e D.L., nella

qualità di rappresentante della S.I.R.M.I. – Società Italiana

Riutilizzo Materiali Inerti s.r.l., rappresentati e difesi dagli

Avvocati LUCA LATTANZI e GIANLUCA BARNESCHI, ed elettivamente

domiciliati presso lo studio del secondo in ROMA, VIA PANAMA 77;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 661/2016 della CORTE di APPELLO di GENOVA,

pubblicata il 30/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’8/11/2019 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

P.G., D.L. quale rappresentante della S.I.R.M.I. – SOCIETA’ ITALIANA RIUTILIZZO MATERIALI INERTI s.r.l. proponevano opposizione all’ordinanza ingiunzione (protocollo n. 0056906 del 9/12/2014) emessa dalla PROVINCIA di LA SPEZIA (sulla base del verbale di accertamento n. (OMISSIS)) “per trasporto di rifiuti non pericolosi in assenza del prescritto formulario”, in violazione del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 193, sanzionato dall’art. 258 del medesimo Decreto. Gli opponenti sostenevano l’inapplicabilità delle predette norme in quanto attinenti esclusivamente all’attività di trasporto di rifiuti, nella fattispecie posta in essere da un diverso soggetto; contestavano che il materiale trasportato fosse qualificabile come rifiuto essendo stato trattato, sulla base dell’autorizzazione rilasciata in data 15.10.2012 a SIRMI dalla Provincia, in conformità a quanto previsto dal D.M. 5 febbraio 1998; eccepivano l’incompetenza della Provincia all’irrogazione della sanzione, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 24, sul presupposto della sussistenza di una connessione oggettiva dell’illecito contestato con i reati oggetto dei procedimenti penali promossi, per gli stessi fatti, dalla Procura della Repubblica di La Spezia e da quella di Firenze; in via subordinata, sostenevano l’applicabilità della diminuente di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 258, comma 5 o, in alternativa, del minimo edittale della sanzione.

Si costituiva in giudizio la Provincia contestando le avverse argomentazioni e chiedendo il rigetto dell’opposizione.

Con sentenza del 29.4.2015 il Tribunale di La Spezia respingeva l’opposizione.

Contro la sentenza proponevano appello i soccombenti.

Si costituiva l’appellata la quale, in via preliminare, eccepiva l’inammissibilità dell’appello per inosservanza del disposto dell’art. 342 c.p.c.; nel merito, insisteva per il rigetto dell’opposizione.

Con sentenza n. 661/2016, depositata in data 30.6.2016, la Corte d’Appello di Genova accoglieva l’appello e annullava l’ordinanza ingiunzione, condannando l’appellata al pagamento delle spese di lite dei due gradi di giudizio.

Avverso la suddetta sentenza propone ricorso per cassazione la Provincia di La Spezia sulla base di un motivo; resistono P.G. e D.L., la seconda nella sua qualità, con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Pregiudizialmente va rilevato che ogni eventuale vizio di notifica del ricorso in cassazione (a prescindere dall’accertamento della sussistenza e delle peculiari ragioni che ne siano state causa) deve considerarsi essere stato sanato, con efficacia ex tunc, dalla costituzione in giudizio del destinatario del ricorso, da cui si può desumere che l’atto abbia raggiunto il suo scopo; tuttavia, poichè la sanatoria è contestuale alla costituzione del resistente, deve ritenersi tempestiva la notifica del controricorso (ancorchè intervenuta oltre il termine di cui all’art. 370 c.p.c.), non avendo tale termine iniziato il suo decorso in ragione dell’inefficacia della notifica dell’atto introduttivo (Cass. n. 4977 del 2015; Cass. n. 7033 del 1997).

2. – Con l’unico motivo, i ricorrenti deducono la “Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Violazione e falsa applicazione dei principi sul concorso di persone nell’illecito amministrativo, violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 5, nonchè vizio di motivazione sulla sussistenza dell’elemento soggettivo nella fattispecie di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 193, in capo a P.G. e alla SIRMI s.r.l.. Insufficiente e contraddittoria motivazione sul concorso colposo del produttore del rifiuto nell’illecito; violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 152 del 2006, artt. 193 e 258 e sussistenza del nesso causale, di cui alla fattispecie dell’art. 193 tra la condotta del P. e della SIRMI e la commissione dell’illecito”.

La parte ricorrente lamenta che la Corte di merito abbia ritenuto l’ordinanza viziata per difetto di motivazione non avendo considerato la L. n. 689 del 1981, art. 5, quale presupposto normativo per comminare la sanzione. Ed abbia errato nel non ritenere la condotta omissiva del P. e della SIRMI quale condotta tipica dell’illecito commesso in violazione del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 193, il cui disposto disciplina la responsabilità per eventuali condotte illecite inerenti il trasporto dei rifiuti da parte sia del produttore/detentore che raccoglie il rifiuto che del trasportatore, i quali sono tenuti a compilare e sottoscrivere il formulario.

2.1. – Il motivo è fondato, riguardo entrambi i profili.

2.2. – La Corte di merito ha affermato che la violazione contestata puniva il trasporto dei rifiuti non pericolosi senza formulario, condotta non attribuibile alla SIRMI, essendo pacifico che il trasporto fosse stato eseguito da altro soggetto, per cui sarebbe stata ipotizzabile solo una responsabilità concorrente dell’ingiunta. Tuttavia, secondo la Corte, quando il fatto tipico integrante l’illecito sia stato posto in essere da altro soggetto, l’addebito specifico del concorso nel fatto altrui costituisce un elemento indispensabile della contestazione, così come la specifica condotta che ne costituisce il fondamento. Nella fattispecie, sia nel verbale di accertamento che nell’ordinanza ingiunzione mancava qualsiasi riferimento alla responsabilità per concorso della SIRMI e alla condotta omissiva o commissiva che tale responsabilità avrebbe dovuto integrare; per cui agli ingiunti era contestata la diretta violazione della norma e quindi condotta pacificamente dagli stessi non posta in essere.

2.3. – La Corte d’appello ha ritenuto la condotta contestata ai controricorrenti quale apporto esterno alla consumazione dell’illecito non rientrante nella condotta tipica della fattispecie, ma nella più gnerica ed atipica violazione colposa degli obblighi di sorveglianza in caso al soggetto, nascenti dalla sua posizione qualificata di garanzia.

Ciò, tuttavia, in contrasto con il principio affermato da questa Corte, secondo cui, in tema di sanzioni amministrative, la L. n. 689 del 1981, art. 5, che contempla il concorso di persone, recepisce i principi fissati in materia dal codice penale, rendendo così applicabile la pena pecuniaria non soltanto all’autore o ai coautori dell’infrazione, ma anche a coloro che abbiano comunque dato un contributo causale, pure se esclusivamente sul piano psichico (così, Cass. n. 13134 del 2015, che, peraltro, chiarisce che l’art. 5 cit. stabilisce un principio di carattere generale che può essere derogato solo in presenza di una specifica disposizione legislativa, che non può ravvisarsi nel successivo art. 6, che prevede non il concorso di persone, ma la solidarietà con l’autore dell’illecito del soggetto extraneus, ossia di quel soggetto che non ha concorso nella violazione).

2.4. – Sicchè, erroneamente, la Corte distrettuale non ha ritenuto la condotta omissiva dei due controricorrenti quale condotta tipica dell’illecito amministrativo commesso in violazione del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 193 e sanzionato dall’art. 258 del medesimo Decreto.

Laddove, viceversa, va sottolineato che il sistema normativo predisposto dall’art. 193, realizza un meccanismo di assunzione delle responsabilità per le eventuali condotte illecite inerenti il trasporto di rifiuti da parte di tutti i soggetti coinvolti, proprio attraverso la formazione delle quattro copie dei formulari di trasporto ed i relativi obblighi di sottoscrizione degli stessi da parte sia del produttore/detentore che raccoglie il rifiuto, sia del trasportatore. Di conseguenza, il produttore dei rifiuti si qualifica come soggetto obbligato dalla norma a formare e sottoscrivere il formulario insieme al trasportatore, e non come soggetto esterno alla fattispecie, sul quale incomba un diverso obbligo di vigilanza e garanzia.

2.5. – Dunque, relativamente al trasporto di rifiuti non pericolosi, il fondamento della punibilità del concorso di persone nell’illecito amministrativo risiede già in re ipsa nel D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 193, quale suo intrinseco elemento costitutivo (senza che operi la diversa fattispecie di cui della L. n. 689 del 1981, citato art. 5), in forza del quale i soggetti coinvolti (nella specie il produttore ed il trasportatore) sono ugualmente obbligati a compilare ed a sottoscrivere il formulario (assumendosene onere e esponsabilità diretti), e, in caso di omissione dell’obbligo assunto, entrambi (quali trasgressori principali) soggiacciano ciascuno alla violazione amministrativa accertata ed alla sanzione per questa disposta.

3. – Alla stregua delle considerazioni esposte, il ricorso deve quindi essere accolto; la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa va rinviata, per nuovo esame, alla Corte d’appello di Genova, altra sezione, che si uniformerà ai principi enunciati e provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Genova, altra sezione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 8 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2019

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