Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34012 del 19/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 19/12/2019, (ud. 10/09/2019, dep. 19/12/2019), n.34012

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1581-2018 proposto da:

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUNIO

BAZZONI 1, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO ASCIANO,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIANFRANCO TRULLU;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS), SPA IN LIQUIDAZIONE;

– intimato –

avverso il decreto N. R.G. 3252/2016 del TRIBUNALE di CAGLIARI,

depositato il 17/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CARLA

PONTERIO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. con decreto in data 15-17 novembre 3017 n. 17063 il Tribunale di Cagliari 1-ra rigettar l’opposizione proposta da C.A. avverso lo stato passivo del fallimento della società IN.PR.EDIL Spa in liquidazione, per la insinuazione del credito di Euro 66.763,86 a titolo di differenze di retribuzione e di TFR;

2. a fondamento della decisione il Tribunale osservava che il C. aveva dedotto che il rapporto di lavoro subordinato, in essere con la società fallita dall’anno 1969, era cessato solo formalmente in data 31.12.1996, a seguito del suo pensionamento, ma di fatto era proseguito sino all’8.8.2008 con le medesime mansioni e con diritto all’inquadramento nel livello A del CCNL Laterizi;

3. dall’istruttoria svolta non era tuttavia emersa, secondo il Tribunale, l’esistenza nel periodo oggetto di causa del vincolo di subordinazione, che qualificava il rapporto subordinato rispetto ad altre tipologie di lavoro di carattere continuativo;

4. avverso la sentenza ha proposto ricorso C.A., articolato in tre motivi, cui il fallimento della società IN. PR.EDIL Spa in liquidazione non ha opposto difese;

5. la proposta del relatore è stata comunicata alla parte, unitamente al decreto di fissazione della adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

6. con il primo motivo la parte ricorrente ha dedotto (art. 360 c.p.c., n. 5) omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti, consistente nella circostanza che la società datrice di lavoro a partire dall’anno 2007 aveva dato al rapporto la veste formale di collaborazione a progetto;

7. ha sostenuto che tale fatto era stato allegato nel ricorso introduttivo della causa di opposizione allo stato passivo, era stato riferito da due testimoni ( D.G.P., escusso nella causa di lavoro intrapresa dal C. contro la società in bonis ed interrotta per il fallimento, i cui verbali erano stati prodotti in allegato al ricorso in opposizione, e Angius Gina, escussa nel corso del giudizio di opposizione) ed infine era pacifico nella causa di lavoro intrapresa nei confronti della società in bonis, in quanto affermato dalla parte resistente nella memoria di costituzione;

8. ha aggiunto che l’esame di tali risultanze istruttorie avrebbe dovuto condurre a ritenere provata l’instaurazione di un rapporto di collaborazione a progetto (co.co.pro.) e che, data l’assenza di formalizzazione del contratto, come richiesta dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 62, il Tribunale avrebbe dovuto accertare l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in applicazione del D.Lgs. cit., art. 69, comma 1;

9. con il secondo motivo (art. 360 c.p.c., n. 3) il ricorrente ha dedotto violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, artt. 62 e 69, come vigenti ratione temporis, per non avere il Tribunale applicato tali disposizioni pur in mancanza della formalizzazione del contratto di collaborazione e, quindi, della individuazione di un progetto;

10. con il terzo motivo (art. 360 c.p.c., n. 3) il ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., per avere il Tribunale posto a suo carico l’onere di provare la subordinazione nonostante l’esistenza di una ipotesi di conversione ex lege del rapporto di lavoro;

11. i motivi di ricorso, da trattare congiuntamente in quanto tutti afferenti, da diverse prospettive, al mancato accertamento di un rapporto di collaborazione a progetto e alla mancata applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 69, comma 1, risultano inammissibili poichè prospettano una questione non trattata in questi termini nel decreto impugnato, e che non può quindi essere sollevata in sede di legittimità, non essendo neanche precisato se la stessa sia stata ritualmente proposta nella precedente fase processuale;

12. infatti, il R.D. n. 267 del 1942, art. 99, nel testo novellato dal D.Lgs. n. 5 del 2006 e dal D.Lgs.n. 169 del 2007, configurando il giudizio di opposizione allo stato passivo in senso impugnatorio, esclude l’ammissibilità di domande nuove, non proposte nel grado precedente, e di nuovi accertamenti di fatto, sicchè è inammissibile il ricorso per cassazione che solleciti l’esame di questioni, di fatto o di diritto, non prospettate, ritualmente e tempestivamente, nel giudizio di opposizione (cfr. Cass. n. 9341 del 2012);

13. il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile;

14. non si procede alla regolazione delle spese processuali atteso che il fallimento non ha svolto difese;

15. sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 10 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2019

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