Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34014 del 19/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 19/12/2019, (ud. 10/09/2019, dep. 19/12/2019), n.34014

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8057-2018 proposto da:

S.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato GIUSEPPE ZANGHI’;

– ricorrente –

contro

RFI- RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA 01585570581, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, L. G.

FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato ARTURO MARESCA, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROSA PINO;

– controricorrente –

contro

R.C., S.G., S.S.,

P.T., P.E.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 213/2017 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 23/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CARLA

PONTERIO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. con sentenza n. 213 depositata il 22.2.2017 la Corte d’Appello di Messina ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa sede di rigetto della domanda proposta da S.A. nei confronti di RETE FERROVIARIA ITALIANA (in prosieguo RFI) S.p.A. e dei contro interessati, signori R.C., S.G., P.T., P.E., S.S., per l’accertamento del proprio diritto alla promozione nella posizione di direttore di macchina, con la connessa tutela specifica e risarcitoria;

2. la Corte territoriale ha dato atto di come l’appellante invocasse il diritto alla promozione sul presupposto che questa dovesse essere effettuata in favore dei primi ufficiali di macchina in base al criterio dell’anzianità di servizio, secondo una graduatoria interna; tale assunto si fondava sull’applicazione dall’accordo aziendale del 16 giugno 2000, nonostante l’entrata in vigore della diversa procedura prevista nel CCNL sottoscritto il 16 aprile 2003, unitamente al contratto aziendale di gruppo e all’accordo di confluenza delle attività ferroviarie;

3. il Tribunale aveva rigettato la domanda sia sul presupposto che la tutela in forma specifica non fosse più attuabile per l’intervenuto pensionamento, sia sul presupposto che l’inserimento in graduatoria, priva di ultrattività, non potesse dare luogo ad alcun diritto ma ad una aspettativa priva di tutela risarcitoria;

4. il sig. S. con l’appello aveva allegato che, pur dopo l’introduzione della procedura contrattuale prevista nell’accordo di confluenza del 2003, di fatto REI aveva dato luogo agli avanzamenti di carriera secondo l’ordine della graduatoria di anzianità;

5. la Corte di merito aveva, invece, ritenuto provata la volontà delle parti di applicare i diversi criteri di promozione del personale forniti dalla nuova contrattazione del 2003, come confermato dal contenuto del ricorso introduttivo di primo grado col quale il lavoratore aveva dedotto il mancato rispetto della nuova procedura quanto ai criteri di trasparenza, correttezza, imparzialità e dell’obbligo di informativa sindacale;

6. avverso la sentenza ha proposto ricorso S.A., articolato in sei motivi, cui ha opposto difese con controricorso RFI S.p.A.;

7. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;

8. entrambe le parti hanno depositato memoria, ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

9. la parte ricorrente ha dedotto:

– con il primo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione degli artt. 333,343,346 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c.;

ha esposto che il Tribunale aveva rigettato l’eccezione di RFI di applicazione del CCNL 2003 ed affermato che, in assenza di accordi locali che disciplinavano la materia degli avanzamenti dopo l’aprile 2003, era decisivo il criterio interpretativo del comportamento delle parti. RFI sosteneva che quello dell’anzianità di servizio era solo uno dei criteri utilizzati, insieme ad altri, per la gestione del personale ma l’asserzione era smentita dai contratti indicati dal ricorrente;

la Corte territoriale aveva “riformato” (così in ricorso) la sentenza di primo grado, affermando essere applicabile la procedura prevista dal CCNL in luogo di quella prevista dall’accordo del 16 giugno 2000, in assenza di appello incidentale di RFI, così incorrendo nel vizio di violazione del giudicato interno (Cass., S.U., n. 11799/2017), essendo caduto il giudicato sull’applicabilità del contratto locale (che prevedeva le promozioni per anzianità) in luogo di quello nazionale (che prevedeva le previsioni per concorso);

– con il secondo motivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione dell’art. 112 c.p.c., per omesso esame del primo motivo di appello, con il quale si deduceva la violazione dell’art. 115 c.p.c., la contraddittorietà ed illogicità della motivazione, la falsa rappresentazione di un fatto determinante per la decisione, per avere il Tribunale affermato che egli aveva dato atto in ricorso che, a partire dal 2003, era stata applicata la procedura concorsuale introdotta dall’accordo di confluenza. Con il primo motivo di appello si deduceva:

– che egli non aveva mai dato atto della applicazione della procedura di cui al contratto collettivo del 2003; anzi, proprio la prassi di effettuare le promozioni secondo la graduatoria di anzianità fino ai primi mesi del 2005 era stata posta a base del ricorso;

– che lo stesso Tribunale in motivazione esponeva che egli aveva sostenuto che fino ad aprile 2005 le promozioni erano state effettuate per ordine di graduatoria;

in questa sede si deduce il vizio di omesso esame di tale motivo di appello, fermo il giudicato sull’applicazione del criterio di promozione fondato sulla graduatoria di anzianità;

– con il terzo motivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, omesso esame del secondo motivo di appello, con il quale si assumeva la violazione dell’art. 416 c.p.c., comma 3, per avere il Tribunale affermato che la circostanza dell’applicazione dopo il 2003 della graduatoria per anzianità non era stata dimostrata documentalmente;

con il secondo motivo di appello si deduceva che, nel ricorso introduttivo, egli aveva esposto le promozioni avvenute nel rispetto dell’ordine di graduatoria e di anzianità sino al gennaio 2005 mentre RFI aveva genericamente contestato che la copertura dei posti direttore di macchina fosse sempre avvenuta con il criterio dell’anzianità di servizio sicchè il fatto, specificamente allegato e genericamente contestato, avrebbe dovuto ritenersi provato;

in questa sede si denuncia l’omessa pronuncia su detto motivo di appello;

– con il quarto motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione dell’art. 112 c.p.c., ed omesso esame del terzo motivo di appello, con il quale si deduceva la violazione dell’art. 115 c.p.c., e l’omesso esame della prova documentale, per avere il Tribunale affermato il difetto della prova documentale;

con il terzo motivo di appello si assumeva che la prova documentale delle promozioni per anzianità emergeva dall’allegato 28 delle produzione del primo grado, ove erano riportate tutte le comunicazioni di promozione a direttore di macchina dal 5 maggio 2000 all’11 novembre 2005, con gli stati di servizio di tutti i promossi attestanti l’anzianità di grado. All’allegato 17 vi era la graduatoria dei direttori di macchina e dei primi ufficiali al 31 gennaio 2005. Dall’esame dei documenti sarebbe emerso che soltanto dal marzo 2005 RFI aveva disposto le promozioni senza rispettare l’ordine di graduatoria dei primi ufficiali;

in questa sede si denunzia l’omesso esame di tale motivo di appello. – con il quinto motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’omesso esame del quarto motivo di appello, con il quale si censurava la violazione dell’art. 2724 c.c., e la statuizione del Tribunale di inammissibilità della prova orale, assumendosi che nella fattispecie di causa non vi erano limiti alla prova orale e vi era, in ogni caso, un principio di prova per iscritto, giusta documenti sub allegati 17 e 28 della produzione del primo grado;

– con il sesto motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c.; si assume che applicando il criterio dell’accordo locale egli avrebbe dovuto essere promosso e che l’affermazione della Corte territoriale secondo cui egli era titolare di una mera aspettativa era erronea per extra-petizione, avendo affermato circostanze non dedotte da alcuno in appello e, comunque, in contrasto con i documenti; dalla graduatoria prodotta come allegato 17 della produzione di primo grado risultava che egli era il primo dei non promossi e che erano stati promossi i signori S., P., P. E R., tutti in posizione successiva nella graduatoria di anzianità; con l’utilizzazione della graduatoria di anzianità, che, con apprezzamento coperto dal giudicato, il giudice di primo grado aveva ritenuto essere il criterio di promozione, egli avrebbe dovuto essere promosso;

10. RFI ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso sia per tardività in ragione del mancato rispetto del termine decadenziale annuale previsto dall’art. 327 c.p.c.; sia per violazione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, avendo il ricorrente invocato nei motivi di ricorso l’applicazione della procedura prevista dal CCNL del 2003, in luogo di quella prevista dall’accordo del 2000 in materia di avanzamenti di carriera, senza tuttavia depositare copia del relativi contratti collettivi;

11. l’eccezione di tardività del ricorso per cassazione è fondata;

12. occorre premettere che la sentenza impugnata non è stata redatta in formato elettronico, ma in formato cartaceo e risulta depositata in cancelleria in data 22.2.2017, come da attestazione del funzionario apposta in calce al provvedimento;

13. in tal caso, ai fini della decorrenza del termine annuale di decadenza di cui all’art. 327 c.p.c., applicabile ratione temporis (ricorso introduttivo di primo grado depositato il 15.6.09, sotto il vigore dell’art. 327 c.p.c. nel testo anteriore alla L. n. 69 del 2009), deve considerarsi rilevante soltanto l’attestazione dell’avvenuto deposito e non la diversa data (23.2.2017) apposta a margine della sentenza, priva di sottoscrizione, coincidente con la comunicazione di cancelleria eseguita via PEC alle parti (cfr. Cass., S.U., n. 13794 del 2012; S.U. n. 18569 del 2016; n. 12986 del 2016; n. 9029 del 2019, in motivazione);

14. non può infatti trovare applicazione la disciplina dettata per le sentenze redatte in formato elettronico, in cui è dal momento della trasmissione del provvedimento per via telematica mediante PEC che il procedimento decisionale è completato e si esterna, divenendo il provvedimento, dalla relativa data, irretrattabile dal giudice che l’ha pronunciato e legalmente noto a tutti, con decorrenza del termine lungo di decadenza per le impugnazioni ex art. 327 c.p.c. (cfr. Cass. n. 24891 del 2018; Ord. Sez. 6, n. 2362 del 2019);

15. come precisato più volte da questa Corte, al di fuori dell’ambito appena descritto, trova applicazione la regola secondo cui il deposito e la pubblicazione della sentenza coincidono e si realizzano nel momento in cui il deposito ufficiale in cancelleria determina l’inserimento della sentenza nell’elenco cronologico, con attribuzione del numero identificativo e conseguente conoscibilità per gli interessati, dovendosi identificare tale momento con quello di venuta ad esistenza della sentenza a tutti gli effetti, inclusa la decorrenza del termine lungo per la sua impugnazione (Cass. S.U. cit.);

16. non risulta neppure prospettato da parte ricorrente che nel caso in esame l’inserimento della sentenza nell’elenco cronologico si fosse perfezionato in data successiva a quella del deposito, sicchè non è applicabile il principio sancito da Sezioni Unite n. 18569 del 2016 secondo cui, in caso di apposizione in calce alla sentenza di due diverse date, il giudice deve accertare – attraverso istruttoria documentale ovvero ricorrendo a presunzioni semplici, o, infine, alla regola di cui all’art. 2697 c.c. – il momento in cui la sentenza sia divenuta conoscibile attraverso il deposito ufficiale in cancelleria ed il suo inserimento nell’elenco cronologico con attribuzione del relativo numero identificativo;

17. per le ragioni esposte il ricorso va dichiarato inammissibile;

18. la regolazione delle spese del giudizio di legittimità segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo;

19. sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento in favore di Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 1.500,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 10 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2019

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