Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34018 del 19/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 19/12/2019, (ud. 10/09/2019, dep. 19/12/2019), n.34018

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11825-2018 proposto da:

V.M., S.A.R., D.T.S.,

M.G., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PASUBIO 15, presso

lo studio legale GAMBERINI ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE, rappresentati

e difesi dall’avvocato ANTONELLA DI RE;

– ricorrenti –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati SERGIO PREDEN,

LIDIA CARCAVALLO, LUIGI CALIULO, ANTONELLA PATTERI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 905/2017 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 07/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CARLA

PONTERIO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. con sentenza n. 905 pubblicata il 7.11.2017 la Corte d’Appello di Palermo confermava, con diversa motivazione, la sentenza del Tribunale della stessa sede, che aveva respinto la domanda proposta da S.A.R., D.T.S., M.G. E V.M., lavoratori marittimi, nei confronti dell’INPS per la rivalutazione contributiva dei periodi di lavoro in cui erano stati esposti ad amianto, ai sensi della L. n. 257 del 1992, art. 13;

2. a fondamento della decisione la Corte territoriale, diversamente dal giudice del primo grado, riteneva sussistere l’interesse ad agire; reputava tuttavia la domanda infondata per difetto di prova circa la esposizione decennale e la rischiosità concreta dello specifico ambiente di lavoro; tanto perchè la prova testimoniale articolata in tal senso dai lavoratori era carente per mancata indicazione delle generalità dei testi, non emendabile con la fissazione di un termine ex art. 421 c.p.c., comma 1. Nè gli appellanti avevano sollecitato in alcun modo l’esercizio di tale funzione suppletiva, avendo riproposto in appello le istanze istruttorie con la medesima lacuna ed essendosi astenuti da ogni richiesta volta ad attivare l’esercizio dei poteri ufficiosi del giudice;

3. avverso tale pronuncia hanno proposto ricorso per cassazione S.A.R., D.T.S., M.G. E V.M., deducendo due motivi di censura, illustrati da successiva memoria, cui l’INPS ha resistito con controricorso, tardivamente notificato;

4. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti- unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio- ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

5. le parti ricorrenti hanno dedotto:

– con il primo motivo di censura, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione della L. n. 257 del 1992, art. 13, del D.L. n. 269 del 2003, art. 47, comma 4, (conv. con L. n. 326 del 2003), della L. n. 179 del 2002, art. 18, comma 8, nonchè del Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale 27 ottobre 2004, integrato dalla direttiva ministeriale 14 luglio 2009, recepita dall’IPSEMA con circolare prot. n. 8721/2009 del 27.04.2009, per avere la Corte di merito ritenuto non sussistere la prova della esposizione al rischio amianto benchè la norma di legge e la direttiva ministeriale riconoscano ai lavoratori marittimi la rivalutazione del periodo contributivo per la attività lavorativa documentata attraverso la acquisizione dell’estratto matricolare o del libretto di navigazione autenticato dalla Capitaneria di Porto. L’estratto matricolare attestava il superamento della soglia temporale dei dieci anni per l’accesso al beneficio previdenziale, in quanto riassumeva la storia lavorativa del marittimo ed il rilevante grado di probabilità di superamento della soglia massima di tollerabilità;

– con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione della L. n. 257 del 1992, art. 13, degli artt. 115,116 e 437 c.p.c., dell’art. 2729 c.c., degli artt. 3 e 111 Cost., nonchè, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti; hanno censurato la statuizione della Corte territoriale per avere ritenuto che la documentazione versata in atti (e segnatamente le relazioni di consulenza tecnica svolte in altri giudizi, le analisi del servizio chimico del porto, le sentenze di accoglimento dei ricorsi proposti da latri lavoratori marittimi, loro colleghi di lavoro) non fosse sufficiente a dare prova della ricorrenza nel caso di specie dell’esposizione qualificata ad amianto, che ben poteva essere oggetto di accertamento probabilistico per presunzioni, anche in considerazione del mutamento dello stato dei luoghi. L’accertamento della ricorrenza nel caso concreto degli elementi di fatto che integravano il parametro normativo costituirebbe, nell’assunto di parte ricorrente, un accertamento di diritto. Si assume altresì, avuto riguardo al diverso esito dei giudizi proposti da altri lavoratori marittimi, la violazione del principio di non discriminazione e del giusto processo (sotto il profilo della parità delle parti). Sotto il profilo del vizio di motivazione si assume l’omesso esame delle due relazioni tecniche prodotte e degli estratti matricolari e la mancanza di pronuncia sulla richiesta di ammissione della c.t.u. tecnico ambientale;

6. ritiene il Collegio che il ricorso sia inammissibile;

7. è consolidato il principio secondo cui il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa, mentre l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità se non nei ristretti limiti dell’art. 360 c.p.c. n. 5 (cfr. tra le più recenti Cass. n. 24155 del 2017);

8. nella specie, i motivi di censura incorrono precisamente nella confusione dianzi chiarita, dal momento che, pur essendo formulati con riguardo ad una presunta violazione delle disposizioni di legge indicate nella rubrica di ciascuno di essi, pretendono di criticare l’accertamento di merito che la Corte territoriale ha effettuato in ordine alla carenza di prova circa l’avvenuta esposizione ultradecennale all’amianto; è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con cui si deduca una violazione di disposizioni di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, atteso che in tal modo si consentirebbe la surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, grado di merito (Cass. n. 8758 del 2017);

9. anche a voler riqualificare le doglianze come concernenti l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, sulla scorta del principio secondo cui l’erronea intitolazione del motivo di ricorso per cassazione non osta alla riqualificazione della sua sussunzione in altre fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., nè determina l’inammissibilità del ricorso se dall’articolazione del motivo sia chiaramente individuabile il tipo di vizio denunciato (v. tra le più recenti Cass. n. 4036 del 2014), le censure sono comunque inammissibili, essendosi consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui, specie a seguito della riformulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, da parte del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, (conv. con L. n. 134 del 2012), può essere dedotto in sede di legittimità soltanto l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere autonomamente decisivo, nel senso che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia, restando viceversa esclusa la possibilità di dolersi dell’omesso esame di singoli elementi istruttori, qualora – come nella specie – il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. S.U. n. 8053 del 2014);

10. il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile;

11. non si fa luogo alla rifusione delle spese, in quanto il controricorso dell’INPS è tardivo (ricorso notificato il 12.4.2018, controricorso spedito per la notifica in data 1 giugno 2018);

12. in considerazione della declaratoria d’inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 10 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2019

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