Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3403 del 08/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 08/02/2017, (ud. 11/01/2017, dep.08/02/2017),  n. 3403

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4900-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

Z.C.F., quale procuratore generale della madre

C.E.M., ZU.CI.FI.,

Z.C.E., z.c.f., gli ultimi tre nella qualità

di eredi della sig.ra C.M., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA DEI GRACCHI 130, presso lo studio dell’avvocato FILIPPO

NERI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANTONIO

ZUCCARELLO CIMINO giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrenti –

e contro

Z.C.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2046/7/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CALABRIA-SEZIONE DISTACCATA di REGGIO CALABRIA,

depositata il 31/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA

CRUCITTI.

Fatto

FATTI DELLA CAUSA

1. L’Agenzia delle Entrate ricorre, affidandosi ad unico motivo, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la C.T.R. della Calabria, nel rigettarne l’appello, ha confermato la decisione di primo grado di accoglimento del ricorso proposto dai contribuenti, indicati in epigrafe, avverso il silenzio rifiuto opposto ad istanza di rimborso delle ritenute effettuate dal Comune di Reggio Calabria sulle somme al cui pagamento detto Ente era stato condannato a seguito di giudizio avente ad oggetto occupazione illegittima. In particolare, il Giudice di appello ha ritenuto le somme percepite non assoggettabili a prelievo fiscale in quanto, come già accertato dal primo Giudice, le somme liquidate dal Tribunale di Reggio Calabria non riguardavano solo la causale indennizzo per espropriazione ma erano soprattutto riferite alla pretesa risarcitoria accolta relativa alle conseguenze della espropriazione cioè il depauperamento delle restanti parti del fondo divenuto improduttivo a cagione degli interventi conseguenti al suddetto esproprio.

2. I contribuenti resistono con controricorso.

3. A seguito di proposta ex art. 380 bis c.p.c. e di fissazione dell’adunanza della Corte in camera di consiglio, ritualmente comunicate, i controricorrenti hanno depositato memoria. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente vanno rigettate tutte le eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dai contribuenti. Ed invero, con riguardo alla prima eccezione il ricorso risulta sufficientemente specifico e rispondente ai dettami di cui all’art. 366 c.p.c.; mentre con riguardo alla seconda non si ravvisa l’inammissibilità dell’attuale ricorso quale conseguenza di un’asserita novità del motivo di appello (non attinente alla questioni oggi sollevate) e, peraltro, del tutto genericamente prospettata dai controricorrenti.

2. Questa Corte è ferma nel ritenere che in tema di imposte sui redditi, è legittima la ritenuta del 20%, a titolo di IRPEF, effettuata dall’Amministrazione sulle somme da essa versate quale risarcimento del danno derivante da occupazione usurpativa, potendo rientrare anch’essa nell’ambito di operatività della L. 30 dicembre 1991, n. 413, art. 11, commi 5, e 6 7, alla cui stregua sono assoggettabili a tassazione le plusvalenze corrispondenti, tra l’altro, a somme comunque dovute per effetto di acquisizioni coattive conseguenti ad occupazioni prive di titolo, perchè carente “ab origine” o dichiarato illegittimo successivamente (Cass. n. 12533/2013; in termini Cass. SSUU n. 15232/2009, Cass. n. 10218/2003, id n. 24869/2011).

3. Alla luce di detto principio appare evidente l’errore in cui è incorso il Giudice di appello nel ritenere non assoggettabile a prelievo fiscale l’intera somma percepita dai contribuenti solo perchè una parte della stessa non riguardava il fondo oggetto di procedura ablativa ma era stata corrisposta a titolo di risarcimento dei danni subiti al terreno limitrofo non oggetto di occupazione. Con riferimento a tale specifica doglianza le argomentazioni svolte in memoria dai controricorrenti non appaiono pertinenti.

4. La sentenza impugnata pertanto va cassata e va disposto il rinvio al giudice di merito affinchè proceda al riesame procedendo, in applicazione dei superiori principi, all’accertamento in fatto sopra indicato ed eventualmente anche all’esame delle questioni sollevate dai controricorrenti ove ritualmente ribadite nel corso del giudizio di appello.

PQM

La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale della Calabria, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il giorno 11 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2017

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