Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34010 del 19/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 19/12/2019, (ud. 18/11/2019, dep. 19/12/2019), n.34010

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 07151/2015 R.G. proposto:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

Contro

C.C.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 7703/44/14 della Commissione tributaria

regionale della Campania, depositata in data 10 settembre 2014;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 novembre

2019 dal Consigliere Paolo Fraulini.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Commissione tributaria regionale per la Campania ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza di primo grado che aveva annullato la cartella di pagamento n. (OMISSIS) relativa a maggiore imposta a fini Irpef per l’anno 2006, accogliendo l’opposizione proposta dal contribuente C.C..

2. Per la cassazione della citata sentenza l’Agenzia delle Entrate ricorre con un motivo; C.C. non si è costituito in questa fase.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Va preliminarmente dichiarata la ritualità della notificazione del ricorso per cassazione. E invero risulta dagli atti che la ricorrente ha tentato una prima notificazione del ricorso a mezzo del servizio postale in data 16 marzo 2015, ultimo giorno utile (ex nominatione dierum), tenendo conto della decorrenza del termine semestrale di impugnazione dal 16 settembre 2014, stante l’avvenuto deposito della decisione in periodo feriale. Tale notificazione non risulta andata a buon fine, attesa l’irreperibilità tanto del contribuente che del domiciliatario. A questo punto la ricorrente, entro un ragionevole termine (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 16943 del 27/06/2018) dalla data di conoscenza dell’esito negativo della prima notificazione (atto spedito al mittente in data 19 marzo 2015), ha instato per una nuova notificazione (in data 10 giugno 2015), che risulta andata a buon fine, essendo stato il plico ricevuto dal collega di studio del difensore del contribuente.

2. Nel merito il ricorso va accolto.

3. Erra la CTR allorquando dichiara l’inammissibilità dell’appello, negando la concessione di un termine per la rinnovazione della notificazione dell’atto di appello sul presupposto che “in caso di irreperibilità della controparte l’appellante avrebbe dovuto attivare la procedura specifica prevista per legge ai sensi dell’art. 140 c.p.c.”. Invero, qualora il giudice, nella contumacia del destinatario della notificazione, rilevi un vizio nella notificazione dell’atto, deve concedere un termine perentorio per la sua rinnovazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c. A tale regola fa eccezione il solo caso di inesistenza della notificazione, che si verifica però nei soli casi in cui non sia soggettivamente od oggettivamente possibile rinvenire nell’attività posta in essere gli elementi caratterizzanti del procedimento notificatorio previsto per legge. Nel caso di specie la CTR, quand’anche avesse rilevato l’irritualità della notificazione dell’atto di appello perchè non si era dato corso al procedimento ex art. 140 c.p.c., avrebbe – addirittura d’ufficio (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 10500 del 03/05/2018 – dovuto disporre la rinnovazione della notificazione e giammai, come invece risulta aver fatto, respingere l’istanza di parte e dichiarare l’inammissibilità dell’appello.

4. La sentenza va dunque cassata e le parti rinviate innanzi alla Commissione tributaria regionale per la Campania, in diversa composizione, che regolerà altresì le spese della presente fase.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia le parti innanzi alla Commissione Tributaria Regionale per la Campania, in diversa composizione, che provvederà anche a regolare le spese della presente fase di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 18 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2019

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