Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3402 del 11/02/2021
Cassazione civile sez. VI, 11/02/2021, (ud. 24/11/2020, dep. 11/02/2021), n.3402
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – Presidente –
Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8944-2019 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del
legale rappresentane pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,
rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO SFERRAZZA, VINCENZO
STUMPO, ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO TRIOLO;
– ricorrente-
contro
A.V.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 236/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,
depositata il 15/03/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 24/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ALFONSINA
DE FELICE.
Fatto
RILEVATO
che:
la Corte d’appello di Catania, in riforma della sentenza di primo grado, ha accolto la domanda di A.V., bracciante agricolo presso l’azienda “Fratelli T. di dell’ E.M.”, diretta al riconoscimento del diritto all’indennità di disoccupazione agricola per l’anno 2005, essendo il lavoratore in possesso dei requisiti contributivi di legge;
la Corte territoriale ha altresì condannato l’Inps a corrispondere al lavoratore gli interessi legali e la rivalutazione, al lordo delle eventuali ritenute fiscali e contributive;
l’Inps ha domandato la cassazione della sentenza sulla base di un unico motivo, illustrato da successiva memoria;
A.V. è rimasto intimato;
è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.
Diritto
CONSIDERATO
che:
con un motivo unico, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Inps contesta la violazione della L. 31 dicembre 1991, n. 412, art. 16; sostiene la tesi secondo la quale per gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria tenuti ai sensi di legge a corrispondere gli interessi legali sulle prestazioni dovute, sussisterebbe il divieto di cumulare a questi ultimi la rivalutazione monetaria;
il motivo è fondato;
in base alla giurisprudenza di questa Corte, cui in questa sede va data continuità, la regola posta dalla L. n. 412 del 1991, art. 16, sancisce il divieto di cumulo degli interessi e della rivalutazione monetaria sulle prestazioni dovute dagli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria;
il principio affermato, pur nel rispetto dei vincoli posti dall’art. 38 Cost., trova la sua giustificazione nell’esigenza di una più adeguata ponderazione dell’interesse collettivo al contenimento della spesa pubblica, nell’attuale contesto di progressiva alterazione e deterioramento degli equilibri della finanza pubblica (in tal senso, cfr. principalmente Sez. Un. 6928 del 2018);
in definitiva, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, dichiarando non dovuta dall’Inps la rivalutazione monetaria e confermando nel resto, anche quanto alle spese, l’impugnata sentenza;
in considerazione dell’esito complessivo della lite, sussistono ragioni per compensare le spese del giudizio di legittimità;
si dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, dichiara non dovuta a A.V., da parte dell’Inps, la rivalutazione monetaria. Conferma nel resto l’impugnata sentenza.
Compensa le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 24 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2021