Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3401 del 11/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 11/02/2021, (ud. 24/11/2020, dep. 11/02/2021), n.3401

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8482-2019 proposto da:

L.D.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BOLZANO N.

15, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE DE TOMMASO,

rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO AUTIERI;

– ricorrente –

contro

CORDEN PHARMA LATINA SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAOVUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato DOMENICO ROSANO;

– controricorrente –

contro

BRISTOL-MYERS SQUIBB SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA BAINSIZZA 10,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA COLELLI che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato MASSIMO DRAMIS;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1311/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 27/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ALFONSINA

DE FELICE.

 

Fatto

RILEVATO

che:

la Corte d’appello di Roma, confermando la sentenza del Tribunale di Latina, ha rigettato la domanda di L.D.F., dipendente della società Corden Pharma Latina s.p.a. con inquadramento nella categoria C2) del CCNL del settore industrie chimiche, rivolta a sentir accertare lo svolgimento delle mansioni superiori inerenti all’area Quadro – categoria A2) e condannare la società a corrispondergli le relative differenze retributive;

la Corte territoriale ha ritenuto che dall’esame del materiale probatorio acquisito agli atti, compiuto alla luce della valutazione comparativa tra le declaratorie contrattuali oggetto del giudizio, non fosse emerso il possesso, in capo all’appellante, del grado di autonomia proprio della qualifica superiore rivendicata;

L.D.F. ha chiesto la cassazione della sentenza affidando le sue ragioni ad un unico motivo, illustrato da successiva memoria;

le società Corden Pharma Latina s.p.a. e Bristol Myers Squibb s.r.l., chiamata in giudizio in manleva dalla prima, quale cedente del ramo di azienda cui era addetto il lavoratore, hanno depositato tempestivo controricorso;

la società Bristol Myers Squibb s.r.l. ha altresì depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, parte ricorrente lamenta “Omesso esame circa punti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti”, nella specie con riguardo all’accertamento del grado di autonomia in capo al ricorrente;

va preliminarmente esaminata l’eccezione di improcedibilità del ricorso proposta dalle società Corden Pharma Latina s.p.a. e Bristol Myers Squibb s.r.l., le quali contestano la tardività del deposito dello stesso presso la cancelleria di questa Suprema Corte per superamento del termine perentorio di venti giorni dall’ultima notifica alle parti contro cui è diretto (art. 369 c.p.c.);

affermano le controricorrenti che L.D.F. ha notificato il ricorso per cassazione nelle date 26 e 27 febbraio 2019 e che il deposito presso la cancelleria della Corte, era avvenuto il 22 marzo 2019, dunque oltre i venti giorni previsti, a pena di improcedibilità, dall’art. 369 c.p.c.;

secondo la giurisprudenza di questa Corte, quando una norma prevede che un termine debba decorrere o un altro adempimento debba essere compiuto dal tempo dell’avvenuta notificazione, come per il deposito del ricorso per cassazione e del controricorso, essa in tal caso deve intendersi perfezionata, per entrambe le parti, al momento della ricezione dell’atto da parte del destinatario, contro cui l’impugnazione è rivolta, ricavabile dallo stesso tenore testuale dell’art. 369 c.p.c. (per tutte cfr. Cass. n. 24346 del 2013);

alla luce di tale principio va valutata l’eccezione di tardività proposta dalle controricorrenti, che deve essere dichiarata inammissibile;

nel caso in esame, il processo notificatorio risulta concluso il 4 marzo 2019, data in cui il ricorso per cassazione è stato ricevuto dal difensore della società Corden Pharma, e il deposito dello stesso presso la cancelleria di questa Corte è avvenuto il 22 marzo 2019, ossia il diciottesimo giorno dall’ultima notificazione alle parti controinteressate, nel rispetto del termine di legge;

il ricorso di L.D.F. è pertanto procedibile;

quanto al motivo di ricorso esso va dichiarato inammissibile per la presenza di una doppia conforme;

secondo il consolidato orientamento di legittimità, nell’ipotesi di “doppia conforme”, prevista dall’art. 348-ter c.p.c., comma 5, al fine di evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, il ricorrente in cassazione deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (cfr. ex plurimis, Cass. n. 26774 del 2016; Cass. n. 19001 del 2016; Cass. n. 5528 del 2014);

il richiamato confronto fra le ragioni poste a base delle due decisioni di merito, non è operato dal ricorrente, il quale, anche nelle note illustrative, si limita a riportare le declaratorie contrattuali (CCNL Industria Chimico – Farmaceutica) delle categorie C e B, insistendo sulla diversa intensità del grado di autonomia da queste contemplato in relazione alle mansioni da lui effettivamente prestate;

in definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile;

le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;

in considerazione dell’inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore delle controricorrenti, che liquida in Euro 200 per esborsi ed Euro 3.000,00 per compensi professionali per ciascuna, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 24 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA