Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34028 del 19/12/2019

Cassazione civile sez. II, 19/12/2019, (ud. 08/11/2018, dep. 19/12/2019), n.34028

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5499/2018 proposto da:

B.R., in proprio e in qualità di erede di

B.G., rappresentato e difeso dall’avvocato GIANDOMENICO DANIELE;

– ricorrente –

contro

MINISTERO ECONOMIA FINANZE, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. cron. 1241/2017 della CORTE D’APPELLO di

FIRENZE, depositato il 18/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

08/11/2019 dal Consigliere LUIGI GIOVANNI LOMBARDO.

Fatto

RILEVATO

che:

– con ricorso al presidente della Corte di Appello di Firenze, B.R., quale erede di B.G., chiese, ai sensi della L. n. 89 del 2001, la condanna del Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento dell’indennizzo per la irragionevole durata di un giudizio pensionistico iniziato dal de cuius dinanzi alla Corte dei conti nell’anno 1970 e poi da lui proseguito, nella qualità di erede, per essere definito con sentenza del 23/10/2015;

– il consigliere designato emise decreto col quale rigettò la domanda;

– l’opposizione proposta avverso tale decreto, ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 5-ter, fu rigettata dalla detta Corte di Appello, in composizione collegiale (rilevò la Corte di merito, da un lato, la mancata prova della qualità di erede del ricorrente, che era nipote di B.G., e, dall’altro, l’omessa produzione delle copie autentiche degli atti processuali dinanzi alla Corte dei Conti fino al ricorso in riassunzione);

– per la cassazione di questo decreto B.R., proprio e nella qualità, ha proposto ricorso affidato a due motivi;

– nell’adunanza camerale dell’8/3/2018, questa Corte ha emesso ordinanza interlocutoria con la quale ha rilevato la nullità della notificazione del ricorso nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze e ne ha disposto la rinnovazione;

– a seguito della rinnovazione della notificazione, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha depositato controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– il primo motivo (proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, col quale si deduce che la Corte territoriale avrebbe errato a ritenere non provata la qualità di erede del ricorrente, che sarebbe stata ormai accertata in modo vincolante con la sentenza passata in giudicato che ha definito il giudizio presupposto, e a ritenere rilevante la possibile esistenza di ulteriori eredi) è inammissibile per difetto di specificità, in quanto il ricorrente nulla si dice in ordine al decisum della Corte dei conti sul punto, nè chiarisce i rapporti parentali intercorrenti tra il de cuius ( B.G.), B.U. e B.T. (di cui si parla a p. 4 del ricorso) e lo stesso ricorrente B.A.;

– il secondo motivo (proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per avere la Corte territoriale ritenuto che il ricorrente non avesse prodotto copia degli atti del giudizio contabile fino al ricorso per riassunzione) rimane assorbito;

– il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 (duemilacinquecento) per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 8 marzo 2018.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2019

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