Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3401 del 12/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 12/02/2010, (ud. 11/12/2009, dep. 12/02/2010), n.3401

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALTIERI Enrico – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. DI DOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – rel. est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Ministero delle Finanze e Agenzia delle Entrate, in persona

rispettivamente del Ministro e del Direttore pro tempore,

rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

cui domiciliano in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrenti –

contro

Banca delle Marche s.p.a., con sede in (OMISSIS), in persona

del

presidente del consiglio di amministrazione P.T.,

rappresentata e difesa per procura a margine dei controricorso

dall’Avvocato Bartolomucci Marco, elettivamente domiciliata presso lo

studio dell’Avvocato Anna Brizzi in Roma, via G. B. Martini n. 2;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 10137 della Commissione tributaria centrale di

Roma, depositata il 26.11.2004;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica

dell’11.12. 2009 dal consigliere relatore Dott. Bertuzzi Mario;

Viste le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. ABBRITTI Pietro, che ha chiesto il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Cassa di risparmio di Pesaro, ora Banca delle Marche, propose distinti ricorsi dinanzi alla Commissione tributaria di primo grado per l’annullamento di sei avvisi di accertamento, notificati tra il dicembre 1984 ed il dicembre 1985, che le rettificavano, a fini irpeg ed ilor, il reddito per gli anni dal 1976 al 1981. In particolare, con i predetti atti impugnati, l’Ufficio aveva rettificato la percentuale di deducibilita’ di cui al D.P.R. n. 597 del 1973, artt. 58 e 61 recuperando a tassazione maggiori interessi passivi indeducibili e costi ed oneri non suscettibili di imputazione specifica, nonche’ l’erronea determinazione delle quote accantonate a riserva che, a fini ilor, fruiscono dell’agevolazione D.P.R. n. 601 del 1973, ex art. 21.

Il giudice di primo grado accolse i ricorsi, reputando che la Banca avesse correttamente dichiarato esenti dalla tassazione gli interessi passivi corrisposti ai depositanti, le competenze dovuti ai dipendenti con i relativi contributi, i componenti negativi del reddito relativi agli accantonamenti per i fondi di liquidazione di previdenza e per i versamenti, le minusvalenze sui titoli di proprieta’, le pensioni corrisposte al personale bancario ed esattoriale, gli oneri per l’accantonamento al fondo rischi sui crediti e che, con riferimento alle quote di reddito destinate a riserva legale o statutaria, l’esenzione ilor per il 50% rientrasse nella previsione di cui al D.P.R. n. 601 del 1973, ex art. 21. Questa decisione fu confermata sia dalla Commissione tributaria di secondo grado che dalla Commissione tributaria centrale che, con sentenza n. 10137 del 26.11.2004, dopo avere dichiarato inammissibili, perche’ proposte solo dinanzi a se e non anche davanti al giudice di appello, alcune censure, affermo’, con riferimento alla percentuale di deducibilita’, che la societa’ contribuente aveva presentato dichiarazione integrativa ai sensi della Legge sul Condono n. 516 del 1982, con relativa facolta’ di rettificare in aumento la componente ricavi, con conseguente necessita’ di rideterminare in senso piu’ favorevole le percentuali di deducibilita’ D.P.R. n. 597 del 1973, ex artt. 58 e 61 sia per gli interessi passivi che per i costi di non specifica imputazione; con riferimento al recupero a imposizione ilor delle quote di accantonate a riserva denominata “fondo di garanzia federale”, ribadi’ l’applicabilita’ a tali somme dell’esenzione per il 50% dell’ilor prevista dal D.P.R. n. 60 del 1973, ex art. 21.

Per la cassazione di questa decisione, con atto notificato il 12.1.2006, ricorrono, sulla base di tre motivi, il Ministero delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate.

La societa’ Banca delle Marche si e’ costituita con controricorso ed ha poi depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 324 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c., lamentando l’erroneita’ della decisione con cui la Commissione tributaria centrale ha dichiarato inammissibili, perche’ non riproposte anche nell’atto di appello, le censure delle ricorrenti che contestavano la decisione di secondo grado relativa all’applicabilita’ della percentuale di deducibilita’ di cui al D.P.R. n. 597 del 1973, art. 58 in relazione ai singoli costi ed oneri non suscettibili di imputazione specifica, assumendo che tali censure, con particolare riguardo alle spese relative al personale esattoriale, alle imposte e tasse alle sopravvenienze passive ed al recupero a tassazione per maggiore accantonamento al fondo rischi sui crediti, erano state specificatamente sollevate anche nell’atto di appello.

Il motivo e’ infondato.

Dalla lettura dell’atto di appello – consentita a questa Corte in ragione della natura processuale de vizio denunziato – emerge infatti chiaramente che le censure ivi proposte e riportate nel motivo attenevano alla questione in ordine alla deducibilita’ proporzionate di costi ed oneri di non specifica imputazione (punto 1 della decisione impugnata), questione sulla quale la Commissione centrale ha deciso, e non anche alla questione del loro ammontare (successivo punto 3), tema pertanto che, essendo stato riproposto soltanto con il ricorso dinanzi alla Commissione centrale, e’ stato correttamente dalla stessa ritenuto ormai precluso per intervenuto giudicato interno.

Il secondo motivo di ricorso denunzia violazione dell’art. 111 Cost.

e degli artt. 115 e 116 c.p.c., censurando la sentenza impugnata per avere risolto il motivo concernente la determinazione della percentuale di deducibilita’ di cui al D.P.R. n. 597 del 1973, art. 58 in ragione della mera circostanza che la societa’ contribuente aveva presentato la dichiarazione integrativa ai sensi della Legge sul Condono n. 516 del 1982, senza esaminare ne’ motivare sulle specifiche contestazioni dell’Ufficio secondo cui le voci in contestazione dovessero essere incluse nel calcolo di indetraibilita’. In subordine si assume che la motivazione offerta dal giudice a qua e’ insufficiente e contraddittoria, atteso che l’Ufficio stesso, negli avvisi di accertamento, aveva dato atto e tenuto conto dell’avvenuta presentazione da parte della contribuente della dichiarazione integrativa, circostanza che si assume ininfluente sulle questioni se la percentuale applicata fosse corretta e le voci in questione dovessero essere o meno escluse dalla predetta percentuale. Il motivo e’ infondato.

La questione sollevata concerne il tema relativo alla determinazione della percentuale di deducibilita’ di cui al D.P.R. n. 597 del 1973, art. 58 con riferimento agli interessi passivi ed ai costi di non specifica imputazione. Sul punto la Commissione ha accolto la richiesta della banca sulla base del rilievo che essa, avendo presentato dichiarazione integrativa per la legge sul condono, aveva elevato i ricavi e cio’ aveva inciso sul rapporto di deducibilita’.

Questo ragionamento si sottrae alla censura sollevata di difetto di motivazione, tenuto conto che la denunzia di maggior ricavi da parte della contribuente, per effetto della dichiarazione integrativa di cui alla L. n. 516 del 1982, art. 15 costituisce senz’altro un dato di fatto idoneo a condizionare il rapporto di dedudibilita’ come regolato dal D.P.R. n. 597 del 1973, art. 58 il quale consiste, com’e’ noto, in una frazione nella quale vengono computati i ricavi.

La critica svolta dall’Ufficio finanziario secondo cui gli avvisi di accertamento impugnati sarebbero stati emanati tenendo gia’ conto della rideterminazione dei redditi conseguente alla dichiarazione integrativa non puo’ d’altra parte essere accolta, mancando qui il ricorso del necessario requisito di autosufficienza. La censura infatti, che denunzia violazione dell’art. 116 c.p.c., investe la valutazione di documenti da parte del giudice di merito, questione che, per giurisprudenza costante di questa Corte, impone al ricorrente di riprodurre esattamente il contenuto dell’atto che si assume trascurato o erroneamente interpretato dal giudice di merito, al fine di porre il Collegio nella condizione di apprezzarne la rilevanza e decisi vita e quindi fondatezza della censura (Cass. n. 18506 del 2006; Cass. n. 3004 del 2004).

Il terzo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 21, censurando la sentenza impugnata relativa al tema della imposizione a ilor delle somme destinate al fondo istituzionale federale, assumendo che ai sensi della disposizione di cui all’art. 21 citato tale esenzione e’ stabilita esclusivamente per gli accantonamenti destinati a riserva legale e statutaria.

Il motivo appare inammissibile, tenuto conto che esso non investe l’effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata.

La Commissione tributaria centrale ha accolto sul punto il ricorso della contribuente in forza della considerazione che il fondo in questione potesse usufruire dell’agevolazione D.P.R. n. 601 del 1973, ex art. 21 in quanto esso costituiva una riserva legale ai sensi del testo unico delle leggi sulle casse di risparmio. La qualificazione del fondo de qua come riserva legale, che pure costituisce il presupposto logico e giuridico della conclusione accolta, non risulta tuttavia oggetto di specifica censura da parte dei ricorrenti, che limitano la loro doglianza alla considerazione che l’agevolazione di cui trattasi e’ applicabile alle sole riserve legali o statutarie, affermazione questa di per se’ certamente corretta, ma del tutto insufficiente a portare, per la ragione sopra indicata, alla cassazione della decisione impugnata.

Il ricorso va pertanto respinto.

Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza dei ricorrenti.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna le parti ricorrenti in solido al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in complessivi Euro 15.200,00, di cui Euro 15.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, il 11 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2010

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