Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34015 del 19/12/2019
Cassazione civile sez. VI, 19/12/2019, (ud. 10/09/2019, dep. 19/12/2019), n.34015
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – Presidente –
Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –
Dott. PONTIERO Carla – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9180-2018 proposto da:
ADER – AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona del Presidente
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI
12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
SECURITAS LA TORRE SRL, INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE;
– intimati –
avverso la sentenza n. 2151/2017 della CORTE D’APPELLO di LECCE,
depositata il 12/09/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 10/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CARLA
PONTERIO.
Fatto
RILEVATO
CHE:
1. con sentenza n. 151 depositata il 12.9.2017 la Corte d’Appello di Lecce, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha accolto l’opposizione proposta dalla società Securitas La Torre s.r.l. in relazione a tredici cartelle esattoriali emesse per la riscossione di contributi Inps; ha respinto l’opposizione in riferimento alle ulteriori cartelle esattoriali oggetto di impugnazione;
2. la Corte territoriale ha rilevato che era oggetto di contestazione in appello la regolarità della notifica delle cartelle esattoriali e, quale effetto di essa, la prescrizione dei crediti previdenziali;
3. ha dato atto che nel corso del giudizio di primo grado la società, a fronte della produzione da parte di Equitalia Sud s.p.a. delle fotocopie degli avvisi di ricevimento delle cartelle esattoriali, nella prima difesa successiva al deposito dei documenti ne aveva disconosciuto la conformità agli atti originali (verbale di udienza del 14 marzo 2012);
4. ha aggiunto che, a fronte del disconoscimento tempestivamente eseguito, era stata disposta in appello la produzione degli originali degli avvisi di ricevimento; Equitalia aveva prodotto gli originali soltanto in relazione ad alcune cartelle esattoriali; per le altre, mancando la prova dell’esistenza della notifica, doveva ritenersi la tempestività dell’opposizione e, quale ulteriore conseguenza, la prescrizione quinquennale dei crediti, mancando la prova di validi atti interruttivi;
5. avverso la sentenza ha proposto ricorso l’Agenzia delle entrate Riscossione, già Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a., articolato in un unico motivo; gli intimati non hanno opposto difese;
6. la proposta del relatore è stata comunicata alla parte, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
7. con l’unico motivo la parte ricorrente ha denunziato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione dell’art. 2719 c.c..
8. ha dedotto che il disconoscimento effettuato dalla società non era specifico, come risultava dal verbale dell’udienza tenutasi dinanzi al Tribunale in data 14 marzo 2012, in questa sede trascritto per estratto;
9. il ricorso presenta profili di inammissibilità per mancato rispetto degli oneri di specificazione ed allegazione di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, che impongono alla parte di indicare in modo specifico i documenti e gli atti processuali alla base dell’errore denunciato e di trascrivere nel ricorso nei loro esatti termini gli atti rilevanti, diversi dalla sentenza impugnata, (cfr. Cass. n. 16254 del 2012; n. 2966 del 2011);
10. ne discende che laddove si assuma, come nella fattispecie, che la Corte di merito abbia errato nel non rilevare la genericità del disconoscimento, ad opera della società appellante, della conformità agli originali degli avvisi di ricevimento delle cartelle esattoriali, è necessario riportare nel motivo anzitutto, il testo integrale (e non solo per estratto) del verbale d’udienza di primo grado in cui tale disconoscimento è stato effettuato oppure produrre detto verbale in allegato al ricorso per cassazione; è parimenti necessario allegare come la sentenza di primo grado abbia deciso sulla questione di genericità del disconoscimento sollevata dall’Agenzia e come la medesima questione sia stata riproposta nelle difese in appello della medesima Agenzia; ciò a fronte di una sentenza di secondo grado, oggetto del ricorso in esame, che dà atto (pag. 2) di come “a sostegno del gravame l’appellante ha dedotto la mancata dimostrazione da parte della società Equitalia ETR della regolare notificazione delle cartelle esattoriali, evidenziando come la medesima appellata avesse depositato in primo grado soltanto copie fotostatiche di una parte degli avvisi delle racc.te con cui erano state eseguite le notifiche delle cartelle esattoriali e rinnovando il disconoscimento della conformità delle medesime fotocopie rispetto agli originali degli avvisi medesimi. Inoltre, contestava la riferibilità delle sottoscrizioni apposte sugli avvisi di ricevimento medesimi al proprio legale rappresentante”;
11. per le ragioni esposte il ricorso va dichiarato inammissibile;
12. non si procede alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità in quanto gli intimati non hanno svolto difese;
13. sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 10 settembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2019