Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34026 del 19/12/2019

Cassazione civile sez. II, 19/12/2019, (ud. 24/10/2019, dep. 19/12/2019), n.34026

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo re – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

(art. 380-bis.1 c.p.c.)

sul ricorso (iscritto al N. R.G. 10327/15) proposto da:

AUTOSTRADA ASTI-CUNEO S.P.A., (C.F. e P.I.: (OMISSIS)), in persona

del procuratore speciale Avv. B.G., rappresentata e

difesa, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dagli

Avv.ti Alessandro Mazza e Manuela Sanvido ed elettivamente

domiciliata presso lo studio legale Corbyons-Protto, in Roma, v.

Cicerone, n. 44;

– ricorrente –

contro

S.G.P., (C.F.: (OMISSIS)) e P.M.

(C.F.: (OMISSIS)), rappresentati e difesi, in virtù di procura

speciale a margine del controricorso, dagli Avv.ti Piero Golinelli e

Giovanni Martino e domiciliati presso lo studio dell’Avv. Fabrizio

Pietrosanti, in Roma, v. di Santa Teresa, n. 23;

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Corte di appello di Torino n. 1787/2014,

depositata il 10 ottobre 2011(non notificata).

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., depositato il 20 giugno 2013, la s.p.a. Autostrada Asti-Cuneo convenne, dinanzi al Tribunale di Tortona (poi accorpato al Tribunale di Alessandria) i sigg. S.G.P. e P.M. per ottenere – sul presupposto che tra gli stessi non era stato stipulato il contratto definitivo conseguente alla conclusione di un preliminare avente ad oggetto l’acquisto di un’area di mq. 35.622 e che, perciò, quest’ultimo doveva intendersi risolto ai sensi della clausola di cui al punto 3) dello stesso preliminare – la restituzione dell’acconto corrisposto nella misura di Euro 50.000,00.

Nella costituzione dei resistenti (che proponevano anche, in via riconvenzionale, domanda di condanna dell’attrice al rimborso di spese di consulenze), il Tribunale di Alessandria, con ordinanza adottata ai sensi dell’art. 702-bis c.p.c. del 23 novembre 2013, rigettava la domanda della ricorrente.

Decidendo sull’appello proposto dalla s.p.a. Autostrada Asti-Cuneo con atto di citazione inviato a mezzo posta il 23 dicembre 2013 e nella resistenza degli appellati, la Corte di appello di Torino, con sentenza depositata il 10 ottobre 2014, rigettava il gravame e confermava l’impugnata ordinanza, regolando, di conseguenza, le relative spese giudiziali.

A fondamento dell’adottata decisione la Corte piemontese, sul presupposto che doveva intendersi formato il giudicato su alcune statuizioni della sentenza di primo grado (ivi compresa quella sulla qualificazione della condizione, come risolutiva, prevista nell’art. 3 del contratto preliminare, e sulla qualificazione come recesso della volontà manifestata nella lettera in data 10 agosto 2012 da parte dell’appellante), era da ritenersi che la caparra penitenziale doveva rimanere acquisita da parte dei promittenti venditori in virtù dell’art. 1386 c.c., contrattualmente richiamato.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Avverso la suddetta sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, riferito a due motivi, la s.p.a. Autostrada Asti-Cuneo, al quale hanno resistito con un unico controricorso – contenente anche ricorso incidentale condizionato basato su due motivi – entrambi gli intimati.

La difesa della ricorrente principale ha anche depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c..

1.1. Con il primo motivo la ricorrente principale ha denunciato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – la violazione degli artt. 112,329 e 342 c.p.c., deducendo l’erroneità della dichiarazione – contenuta nell’impugnata sentenza – della formazione di “cosa giudicata” con riguardo alla qualificazione giuridica di “recesso” del diritto esercitato da essa ricorrente con lettera del 10 agosto 2012.

1.2. Con la seconda censura la ricorrente principale ha prospettato – in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che aveva costituito oggetto di discussione tra le parti, con riferimento alla dedotta contestazione della lettura a cui aveva aderito il giudice di prime cure in merito all’interpretazione delle clausole del contratto per cui era causa, da ritenersi del tutto incompatibile con il loro tenore letterale.

2.1. Con la prima doglianza del formulato ricorso incidentale condizionato i controricorrenti hanno denunciato – avuto riguardo all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – “error in iudicando” per asserita violazione dell’art. 1355 c.c., per essere il giudice di appello – a loro avviso – incorso in errore nella parte in cui aveva ritenuto la clausola di cui all’art. 3 del contratto preliminare del 2 agosto 2007 quale condizione non meramente potestativa, da un lato, e non soggetta alla comminatoria di nullità stabilita dall’art. 1355 c.c..

2.2. Con il secondo motivo di ricorso incidentale condizionato gli stessi controricorrenti hanno dedotto – con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che aveva costituito oggetto di discussione tra le parti in ordine alla circostanza che, indipendentemente dalla qualificazione attribuibile alla clausola di cui al citato art. 3, la Corte di appello non aveva ritenuto conforme a diritto il percorso logico-giuridico seguito dal giudice di primo grado nell’interpretazione complessiva del contratto preliminare del 2 agosto 2007.

3. Ritiene il collegio che è fondato il primo motivo del ricorso principale (che riveste una valenza certamente preliminare in ordine all’esame complessivo di tutte le altre formulate censure) avanzato nell’interesse della s.p.a. Autostrada Asti-Cuneo.

Come già evidenziato, esso si basa sulla contestazione relativa all’affermata sussistenza – nell’impugnata sentenza – della formazione del giudicato sugli aspetti riportati a pag. 28 della stessa sentenza, ovvero sulla qualificazione della condizione di cui all’art. 3 del contratto preliminare del 2 agosto 2007 come condizione risolutiva, sulla qualificazione dell’atto esercitato dalla parte appellante (odierna ricorrente principale) come recesso, sulla previsione, nella clausola contrattuale di recesso, di “una non irrilevante caparra penitenziale” e sulla sussistenza di un nesso teleologico tra i tre preliminari, ovvero quello oggetto di causa e quelli riguardanti i terreni confinanti.

Orbene, ad avviso del collegio, l’affermazione dell’avvenuto passaggio in giudicato della sentenza di prime cure sui richiamati aspetti si risolve in un’apodittica statuizione, siccome non supportata da alcuna motivazione in proposito, salvo a rilevare che sugli stessi (in merito ai quali aveva argomentato la decisione di primo grado) nessuna delle parti aveva avanzato critiche in sede di gravame (malgrado a pag. 13 della stessa sentenza di appello si riportano i termini del gravame relativi ai punti considerati come diventati ormai incontrovertibili).

Va, infatti, osservato che, pur potendo il giudicato – secondo la giurisprudenza di questa Corte (v. Cass. n. 21490/2005 e Cass. n. 18427/2013) – formarsi anche sulla qualificazione giuridica data all’azione dal giudice, quando essa abbia condizionato l’impostazione e la definizione dell’indagine di merito e la parte interessata abbia omesso di impugnarla, risulta evidente che, nel caso di specie, alla stregua del richiamato e trascritto (e, quindi, autosufficiente) contenuto dell’atto di appello formulato dalla ricorrente principale, quest’ultima (quale appellante) avesse formulato idonee difese che – sul piano logico-giuridico – si ponevano in contrasto con la qualificazione di recesso come compiuta dal giudice di primo grado.

In altri termini, la critica mossa con l’appello avverso la dedotta erroneità della lettura fornita dal giudice di primo grado in ordine alla clausola risolutiva di cui all’art. 3 del contratto preliminare dedotto in giudizio – lettura che aveva comportato la qualificazione dell’atto compiuto dall’Autostrada ASTI-CUNEO s.p.a. quale “esercizio del diritto di recesso” – muoveva proprio dalla contestazione della fondatezza di tale qualificazione, ragion per cui non si sarebbe potuto considerare formato il giudicato su tale (dirimente) aspetto, come, invece, erroneamente ritenuto dal giudice di appello.

Deve, al riguardo, perciò affermarsi in punto di diritto che l’effetto devolutivo dell’appello entro i limiti dei motivi d’impugnazione preclude al giudice del gravame esclusivamente di estendere le sue statuizioni a punti che non siano compresi, neanche implicitamente, nel tema del dibattito esposto nei motivi d’impugnazione; viola, però, il principio del “tantum devolutum quantum appellatum” il giudice di appello che fondi la decisione su ragioni che, ove anche non siano state eventualmente specificamente fatte valere dall’appellante, appaiano, nell’ambito della censura proposta, in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi, costituendone necessario antecedente logico e giuridico (cfr., per riferimenti, Cass. n. 2973/2006 e Cass. n. 9208/2018).

Alla luce di queste argomentazioni deve essere accolto il primo motivo avanzato dalla s.p.a. Autostrada Asti-Cuneo e a questa pronuncia consegue l’assorbimento di tutti gli altri motivi, ivi compresi quelli dedotti con il ricorso incidentale (in forma condizionata), poichè anche la loro cognizione risulta subordinata all’accertamento della possibile mancata formazione del giudicato (come, invece, ritenuto configuratosi dalla Corte di appello) sui predetti aspetti, che dovrà essere compiutamente verificata in sede di rinvio sulla base dell’adozione di un concreto percorso logico-giuridico che, essendo mancato nella sentenza qui impugnata, ha determinato la violazione degli artt. 112,329 e 342 c.p.c. (come legittimamente denunciata con la censura qui ritenuta fondata).

4. In definitiva, deve essere accolto il primo motivo del ricorso principale, con il derivante assorbimento del secondo motivo di detto ricorso nonchè dei due motivi formulati con il ricorso incidentale condizionato. La sentenza va, quindi, cassata con il rinvio della causa ad altra Sezione della Corte di appello di Torino, che provvederà anche a regolare le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale e dichiara assorbiti il secondo motivo dello stesso ricorso nonchè il ricorso incidentale condizionato.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese di questo giudizio, ad altra Sezione della Corte di appello di Torino.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 24 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2019

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