Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3402 del 12/02/2020

Cassazione civile sez. trib., 12/02/2020, (ud. 04/07/2019, dep. 12/02/2020), n.3402

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. MUCCI Roberto – Consigliere –

Dott. MELE Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10071/2014 R.G. proposto da:

Fondazione Ethoikos, già Ethoikos srl, in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Cataldo

D’Andria, con domicilio eletto in Roma, viale Regina Margherita n.

262/264, presso lo studio del proprio difensore;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Toscana n. 32/13/13, del 24 gennaio 2013, depositata il 27 febbraio

2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 luglio 2019

dal Consigliere Dott. Manzon Enrico.

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza n. 32/13/13 del 24 gennaio 2013, depositata il 27 febbraio 2013, la Commissione tributaria regionale della Toscana respingeva l’appello proposto da Ethoikos srl avverso la sentenza n. 104/02/09 della Commissione tributaria provinciale di Siena che ne aveva respinto il ricorso contro l’avviso di accertamento IVA 2005. La CTR osservava in particolare che, come ritenuto dai primi giudici, la ripresa fiscale portata dall’atto impositivo impugnato era fondata, non potendosi riconoscere la detraibilità delle spese relative a fabbricati con destinazione abitativa, come era nel caso di specie sia in base all’accatastamento sia perchè comunque l’immobile de quo era rimasto destinato ad uso abitativo anche dopo l’effettuazione dei lavori ai quali si riferiva la ripresa fiscale stessa.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione la contribuente, nelle more trasformatasi in fondazione, deducendo due motivi.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.

La ricorrente successivamente ha depositato una memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione/falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, art. 19 bis 1, lett. i), poichè la CTR ha affermato l’indetraibilità dell’IVA corrisposta all’impresa appaltatrice di lavori di ristrutturazione di un immobile di sua proprietà in quanto destinato all’uso abitativo.

La censura è fondata.

Va premesso che, in deroga al generale principio della detraibilità dell’IVA contenuto nel D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, in attuazione della relativa previsione normativa unionale, il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19 bis 1, lett. i), stesso decreto prevede che “non è ammessa in detrazione l’imposta relativa all’acquisto di fabbricati o di porzione di fabbricato, a destinazione abitativa nè quella relativa alla locazione o alla manutenzione, recupero o gestione degli stessi, salvo che per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell’attivitàesercitata la costruzione o la rivendita dei predetti fabbricati o delle predette porzioni”.

Sostiene la ricorrente che nel caso di specie non sussistono i presupposti di fatto per l’applicabilità di tale speciale previsione derogatoria, sia perchè le spese in questione hanno riguardato un immobile facente parte del complesso immobiliare, di sua proprietà, interessato da opere di ristrutturazione, che nella sua globalità era inerente all’esercizio della sua impresa, trattandosi di edifici serventi all’attività di gestione di un parco naturalistico sia perchè, proprio all’esito degli interventi edilizi, detto immobile ha mutato la destinazione (con conseguente accastamento unitario in B5, “laboratorio scientifico”) sia perchè comunque detta disposizione non può essere meccanicamente applicata solo sulla base delle risultanze catastali, ma deve esserlo “in concreto”, avendo riguardo appunto alla effettiva “strumentalità” dell’immobile all’esercizio dell’attività economica cui la spesa era afferente.

Come detto, la sentenza impugnata ha di contro affermato che, essendo l’immobile accatastato come abitativo e non essendo comunque mutata tale destinazione dopo i lavori di ristrutturazione relativi alle fatture oggetto della ripresa fiscale, trattandosi della casa dei custodi, in virtù della disposizione legislativa evocata dall’agenzia fiscale la detrazione IVA in contestazione non poteva considerarsi spettante, perciò affermando la fondatezza della ripresa fiscale oggetto della lite.

Tale statuizione è in contrasto con il principio di diritto, al quale il Collegio intende dare seguito, secondo il quale “In tema di IVA, ai fini della detrazione nelle operazioni relative a fabbricati a destinazione abitativa, la natura strumentale del bene acquistato deve essere valutata non solo in astratto, con riferimento all’oggetto dell’attività d’impresa, bensì, in concreto, accertando che lo stesso costituisce, anche in funzione programmatica, lo strumento per l’esercizio della suddetta attività” (Cass., n. 5559 del 26/02/2019, Rv. 652960 – 01).

Indubbiamente nella sentenza impugnata manca l’accertamento in fatto imposto da questo arresto giurisprudenziale ossia non si è adeguatamente valutata la “strumentalità in concreto” dell’immobile in questione, risultandone perciò evidente la denunciata violazione/falsa applicazione delle disposizioni legislative generale e speciale che sono implicate dalla fattispecie fattuale oggetto della lite.

Attenendosi al citato principio di diritto, in sede di rinvio il giudice tributario di appello dovrà quindi effettuare tale giudizio.

Dalle considerazioni che precedono risulta assorbito il secondo, complesso, motivo (violazione delle norme processuali sulla valutazione delle prove e vizio motivazionale relativamente all’impiego effettivo dell’immobile de quo).

La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al primo motivo del ricorso, assorbito il secondo motivo, con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 4 luglio 2019.

Depositato in cancelleria il 12 febbraio 2020

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