Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34022 del 19/12/2019

Cassazione civile sez. II, 19/12/2019, (ud. 04/07/2019, dep. 19/12/2019), n.34022

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 20337/2015 R.G. proposto da:

N.D., c.f. (OMISSIS), N.R. c.f. (OMISSIS),

M.M. c.f. (OMISSIS), S.R., c.f. (OMISSIS), rappresentati

e difesi in virtù di procura speciale in calce al ricorso

dall’avvocato Claudio Gaeta ed elettivamente domiciliati in Roma,

alla via Palumbo, n. 26, presso lo studio dell’avvocato Armando

Profili.

– ricorrenti –

contro

SGA s.p.a. – Società per la Gestione di Attività – c.f./p.i.v.a.

(OMISSIS) – quale cessionaria dei crediti della “Isveimer” s.p.a. in

liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa in virtù di procura speciale a margine del

controricorso disgiuntamente e congiuntamente dall’avvocato

professor Severino Nappi e dall’avvocato Antonino Gebbia ed

elettivamente domiciliata in Roma, alla via Ugo De Carolis, n. 101,

presso lo studio dell’avvocato Gilda Laviano.

– controricorrente –

e

S.E., e D.L.A.;

– intimati –

avverso la sentenza della corte d’appello di Napoli n. 3500 dei

9/31.7.2014;

udita la relazione nella Camera di consiglio del 4 luglio 2019 del

consigliere Dott. Luigi Abete.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. Con ricorso depositato in data 19.10.1999 al tribunale di Napoli l'”Isveimer” s.p.a. esponeva che con atti del 25.2.1986 e del 7.3.1986 aveva concesso ed erogato un finanziamento di Lire 250.000.000 alla “Candy Importo” s.r.l.; che a garanzia delle obbligazioni assunte dalla “Candy Importo” era stata prestata fideiussione da N.D., N.R., M.M. e S.R.; che la mutuataria si era resa inadempiente; che essa ricorrente invano era stata ammessa al passivo del fallimento della mutuataria; che i fideiussori non avevano a loro volta provveduto al pagamento.

Chiedeva ingiungersi ai fideiussori il pagamento della somma di Lire 402.720.586, oltre interessi.

Con decreto n. 2996/1999 il tribunale pronunciava l’ingiunzione.

2. N.D., N.R., M.M. e S.R. proponevano opposizione.

Deducevano che S.E. ed D.L.A., acquirenti dell’immobile sul quale era stata iscritta ipoteca a garanzia dell’obbligazione restitutoria, si erano impegnati ad estinguere l’obbligazione traente titolo dal mutuo.

Resisteva l'”Isveimer”.

Chiamati in causa, si costituivano S.E. ed D.L.A..

Con sentenza n. 2945/2008 il tribunale rigettava l’opposizione e dichiarava inammissibili le domande esperite dagli opponenti nei confronti dei terzi chiamati nonchè le domande riconvenzionali proposte dai terzi chiamati.

3. Proponevano appello N.D., N.R., M.M. e S.R..

Resisteva la “SGA” s.p.a. – Società per la Gestione di Attività, cessionaria dei crediti della “Isveimer” s.p.a. in liquidazione.

Si costituivano S.E. ed D.L.A..

Con sentenza n. 3500 dei 9/31.7.2014 la corte d’appello di Napoli rigettava il gravame, confermava l’impugnata sentenza e condannava gli appellanti alle spese del grado.

4. Avverso tale sentenza N.D., N.R., M.M. e S.R. hanno proposto ricorso; ne hanno chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione.

La “SGA” s.p.a. ha depositato controricorso; ha chiesto rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese del giudizio di legittimità.

S.E. ed D.L.A. non hanno svolto difese.

I ricorrenti hanno depositato memoria.

5. Il ricorso è inammissibile per cessazione della materia del contendere ovvero per sopravvenuta carenza di interesse.

Con la memoria depositata i ricorrenti hanno rappresentato che successivamente alla proposizione del ricorso “hanno raggiunto un’intesa economica con la Isveimer, oggi S.G.A. s.p.a., che ha già avuto esecuzione e consistente nel pagamento di tutti gli importi oggetto della sentenza gravata” (così memoria, pag. 1).

Ed hanno soggiunto “di non avere più alcun interesse ai motivi di ricorso” (così memoria, pag. 1. Alla memoria risultano allegate le copie “della proposta transattiva della S.G.A. s.p.a.” e della dichiarazione di accettazione).

6. Su tale scorta è sufficiente il riferimento all’insegnamento delle sezioni unite di questa Corte.

Ovvero all’insegnamento secondo cui, quando nel corso del giudizio di legittimità intervenga una transazione od altro fatto che determini la cessazione della materia del contendere, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, essendo venuto meno l’interesse alla definizione del giudizio e, quindi, ad una pronuncia sul merito dell’impugnazione (cfr. Cass. sez. un. 18.5.2000, n. 368; Cass. sez. un. 26.7.2004, n. 14059. Ed ancora cfr. Cass. 31.5.2005, n. 11609, secondo cui, qualora si verifichi in corso del giudizio di cassazione la cessazione della materia del contendere, essa dà luogo alla inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche l’interesse ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione (o l’impugnazione), ma anche nel momento della decisione, poichè è in relazione a tale decisione – ed in considerazione della domanda originariamente formulata – che tale interesse va valutato; Cass. 24.6.2005, n. 13565. Si veda però Cass. sez. un. 11.4.2018, n. 8980, secondo cui, nel caso in cui nel corso del giudizio di legittimità le parti definiscano la controversia con un accordo convenzionale, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere, con conseguente venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata, non essendo inquadrabile la situazione in una delle tipologie di decisione indicate dall’art. 382 c.p.c., comma 3, artt. 383 e 384 c.p.c. e non potendosi configurare un disinteresse sopravvenuto delle parti per la decisione sul ricorso e, quindi, una inammissibilità sopravvenuta dello stesso; Cass. sez. lav. 2.10.2019, n. 24632).

7. La transazione siglata dalle parti appieno giustifica – viepiù nel segno della sentenza n. 77/2018 con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 92 c.p.c., comma 2, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe e gravi ragioni – l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

S.E. ed D.L.A. non hanno svolto difese; nessuna statuizione in ordine alle spese va pertanto nei loro confronti assunta.

8. Nell’ipotesi di causa di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del cd. “doppio contributo unificato” (cfr. Cass. (ord.) 7.12.2018, n. 31732; Cass. 10.2.2017, n. 3542; Cass. (ord.) 2.7.2015, n. 13636).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; compensa integralmente le spese del presente giudizio di legittimità tra N.D., N.R., M.M. e S.R., da un lato, e la “SGA” s.p.a. – Società per la Gestione di Attività, cessionaria dei crediti della “Isveimer” s.p.a. in liquidazione, dall’altro.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 4 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2019

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